CILA SUPERBONUS: ATTENZIONE ALL’IVA NEI COMPUTI METRICI!

upside down house

L’I.V.A. SUI BENI SIGNIFICATIVI AUMENTA I COSTI DEL SUPERBONUS 110%

E’ passato circa un mese dalla nascita della nuova CILA superbonus pubblicata dal Consiglio Stato Regioni il 4 Agosto a ridosso della stagione più calda (non solo per le temperature medie stagionali) dell’era “bonus110%.”

Come riportato dall’ANCI ed ormai ampiamente dibattuto, a far data dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi de quibus con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA).

COSA C’ENTRA LA CILA SUPERBONUS CON L’I.V.A. ?

Lasciamo agli specialisti ed ai formatori tutto l’approfondimento tecnico che il nuovo modello di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata appositamente creato per tutti gli interventi pervisti dall’art. 119 comma 13-ter. del D.L. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77 del 2021 ( e a tal proposito si dedichi il tempo dovuto a CILA SUPERBONUS MODULO CONFERENZA UNIFICATA e articoli connessi),

QUELLO CHE PREME IN QUESTO CONTESTO FAR PRESENTE E’ SOLO UN “PICCOLO DETTAGLIO” SORTO PROPRIO IN OCCASIONE DELLA MODIFICA NORMATIVA ISTITUTIVA DELLA CILA PER IL BONUS 110%:

si legge infatti nella nuova versione dell’art. 119 comma 13-ter D.L. 34/2020 modificato dalla L . 108/2021:

"Gli interventi di cui al presente articolo,  con esclusione di quelli comportanti la demolizione  e  la  ricostruzione degli  edifici,  costituiscono  manutenzione  straordinaria  e   sono realizzabili  mediante  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata (CILA)"

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON  RISTRUTTURAZIONE E NEMMENO RESTAURO

Esattamente quella che i geometri indicano da sempre semplicemente come intervento lettera “b” ogni qualvolta si interfacciano coi commercialisti che chiedono numi sull’identificazione della tipologia di intervento per il quale devono verificare quale sia l’IVA applicabile.

Formalmente si fa riferimento al disposto dell’art. 3 DPR 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia il quale definisce gli interventi edilizi qualificandoli in maniera puntuale suddividendoli in :

  • a- manutenzione ordinaria
  • b- manutenzione straordinaria
  • c- restauro e risanamento conservativo
  • d- ristrutturazione edilizia
  • e- nuova costruzione
  • f- ristrutturazione urbanistica

Nel dettaglio, sono

” “interventi di manutenzione straordinaria“, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;(lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

TUTTI GLI INTERVENTI AFFERENTI AL SUPERBONUS 110% SONO ADESSO CLASSIFICATI – PER LEGGE – IN OPERE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”

COSA CAMBIA AI FINI I.V.A. ?

La normativa I.V.A. nell’ambito delle riduzioni delle aliquote per il comparto edilizio è senz’altro complessa e composita e questo non aiuta a individuare il problema.

In merito all’I.V.A. al 10% due sono le norme di riferimento qui da tener presente :

L’articolo 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99

La tabella A parte III allegata al DPR 633/72 al n. 127-quaterdecies

Nel citato art. 7 si afferma che sono soggette all’aliquota del 10% “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture…”

Invece, nella tabella A parte III allegata al DPR 633/72 al n. 127-quaterdecies, sempre in tema di IVA al 10%, si legge “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla … realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

BENI SIGNIFICATIVI:

L’elenco dei cosiddetti beni significativi è tassativo ed è contenuto nel D.M. 29.12.1999.

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Ancorché l’elenco sia tassativo i beni richiamati devono essere intesi nel loro significato generico e non specifico, sulla base della funzione che assolvono.

La circolare n. 15/2018 dell’Agenzia delle Entrate, affrontando e regole di fatturazione degli interventi di manutenzione comprensivi di beni significativi, aveva già chiarito alcune tematiche fino ad allora rimaste irrisolte.

La circolare precisa sul punto che la categoria dei beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata; per le altre fattispecie si applica il n. 127-quaterdecies della citata tabella A, legittimando tutti coloro che, vuoi per convenienza o solo per semplicità di applicazione, avevano fino ad ora disatteso tale calcolo per gli interventi di cui alle lett. c) e d) dell’art. 31 della L. 457/78.

