Se il CPB ci chiede maggiori imposte per gli anni 2024 e 2025, può tornar utile acquistare adesso crediti d’imposta superbonus. Vediamo insieme il perché.
Partiamo da un paio di premesse:
IL RECUPERO TEMPORALE DEI CREDITI D’IMPOSTA ACQUISTATI:
L’articolo 4-bis, D.L. 39/2024 inserito in fase di conversione dalla L. 67/2024 ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 agevolabili ai sensi:
- dell’articolo 119, D.L. 34/2020 (superbonus energetico e antisismico);
- dell’articolo 119-ter, D.L. 34/2020 (bonus eliminazione barriere architettoniche);
- dell’articolo 16, comma da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 (sismabonus e sismabonus acquisti);
la detrazione Irpef/Ires spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo anziché nel minor arco temporale che era in vigore per le spese agevolabili sostenute entro il 31 dicembre 2023 (4 anni per il superbonus e 5 anni per il bonus eliminazione barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).
Il recupero della detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 in un arco temporale decennale riguarda esclusivamente i beneficiari diretti che intendono fruire della agevolazione in dichiarazione dei redditi.
Qualora, invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 il beneficiario della detrazione intenda optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nelle casistiche normativamente ancora consentite, è introdotta una deroga all’articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020:
il credito di imposta spettante al fornitore o al cessionario va ripartito in 4 anni per il superbonus energetico e antisismico e in 5 anni per il bonus eliminazione barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti.
| Spese sostenute fino al 31 dicembre 2023: detrazione Irpef/Ires e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibili nello stesso arco temporale: in 4 anni per il superbonus e in 5 anni per il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti. Spese sostenute dal 1° gennaio 2024: detrazione Irpef/Ires fruibile in 10 anni per il superbonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti e credito di imposta spettante al fornitore (sconto in fattura) o al cessionario (cessione del credito) fruibile in 4 anni per il superbonus e in 5 anni per il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti. |
RATE RESIDUE:
Il comma 7 dell’art. 4-bis D.L. 39/2024 ha previsto che a decorrere dal 29 maggio 2024 non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi edilizi.
Nonostante la norma appena richiamata non del tutto chiara, si ritiene che le rate residue siano incedibili sia nel caso in cui la prima rata sia stata portata in detrazione dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi sia nel caso la prima annualità sia andata persa.
IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E I PAGAMENTI ATTESI
La proposta di concordato accettata definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Per i soggetti in regime forfettario, invece, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.
In ogni caso, resta esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.
Le regole di applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA, in ragione delle peculiarità del regime.
Per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l’adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato.
La norma prevede molteplici cause di decadenza dal CPB ( vi invito a leggere attentamente anche la Circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate per un’approfondimento complessivo) tra le quali il caso in cui è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato.
In ogni caso, l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’ art. 13,

D.Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Secondo quanto previsto nel decreto CPB, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
IL DECRETO CORRETTIVO E LE ALIQUOTE RIDOTTE SUGLI INCREMENTI
D.Lgs. n. 108/2024, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali alla disciplina originaria del nuovo istituto di compliance.
Una delle più importanti riguarda l’introduzione di un meccanismo simile alla flat tax incrementale con l’intento di ridurre l’onere fiscale per i contribuenti laddove il reddito concordato per l’anno 2024 o il successivo anno 2025 sia eccedente rispetto al reddito 2023.
La finalità è chiara, tenuto conto che l’adesione al concordato vincola il contribuente a dichiarare il reddito proposto in luogo di quello effettivo.
Potrebbe verificarsi che il reddito proposto sia particolarmente elevato rispetto a quello effettivo e la prospettiva di dover versare l’IRPEF progressiva sul reddito proposto e accettato avrebbe potuto indurre i contribuenti a non aderire al nuovo istituto.
È stata così prevista la possibilità di applicare sull’extra reddito un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento a seconda del voto ISA ottenuto nell’anno 2023.
Per i forfetari il 3% o il 10% a seconda dell'”anzianità” della Partita IVA ( entro o oltre 5 anni).
Redditi a confronto
In primis deve essere osservato che il nuovo meccanismo prevede l’effettuazione del confronto tra i redditi relativi a due diversi periodi d’imposta.
