IL BONUS MOBILI 2021 SI MOLTIPLICA PER IL NUMERO DEGLI IMMOBILI ANTE LAVORI
Superbonus 110%, Bonus facciate 90% , Super Sismabonus, Sismabonus Acquisti, Super Ecobonus.
L’attenzione dei tutti gli addetti ai lavori ed anche di tanti cittadini e contribuenti è concentrato prevalentemente su questi interventi che permettono di ottenere la riqualificazione degli edifici con degli ottimi recuperi fiscali.
A fianco di queste opere è però molto utile ricordare che i contribuenti , qualora ne ricorrano i presupposti , possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% relativa all’acquisto di Mobili e Elettrodomestici con un massimale di spesa pari a E. 16.000,00.- per unità immobiliare (nel 2021) .
I RIFERIMENTI NORMATIVI:
L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (convertito in L. 3.8.2013 n.90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento” o “bonus mobili”).
La detrazione è stata oggetto di successive proroghe e per le spese sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2021 l’agevolazione è prorogata dalla legge di bilancio 2021.
L’ambito di applicazione della detrazione si definisce in funzione:
- dei soggetti interessati;
- della tipologia di mobili e grandi elettrodomestici interessata;
- della tipologia di intervento di recupero edilizio che fonda il diritto alla detrazione anche per le spese di arredamento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi dell’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili è riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall’art. 16-bis del TUIR.
Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus arredamento”:
- i soggetti IRPEF, persone fisiche e società di persone, residenti e non residenti in Italia;
- i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- i soci di cooperative a proprietà indivisa.
In linea generale, deve ritenersi che non si possa usufruire del “bonus arredamento” se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione relativa agli interventi edilizi sull’immobile a cui i mobili sono destinati.
Beni adibiti ad uso promiscuo
La prassi fiscale si è più volte pronunciata con diverse risposte a interpelli sull’Argomento Superbonus 110% ( si veda Superbonus 110% : l’uso privatistico non basta ) ma in questo contesto è il TUIR a non creare false aspettative: secondo quanto disposto dall’art. 16-bis co. 5 del TUIR se “gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%“.( sull’argomento del Superbonus 110% e beni a uso promiscuo si veda SUPERBONUS 110% SU APPARTAMENTI A USO PROMISCUO A USO UFFICIO O ALTRO ).
BENI AGEVOLABILI
Possono beneficiare dell’agevolazione le spese documentate e sostenute dal 6.6.2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi;
- grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l’etichetta energetica).
Beni finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato
La principale condizione per fruire della detrazione del 50% è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare abitativa oggetto degli interventi di ristrutturazione8.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:
- effettuano una “ristrutturazione non rientrante tra quelle di cui all’art 16-bis del TUIR (es. manutenzione ordinaria su di una unità abitativa);
- rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
- acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
Criterio di cassa
A fine di individuare il momento di sostenimento delle spese, opera un generale criterio di cassa, a prescindere dal momento dell’effettiva consegna dei beni.
La circ. Agenzia delle Entrate 29/2013 (§ 3.4) ha precisato che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLATI – MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Nella circ. 29/2013 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- rientrano tra i “mobili” agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- non rientrano tra i “mobili” agevolabili: gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- tra gli elettrodomestici rientrano:
- i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
- i forni e i lavasciuga13 di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
- i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica;
- per “grandi elettrodomestici” si può fare riferimento all’elenco di cui all’Allegato II del DLgs. 49/2014.
SPESE DI TRASPORTO E MONTAGGIO
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate:
- le spese di trasporto;
- le spese di montaggio dei beni acquistati.
In tal caso, la condizione è che le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste per i mobili.

INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell‘art. 3 del DPR 380/2001, SOLO se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale21;
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale22;
- restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (art. 16-bis co. 3 del TUIR).
Spese di recupero e per i mobili sostenute da soggetti diversi
La detrazione spetta al contribuente che si avvale della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, la detrazione per l’acquisto dei mobili non spetta a nessuno dei due coniugi.
Demolizione e ricostruzione di edificio con volumetria inferiore a quella preesistente
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 18.7.2019 n. 265, ha ribadito che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) rientrano anche quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.
Di conseguenza, tali interventi consentono di beneficiare, oltre della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e della detrazione IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica, anche del c.d. bonus mobili”
INTERVENTI DI RECUPERO SULLE PERTINENZE
Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate
INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI
La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria.
In questo caso l’agevolazione spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
INTERVENTI ANTISISMICI
Il bonus mobili spetta anche se sono stati realizzati interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico di cui all‘art. 16-bis del TUIR in quanto rientrano tra quelli disciplinati dalle lett. b), c) e d) del DPR 380/2001
Interventi antisismici e “sismabonus acquisti”
Il beneficio fiscale spetta anche se sono stati realizzati interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 del DL 63/2013.
La detrazione spetta anche nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati dall’impresa di costruzione e sia stata acquistata l’unità immobiliare che consente di beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al co. 1-septies dell’art. 16 citato.
Interventi per il risparmio energetico
Relativamente agli interventi volti al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 11/2014 ha ribadito che per poter accedere al bonus arredamento devono “potersi configurare quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria»“
“gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.”
Spese sostenute nel 2021
La detrazione del 50% compete ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio:
- per le spese documentate sostenute nell’anno 2021;
- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
- finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2020.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, devono essere iniziati dall’1.1.2020.
UNITÀ IMMOBILIARI PER LE QUALI È POSSIBILE BENEFICIARE DEL BONUS MOBILI
Come osservato dall’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, ), l’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”.
Ne consegue che è possibile beneficiare del “bonus arredamento” per gli interventi edilizi eseguiti:
- su singole unità immobiliari residenziali;
- su parti comuni di edifici di cui all’art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).
Interventi sulle parti comuni condominiali
L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali:
- consente di beneficiare del “bonus arredamento” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
- non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della detrazione.
IL LIMITE MASSIMO DI SPESA
La detrazione nella misura del 50% è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:
16.000,00 euro dall’1.1.2021,
indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nell’anno 2021, quindi, l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 16.000,00 euro (l’importo è stato elevato dall’art. 1 co. 58 lett. b) della L. 30.12.2020 n. 178).
L’agevolazione, inoltre, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito” e l’eccedenza non utilizzata nell’anno è persa.
RIFERIMENTO ALLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il “bonus mobili” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.
Rilevanza dell’accatastamento ante lavori
Per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso, ad esempio, gli interventi di recupero edilizio abbiano comportato l’accorpamento di tre unità abitative in una soltanto, il limite di spesa massima è pari a:
48.000,00 euro, per le spese sostenute dall’1.1.2021.
LA SOGLIA DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
La formulazione dell’ultimo periodo del co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 è la seguente:
“Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1“.
RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
L’importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE è quindi pari a 800,00 euro.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito” e l’eccedenza non utilizzata nell’anno è persa.
CONCLUSIONI
Il bonus mobili è forzatamente collegato alla capienza IRPEF del committente poiché a tale bonus non è concessa l’opzione ex art. 121 D.L. 34/2021, tuttavia è facilmente intuibile come in realtà sia estremamente frequente che il contribuente nell’ambito di interventi complessi sia anche interessato a migliorare o sostituire l’arredo dell’immobile efficientato.
La circostanza che il bonus possa essere usufruito per più immobili e che non sia vincolato alla spesa dell’intervento edilizio a cui è abbinato lo rende senza dubbio un valido aiuto da ricordare e proporre al contribuente con capienza IRPEF stabile nel tempo.
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