INTERPELLO 385/2022: LA MANCATA INDICAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA NON E’ SANABILE CON LA NOTA DI VARIAZIONE ART. 26

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Per l’Agenzia delle Entrate se la fattura è stata emessa senza riportare l’importo dello sconto in fattura, non è possibile ottenere il diritto al bonus fiscale emettendo una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 DPR 633/72.

Arriva a giochi fatti la risposta all’Istanza presentata in relazione al Bonus Facciate e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate a precisare quale sia l’indicazione fornita ai responsabili delle verifiche che saranno fatte nei prossimi 8 anni. ( Al riguardo si ripercorra l’approfondimento fornito nell’articolo Quanto tempo ha (davvero) il Fisco per recuperare i crediti fiscali dei Bonus edilizi).

L’argomento scatenante l’istanza è ancora una volta il BONUS FACCIATE ed è su questo che ci saranno molto probabilmente le maggiori criticità, il principio che tuttavia viene stabilito NON è di solo appannaggio di questo Bonus edilizio ma riguarda TUTTE le tipologie di operazioni con SCONTO IN FATTURA.

Analizziamo il documento:

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L’istante riferisce di aver emesso il 27/12/2021, una fattura per bonus facciata senza lo sconto in fattura del 90%, e che il cliente ha pagato via bonifico parlante il 10% dell’importo in data 31/12/2021.

inoltre riferisce che :

la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è stata ancora mandata. Accorgendoci dell’errore sulla fattura ci è sembrato inutile mandare avanti una pratica con una fattura non corretta

Il fatto che si usi il termine “ancora” lascia supporre che l’istanza di interpello sia stata presentata senza dubbio PRIMA della scadenza del termine di presentazione delle Comunicazioni delle opzioni per il 2021, confermando come in questo caso i 90 giorni previsti per le risposte agli interpelli vadano assolutamente messi sempre in preventivo quando ci si accinge alla stesura dei medesimi.

Premesso quanto specificato, PREME SOTTOLINEARE CHE il richiedente NON chiede se può comunque aver diritto al credito dimostrando , ad esempio, stipule contrattuali a data certa precedenti oppure corrispondenza PEC dalla quale si possa evincere e documentare la “mera formalità” dell’errore materiale nell’emissione della fattura,

bensì si limita a domandare :

come modificare la fattura originariamente emessa, allo scopo di integrare la stessa con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato.

Il contesto di cui si sta trattando è – per completezza di esposizione – completamente differente da quello spiegato in BONUS FACCIATE CON SCONTO IN FATTURA ALLE IMPRESE, dove si ipotizzava una emissione di nota di credito si, MA A SEGUITO di un REALE ERRORE NELL’INDICAZIONE DEL VALORE DELLO OPERE ESEGUITE.

Qui invece la SITUAZIONE E’ DISARMANTE PER LA SUA CHIAREZZA:

NELLA FATTURA ELETTRONICA INVIATA TELEMATICAMENTE AD ADE NON C’E’ TRACCIA DI ALCUNA INDICAZIONE DI RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DI UNO SCONTO IN FATTURA.

Unico “indizio” flebile e indiretto : il pagamento del 10% della Fattura emessa.

Il vero oggetto della domanda d’interpello in sostanza, per come è stato posto il quesito , è SE l’articolo 26 del DPR/72 possa sanare l’errore amministrativo e in che modo.

Ricordando che l’incipit dell’articolo è appunto ” Variazioni dell’imponibile o dell’imposta” i commi 1 e 2 precisano che :

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l‘ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un‘operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25(1).

E’ PER QUESTO MOTIVO e non per altro CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE ALL’INTERPELLO 385/2022

con queste testuali parole:

Ciò posto, con riferimento alla problematica sottoposta dall’istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, si rappresenta che non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova
fattura.

Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto

(che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo).

Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.

Nel caso di specie : NON C’è ALCUN CAMBIAMENTO DELL’OPERAZIONE CHE COMPORTI NE’ LA MODIFICA DELL’IMPONIBILE E NEMMENO DELL’IVA. ( LO SCONTO IN FATTURA E’ INFATTI DA APPLICARSI COME RIDUZIONE DELLA QUOTA DI DEBENZA E ASSOLUTAMENTE NON DEVE MODIFICARE L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DOVUTA )

E’ DA QUESTO CONCETTO DI FONDO CHE SI SUSSEGUONO POI TUTTE LE IMPLICAZIONI DEL CASO.

Infatti per il comportamento tenuto l’Agenzia delle Entrate specifica che :

  1. Il committente potrà beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi sul 10% pagato nel 2021,
  2. NON potrà invece ormai più cedere la quota di 1/10 per il 2021 essendo ad oggi fuori tempo massimo per la presentazione dell’Istanza
  3. Potrà beneficiare del 60% di recupero se provvederà al pagamento nel 2022 del 90% residuo della fattura.

Come già capitato in altre occasioni è da chiedersi SE ci fosse un’altra via per risolvere il problema e se non ci fosse un modo più consono per impostare l’interpello.

Quello che all’apparenza appare come un quesito sul Bonus Facciate è stravolto nella sua stesura: così è diventata un’istanza sulla leicità dell’applicazione dell’art. 26 della Legge IVA (nota di variazione/nota di credito) in caso di errori che NON rientrino nell’alveo delle ipotesi indicate nell’articolo stesso.

Articolo di Fabiana Nesi

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