La Legge di Bilancio in corso di approvazione sembra vietare dal 2026 le compensazioni per tutti i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalle liquidazioni d’imposta.
Argomento non del tutto nuovo in verità ma smentito dai fatti fino al 2025, torna preponderante con la proposta di modifica del comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024.
Si ricorda che il citato articolo già stabiliva (con decorrenza dal 1° gennaio 2025) che le banche, gli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del TUB e le imprese di assicurazione non possono compensare sul modello F24 i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL con i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto sul corrispettivo in fattura e cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante ai fini del superbonus o di altro bonus edilizio, di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Rispetto a questa norma, le bozze del disegno di legge di bilancio per il 2026 trasformano in regola generale di non compensabilità senza eccezioni quella che era stata inizialmente introdotta come “eccezione” ad una regola generale di compensabilità.
Il divieto di utilizzare crediti d’imposta sul modello F24 i debiti per contributi previdenziali INPS e per premi assicurativi INAIL, se non ci saranno cambiamenti in corso di conversione, viene infatti ampliato a tutti i contribuenti e non “solo” per crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto e cessione esercitate sulle detrazioni spettanti ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi, di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, bensì a tutti i crediti d’imposta diversi da quelli che emergono sulla base della liquidazione delle imposte.
La nuova regola riguarderebbe anche i crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.
Se si concretizzerà, è chiaro che il danno soprattutto per coloro i quali hanno mantenuto nel loro “cassetto fiscale” e/o già acquistato crediti d’imposta utilizzabili non prima dell’anno 2027, confidando però anche nei flussi debitori verso l’INPS e l’INAIL ai fini della loro capacità di utilizzarli in compensazione sul modello F24 sarà decisamente pesante.
Da quando inizia la stretta?
Sembra ch la data di inizio del nuovo criterio sia individuata nelle compensazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, tuttavia si ritiene che affinché questo criterio non devasti le pianificazioni degli imprenditori si dovrebbe parlare più degli utilizzi di crediti d’imposta sorti o acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, solo questo criterio INFATTI darebbe adeguata tutela all’affidamento dei contribuenti (anche “piccolissimi”) che si ritrovano di punto in bianco interessati dalla nuova “stretta” sulle compensazioni.
Il meccanismo dei crediti d’imposta ex L. 77/2020 ha creato slot di cifre spendibili SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in più anni e NON anticipabili in alcun modo appare perciò decisamente vessatorio e iniquo decidere di dare una “spendibilità” minore ad una sorta di “moneta” già esistente nata e normata dallo Stato stesso.
Come avere in tasca una banconota da 10 euro e sapere che da luglio l’INPS e l’INAIL non la riconosceranno più in pagamento.
Auguriamoci che si accorgano dell’illegittimità di questo provvedimento che anche se in apparenza si rivolge al futuro nella sostanza, se non cambiato, è una norma retroattiva penalizzante.
Articolo di Fabiana Nesi
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