Reddito concordato maggiore del reddito effettivo
Ad esempio, si consideri il caso in cui il reddito concordato per il 2024 sia pari a 70.000 euro, il reddito effettivo di lavoro autonomo relativo al medesimo anno sia pari a 65.000 euro e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente, quindi nel 2023, sia pari a 50.000 euro.
In questo caso, l’extra reddito assoggettato a imposta sostitutiva sarà pari a 20.000 euro, dato dalla differenza tra 70.000 e 50.000 euro.
Vale la pena di segnalare che l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquote ridotte resta una opzione e non un obbligo, per cui nel caso in cui il contribuente avesse accumulato delle detrazioni superiori allo standard potrebbe non avere convenienza all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Benché non sia escluso che la proposta di concordato preventivo biennale contenga un reddito inferiore rispetto a quello conseguito nel 2023 , nella massima parte dei casi l’adesione comporta un incremento delle imposte rispetto a quelle dovute sulla dichiarazione dei redditi che è in scadenza al 31 ottobre e che già abbiamo versato nei mesi scorsi o stiamo tutt’oggi versando a rate.
COME RIDURRE AL MINIMO L’ESBORSO FINANZIARIO DOVUTO A SEGUITO DELL’ADESIONE AL CONCORDATO?
Lasciando a separate analisi tutte le attenzioni doverosamente necessarie sia per quanto concerne l’acquisizione di crediti d’imposta derivanti dal superbonus e presumendo quindi di avere la possibilità di acquisirne una quantità adeguata alle necessità individuali;
Omettendo in questa sede di procedere a tutte le osservazioni e cautele che obbligatoriamente il Commercialista di fiducia dovrà valutare con estrema accortezza prima di accettare la proposta del CPB,
provvedere in questa ultima fare dell’anno a completare la cessione potrebbe permettere di:
- Utilizzare nel 2025, già da gennaio, di una somma utile da subito a ridurre l’uscita finanziaria, e assorbire il costo delle imposte “aggiuntive” derivanti dall’adesione al concordato,
- Usufruire nel 2026 di una seconda tranche per abbattere gli importi dovuti in relazione al secondo anno di tassazione collegata CPB
Le valutazioni matematiche potranno essere agevolmente fatte caso per caso dall’intersecarsi delle due vicende.
Facciamo un semplice esempio:
Tizio ha la possibilità di acquistare crediti superbonus con valore nominale 80.000. ( 20.000 spendibili per ogni anno).
Il pagamento concordato prevede un totale esborso di 60.000 ( 15.000 x 4 anni).
Il guadagno totale dell’operazione sarebbe pari a 20.000.
Nel contempo Tizio verifica l’opportunità di aderire al CPB.
In base alle maggiorazioni dei redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate, Tizio verifica che se sottoscrive l’accordo dovrà pagare allo Stato un differenziale di imposte rispetto al 2023, pari a :
a) per il 2024 E. 10.000
b) per il 2025 E. 18.000
per un totale di E. 33.000
Integrando le due scelte Tizio si troverebbe a ridurre l’impatto della sottoscrizione del Concordato.
Le due operazioni nel complesso comporterebbero un differenziale negativo solo pari a 8.000 anziché 28.000 ( ovvero 28.000-20.000), ottenendo tutti i vantaggi previsti dal CPB.
L’esemplificazione non rileva le ipotesi di risparmio fiscale aggiuntivo che si potrebbero verificare qualora il reddito effettivo di Tizio fosse in entrambi gli anni superiore quanto concordato col fisco.
Tenuto conto che con l’adesione al concordato preventivo biennale l’eccedenza del reddito oltre la proposta NON E’ OGGETTO DI TASSAZIONE, i conteggi sull’effettiva convenienza potrebbero essere di molto a favore del nostro “Signor Tizio”.
IN CONCLUSIONE:
Serietà di approccio e di metodo, approfondimento e pianificazione sono e restano fondamentali per l’ottenimento di buoni risultati, l’esposizione fornita non è indenne da rischi su entrambi i fronti e non deve indurre a scelte non oculate.
L’affiancamento di un Commercialista competente preparato e attento nella gestione della propria attività è sempre indispensabile,
Articolo di Fabiana Nesi
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