L’EMISSIONE DI ACCONTI A FINE 2021 PER LAVORI DA ESEGUIRE COSTA CARO QUANDO SI DEVE APPLICARE IL CRITERIO DI COMPETENZA.
Ci sono argomenti che si esauriscono nel giro di poche ore, il Bonus Facciate e la modifica apportata dalla Legge 234/2021 che ha ridotto la percentuale detraibile dal 90% al 60% , escludo che sia uno di questi.
Siamo operativamente in piena fase consuntiva, sia per gli invii delle Comunicazioni Telematiche dell’opzione da inviarsi entro il 07 aprile 2022 (per le spese 2021) che per gli aggiornamenti contabili e fiscali che una ordinaria contabilità d’impresa richiede.
Il focus di tutta l’informazione dedicata ai Bonus Fiscali è stato rivolto quasi in maniera totalitaria alle casistiche in cui il committente era un privato, eppure le Imprese possono accedere sostanzialmente a tutti i bonus fiscali.
Alcuni bonus sono ammissibili a determinate e specifiche condizioni ( per esempio per le parti comuni) altri senza particolari discrezionalità .
Non essendo questo l’argomento si rimanda alla lettura di tutta la normativa e prassi copiosa in materia e anche a qualche approfondimento specifico fornito da questo Blog. ( Chi volesse può senz’altro trovare degli spunti qui).
Sulla questione della complessa gestione dei bonus per le imprese in contabilità Semplificata ci eravamo già soffermati nei giorni scorsi col pezzo “CAOS PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFCATA NELLA GESTIONE IRPEF DEI BONUS EDILIZI E FINE ANNO”, e si era anche affrontata la questione delle fatturazioni ai forfettari con l’articolo : “bonus edili e compensi a forfetari il reddito e la permanenza nel regime agevolato dipendono dalle comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura” ,
La questione delle fatture di acconto emesse a fine 2021 con sconto in fattura e sulla loro ammissibilità delle stesse al beneficio fiscale QUALORA I LAVORI NON SIANO STATI ESEGUITI ,merita invece una ulteriore specifica.
Prima di iniziare la trattazione è corretto chiarire che il caso di cui parleremo è plasmato sulla normativa riguardante il BONUS FACCIATE, perché si ritiene possa essere la più complessa ed evidente , tuttavia il medesimo escursus è applicabile anche alle altre agevolazioni IRPEF collegate all’edilizia.
Sappiamo ormai da prassi consolidata, nonché per i tanti interpelli che si sono succeduti, che le persone fisiche detraggono le spese sostenute per cassa, ovvero , ai fini IRPEF, nella dichiarazione dei redditi, si possono detrarre oneri che siano stati pagati nell’anno d’imposta a cui attiene la dichiarazione;
E’ stato anche ripetuto e confermato che – riguardo nello specifico – ai Bonus Facciate, ( si veda qui il mio articolo sul tema) questi possano essere anche solo “iniziati” .
Così come è stato chiarito quanto sopra, si sa ormai anche per prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, che, riguardo alle opere commissionate dalle Imprese, si applica il CRITERIO DI COMPETENZA.
Questo implica in buona sintesi che :
al termine dell’esercizio fiscale (salvo deroghe : coincidente con il 31 dicembre di ogni anno) l’Imprenditore deve provvedere alla redazione del proprio bilancio e portare a costo o incremento del valore del bene, SOLO ed esclusivamente quelle SPESE dietro le quali si cela un reale incremento economico o patrimoniale.
Il puro pagamento di un acconto per una prestazione futura NON configura né un costo né un ricavo , casomai un credito commerciale nei confronti dell’appaltatore.
Riguardo alla fattura emessa con sconto in fattura nel 2021 e relativa ad acconti per opere NON realizzate nel medesimo anno, si configura quindi una palese incongruenza sia di carattere contabile che fiscale.
L’operazione così fatturata non realizza un costo, NON CONFIGURA ONERE DETRAIBILE , NON E’ CEDIBILE e soprattutto nel caso di Bonus Facciate, su quell’importo NON poteva essere applicato nel 2021 uno sconto in fattura del 90%.
Chi lo avesse fatto ha commesso un errore evidente e potrà sanarlo eventualmente mediante l’emissione di una nota di credito per errata operazione.
Siamo ancora in tempo per emetterla?
In termini temporali, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 2018, una nota di credito può essere emessa al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Il citato presupposto è verificato nel momento in cui risulta emessa la fattura che è da rettificare.
Ne consegue, quindi, che con riferimento a fatture emesse nel 2021, la nota di variazione (nota di credito) può essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione del Modello IVA/2022 (anno d’imposta 2022) la cui scadenza, per ora, come detto è fissata al 02 maggio 2022.
Da non escludere altresì l’invio della Nota di Credito Elettronica tardiva con data di emissione 2021 la quale sarebbe tuttavia soggetta a sanzione seppur con ravvedimento operoso.
Per entrambe le scelte, in ogni caso, contabilmente e fiscalmente la soluzione c’è ancora, sicuramente sarà più complesso risolvere il problema di natura finanziaria che di fatto salta sia per gli effetti temporali sfalzati sia, riguardo al Bonus Facciate per la differenza ingente tra le diverse percentuali recuperabili nei due diversi anni di riferimento ( 2021 90%, 2022 60%)
Articolo di Fabiana Nesi
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