PLUSVALENZE SULLE CRIPTO-ATTIVITA’: LA TASSAZIONE OGGI E DOMANI

Il Ddl Bilancio 2025 prevede l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui guadagni ottenuti dalle cripto ma nel frattempo l’Ade rischia di avere richieste di rimborso a pioggia per le imposte pagate fin’ora.

Leggendo l’art. 4 del disegno di legge di bilancio 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate dal prossimo 1° gennaio 2025 dovrebbe diventare il 42% .

Al fine di creare un’informazione completa sullo stato dell’arte nell’ambito delle tassazioni delle cripto attività cercheremo di analizzare insieme i seguenti punti :

  1. LA BASE IMPONIBILE
  2. L’EVOLUZIONE DELLA TASSAZIONE
  3. GLI EMENDAMENTI AL DDL BILANCIO E LA RATIO SOTTOSTANTE
  4. LA PROPOSTA DEL TAVOLO TECNICO
  5. L’ATTUALE INCERTEZZA SULL’ALIQUOTA APPLICABILE NEL 2023 E 2024
  6. L’EFFETTO DOMINO DI UNA IMPERFETTA MODIFICA NORMATIVA
  7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La base imponibile:

A questi fini, ricordiamolo, si applica l’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR,

c-sexies)le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni

Secondo le indicazioni fornite dalla circ. Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30
– lo scambio tra valute virtuali è esente come lo scambio tra NFT (anche diversi);
– mentre risulta tassato l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio, l’utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT e la conversione di una valuta virtuale in euro o in altre valute FIAT.


Come chiarito dalla circ. n. 30/2023 , in caso di scambio tra cripto-attività aventi medesima funzionalità economica, il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta.

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
– le plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”.

In loro assenza, il costo è pari a zero.

L’evolversi della tassazione:

Già la legge di bilancio 2023 aveva deciso di accendere i riflettori sul fenomeno prevedendo di tassare le plusvalenze del 26%, al pari di tutte le rendite finanziarie a parte l’eccezione dei titoli di Stato, per cui è prevista una tassazione dei redimenti del 12,5%.

La previsione inserita nel Ddl Bilancio segue una crescita confermata dall’Oam, l’organismo agenti e mediatori creditizi, secondo cui nel secondo trimestre di quest’anno si contavano più di 1,3 milioni gli italiani possessori di portafogli digitali, per un controvalore complessivo degli asset pari a 2,2 miliardi di euro, in calo del 22% rispetto al trimestre precedente.

Fino allo scorso giugno sono state comprate valute digitali per 1,76 miliardi di euro a fronte di oltre 3,5 miliardi di vendite, a sottolineare il trend italiano che nel 2024 pare abbia preferito la vendita all’acquisto.

A titolo di esempio, un intero bitcoin acquistato nel gennaio 2022 a 33mila euro oggi rende circa 61mila euro e questo, abbinato ad un contesto economico/finanziario nazionale e internazionale complesso, favorisce la propensione al consolidamento del guadagno già ottenuto.

Se l’aliquota sarà confermata, dall’anno 2025, le criptovalute diventeranno di colpo l’asset più caro presente nel panorama finanziario italiano, e la questione ha già provocato forte fermento nel settore e a livello di governo, sono stati presentati diversi emendamenti provenienti da più fronti.

Gli emendamenti proposti per la stragrande maggioranza infatti mirano a contrastare o modificare l’incremento fiscale previsto, cercando di mitigare l’impatto sulle cripto-attività e promuovere un regime fiscale più equilibrato.

Principali proposte degli emendamenti

Tra le numerose proposte avanzate dai diversi partiti politici emergono alcune linee guida comuni, riassumibili come segue:

  • compromesso sull’aumento dell’aliquota: alcuni emendamenti propongono di abbassare l’aliquota dal 42% al 28% ;
  • possibilità di rivalutazione delle cripto-attività: si suggerisce la possibilità di rivalutare le cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, applicando un’imposta sostitutiva del 16%, offrendo così una via per regolarizzare le posizioni fiscali pregresse;
  • istituzione di un tavolo tecnico: è stata avanzata l’idea di creare un tavolo permanente tra associazioni di settore e dei consumatori per promuovere l’educazione finanziaria e un utilizzo consapevole delle cripto-attività.

La ratio dietro a questi emendamenti

La via del compromesso

Le proposte di emendamento riflettono un tentativo di bilanciare la necessità del governo di aumentare le entrate fiscali con l’esigenza di non penalizzare eccessivamente – e ingiustamente – un intero settore in forte espansione.

L’incremento dell’aliquota al 28% è da annoverarsi tra le misure di compromessopensate per evitare il drastico aumento al 42%. Tuttavia, il potenziale maggiore gettito fiscale derivante da queste soluzioni rimane limitato e difficilmente avrà un impatto significativo sulle entrate complessive.

Alla ricerca di extra gettito

La proposta di consentire la rivalutazione delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 mediante un’imposta sostitutiva del 16% rappresenta un’opportunità più consistente per il governo di recuperare ulteriore gettito fiscale.

Gli investitori che non hanno dichiarato precedentemente le loro posizioni potrebbero essere incentivati a farlo.

In teoria, più il prezzo delle crypto si alza, più conviene aderire alla rivalutazione, poiché la parte di plusvalenza tassata integralmente si riduce a favore della quota tassata al 16%. Il punto su cui fare maggiore attenzione è che la reale convenienza dipende dal prezzo d’acquisto originario: più era basso, più sarà vantaggiosa la rivalutazione. Oltre una certa soglia, invece, può diventare meno conveniente. Tuttavia, offrire questa opzione resta positivo, poiché consente di regolarizzare situazioni passate.

