Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024: Modello e istruzioni scaricabili qui!

Pubblicato oggi il Modello dell’Istanza per ottenere i contributi a fondo perduto a seguito dei lavori 2024 per i contribuenti a basso reddito.

È approvato e pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L’articolo 1, comma 2, del dl 212/2023 29 convertito dalla L.17/2024, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.

I beneficiari


Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla G.U. del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.


Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.


L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000.


Agenzia ENTRATE


L’istanza, oltre a una prima parte che riguarda prevalentemente i dati anagrafici utili a individuare il richiedente ed avente diritto, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo.
L’istanza, oltre a ciò, contiene un quadro B, composto da due sezioni:

la Sezione I per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2023 previsti dall’articolo 119, comma 8- bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno di imposta 2023;

la Sezione II per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione. In relazione a tali spese è indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente e/o dal de cuius nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.


Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza


L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante il servizio web di cui al punto precedente.


L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.


Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024.


A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

Calcolo ed erogazione del contributo


Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.

Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora più soggetti aventi diritto abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.
Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o del de cuius in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius, determinato come previsto sopra.

Successivamente al termine del periodo di presentazione l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, pari a 16.441.000 euro, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

ATTENZIONE:
Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare

Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.


Le percentuali di ripartizione, a detta dell’AdE, saranno comunicate con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato entro il 30 novembre 2024.

L’Agenzia delle entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet, l’importo erogato e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.


Attività di controllo


Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate procederà alle attività di recupero della parte del contributo non spettante secondo le disposizioni di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qui di seguito, è possibile scaricare l’istanza e le istruzioni.


Articolo di Fabiana Nesi

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