OVVERO:

SOLO IN CASO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO , RISANAMENTO O RISTRUTTURAZIONE i beni finiti, ANCHE QUELLI NELL’ELENCO DEI BENI SIGNIFICATIVI, sono soggetti ad Iva con aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

BENI SIGNIFICATIVI FORNITI DAL PRESTATORE:

l’ Agenzia ha inoltre ricordato che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Infatti:

  • beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria pari al 22%,

FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA:

In riferimento ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa, la C.M. 29 dicembre 99 n. 247 considera tali sia le singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) accatastate nel gruppo A, con eccezione della categoria A/10 (uffici), a prescindere dall’effettivo utilizzo delle stesse, sia gli interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. Per essi non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla L.  408/49 (legge “Tupini”), ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra.

FATTURAZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPLESSO:

Un aspetto da prendere in considerazione è la fatturazione dell’intervento di manutenzione complesso avente ad oggetto una pluralità di prestazioni tra le quali l’installazione di beni significativi.

In tal caso il fornitore deve evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo riferito all’intervento e il valore imputabile ai beni significativi.

Con la circolare 15/E/2018 l’Agenzia ha precisato che “la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera” e che “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione“.

Qualora, invece, il valore del bene significativo dovesse superare tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi.

Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Tale distinta indicazione ha l’evidente finalità di consentire una puntuale verifica della corretta applicazione dell’aliquota agevolata: infatti, come osservato in precedenza, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intero intervento, l’aliquota ridotta del 10% si applica solo al corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo.

ll citato documento di prassi ricorda che “per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato).”


Esempio

Un idraulico, nel contesto dei lavori di efficientamento dell’impianto di riscaldamento , installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel D.M. 29.12.1999).

Il corrispettivo dell’intervento complessivo ( comprensivo del bene significativo) è pari a 10.000 e il prezzo della caldaia è pari a 8.000. Il valore del bene significativo eccede, in questo caso, la metà del valore della prestazione.

In tale caso l’aliquota agevolata del 10% risulta applicabile a 4.000, e cioè 2.000 come valore della prestazione e 2.000 quale parte del valore della caldaia che rientra nel limite del valore della prestazione stessa.

I restanti 6.000, quale parte del valore della caldaia che eccede il valore della prestazione, vanno invece assoggettati ad aliquota ordinaria del 22%.


CONSIDERANDO LA DIFFERENZA TRA LE DUE ALIQUOTE , IN QUESTO ESEMPIO, L’INCREMENTO DEL COSTO PER IL COMMITTENTE E’ DI BEN 720



TUTTO QUANTO FINO A QUI DOVEROSAMENTE ARGOMENTATO E PREMESSO

è PURTROPPO un dato di fatto che :

L’I.V.A. SUI BENI SIGNIFICATIVI AUMENTA I COSTI DEL SUPERBONUS 110%

Tenuto conto che la norma che ha istituto la CILA SUPERBONUS ha dichiaratamente considerato TUTTI i relativi interventi, inclusi nelle fattispecie di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 escluse le demolizioni e ricostruzioni come opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, è NECESSARIO prestare attenzione alla corretta applicazione dell’IVA in primis in sede di compilazione dei computi metrici, nelle attestazioni di congruità e nelle asseverazioni previste dalla specifica normativa inerente il SUPERBONUS 110% .

Si fa riferimento in particolare a quanto previsto nel Decreto Asseverazioni per ciò che concerne la parte tecnica, tuttavia la questione si estende altresì alla corretta applicazione dell’IVA da parte delle Imprese e della anche alla corretta compilazione della fattura.

Da questa verifica difficilmente potranno infine esimersi i Dottori Commercialisti e le altre figure autorizzate a emettere i Visti di conformità obbligatori in caso di applicazione di cessione del credito o sconto in fattura come previsto dall’art. 121 D.L. 34/2020. La loro posizione sarà senz’altro la più controversa posto che il loro controllo avviene a posteriori rispetto a tutta l’operazione e che è successivo alle asseverazioni siglate dagli Ingegneri preposti all’incarico.

CONCLUSIONI :

Avendo chiara la manifesta difficoltà dei professionisti tecnici e delle imprese di restare dentro i limiti dei prezziari imposti dalla normativa SUPERBONUS derivante per lo più da un generale incremento dei prezzi non solo delle materie prime ma altresì’ dei prodotti finiti, ed avendo altresì qui approfondito quali siano i beni per i quali si pone il rischio di un aggiuntivo costo implicito imposto dal fisco, non resta che consigliare di controllare – e se del caso correggere – gli importi complessivi da considerare per gli interventi da iniziare.

Articolo di Fabiana Nesi

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