Il tavolo tecnico

Vale la pena menzionare l’idea di istituire un tavolo tecnico permanente tra associazioni di settore e dei consumatori, che sottolinea l’importanza di una collaborazione proattiva.

Vero è che questa iniziativa si possa considerare in ritardo rispetto alla quantità di contribuenti coinvolti, tuttavia la creazione di un forum di dialogo può facilitare la promozione dell’educazione finanziaria e favorire un utilizzo più consapevole delle cripto-attività.

Questo approccio collaborativo potrebbe contribuire a formulare politiche fiscali più equilibrate in futuro.

MA L’ALIQUOTA PER IL 2023 E 2024 SIAMO SICURI CHE SIA IL 26% E NON IL 12,5%?

Grazie all’attento studio evidenziato dal collega, Dott. Stefano Capaccioli, che da anni si occupa della specifica materia, si evidenzia come in realtà, benché le intenzioni del legislatore fossero altre,  l’aliquota corretta sulle plusvalenze da cripto-attività per gli anni 2023 e 2024 dovrebbe essere del 12,5% anziché del 26%.

n.b.: vista l’attenzione attuale sull’argomento è  presumibile che questa discrepanza tra volontà legislativa e carenza dei dovuti aggiornamenti normativi venga “corretta” in modo silente e diretto con l’introduzione della nuova legge finanziaria.

Andiamo quindi ADESSO a vedere di cosa si tratta e cosa potrebbe essere il caso di fare:

L’Art. 67 del TUIR  PRIMA dell’approvazione della L. 197/2022 elenca i redditi diversi tra cui:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. (…)

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (…).

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. (…);

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

Il sistema di tassazione è normato dall’art. 5 del d. l. 21 novembre 1997, n. 461, il quale assoggetta i redditi di cui all’attuale articolo 67 TUIR all’aliquota del 12,5%, aliquota che è poi stata aumentata al 20% con l’art. l’art. 2 comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 MA detto articolo recita:

  1. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

L’aliquota è stata poi aumentata ancora al 26% con l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66: DL 66/2014

  1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.

COME SI E’ GIUNTI ALLA TASSAZIONE DELLE CRIPTOATTIVITÀ

La legge 197/2022, all’art. 1 comma 126, al fine di introdurre la tassazione delle plusvalenze da cripto-attività modifica l’art. 67 del tuir introducendo tra i redditi diversi la lettera c-sexies:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »;

Oltre a ciò all’art. 1 comma 128 modifica il d. legislativo 461/97 ampliando la tassazione attraverso imposta sostitutiva ai redditi previsti dalla lettera c-sexies modifica ( al c. 126) l’art. 68 del tuir inserendo regole diverse per la determinazione della plusvalenza relativa ai redditi derivanti da criptoattività.

TUTTAVIA La legge n 197/2022 non ha modificato le norme degli gli aumenti di aliquota al 20% e poi al 26%, che a causa di questa mancata modifica continuano ad oggi ad essere limitati alle lettere da c-bis a c-quinquies 

Dal lavoro di analisi svolto dal Dott. Capaccioli, si rileva altresì che

Il dossier sulla Legge di Bilancio 2023 da parte dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati riporta come la tassazione delle cripto attività sia nelle intenzioni del Governo al 26% (pagina 221-222).

Oltretutto in tale dossier, emerge la criticità sin qui spiegata, con il seguente suggerimento:

Con riferimento alla misura dell’aliquota, si valuti inoltre di apportare la medesima modifica all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.

CONCLUDENDO:

Non essendo – AD OGGI – intervenuta alcuna norma “integrativa”, la modifica della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 12,5% al 26%, resta riservata alle sole previsioni sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies).

LE PLUSVALENZE DA CRIPTO – ATTIVITA’ COSì COME NORMATE DALL’ARTICOLO 67 TUIR C. SEXIES RISULTEREBBERO QUINDI GRAVATE DALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,5% E NON DAL 26% COME VOCE COMUNE E SOFTWARE HOUSE RIPORTANO.

Per tutti coloro i quali avessero provveduto al pagamento dell’imposta con l’aliquota al 26% anzichè al 12,5% sarebbe perciò da valutare SE richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso, pur con tutte le cautele del caso.

Prospettive future

L’eventuale aumento dell’aliquota al 42% potrebbe rendere gli investimenti in cripto-attività meno attraenti in Italia, spingendo gli investitori più importanti verso paesi con regimi fiscali più favorevoli. 

 È auspicabile, per il settore – ma non esclusivamente per i diretti interessati – che venga raggiunto un compromesso e che l’aliquota non venga aumentata al 42%, tenendo in considerazione le preoccupazioni degli operatori del settore e la necessità di attrarre investimenti.

In conclusione, mentre la proposta iniziale di aumentare l’aliquota al 42% ha destato significative preoccupazioni, gli emendamenti presentati indicano una volontà di rivedere la tassazione sulle cripto-attività in modo più equo; sicuramente per prima cosa potrebbe essere già un passo avanti provvedere a correggere la falla normativa che è stata rilevata e che non fa che creare danno ai contribuenti e ai professionisti che si trovano a doversene occupare.

Scopriremo insieme gli sviluppi e le decisioni conclusive prima di Natale.

Articolo di Fabiana Nesi

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