Ci siamo: Ecco il testo dell’emendamento al DL 39/24.

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Scongiurato l’effetto deflagrazione temuto fino a ieri anche se le restrizioni previste ci sono tutte.

Andiamo con ordine, sino a ieri si era parlato principalmente di questi punti chiave :

1) La trasformazione in 10 anni dell’utilizzo del Superbonus (e non solo),

2) La riduzione della possibilità di compensazione dei crediti d’imposta

3) Una norma anti usura

4) Il freno alle cessioni dei crediti d’imposta

5) I controlli ai Comuni.

L’emendamento ora c’è e questi punti ci sono tutti ma occorre precisare accuratamente come sono stati tradotti nel dettaglio, chi colpiscono e come.

Leggiamo insieme uno stralcio del testo bollinato e firmato ieri in tarda serata dal Ministro Giorgetti:

(…) dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:
Articolo 4-bis
(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

  • Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita, la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
  • La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  • Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
  • Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la DETRAZIONE è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  • In deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
  • All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
    «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  • A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
  • Articolo 4-ter
    (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione
    agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
  • Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
  • Ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  • (…)
  • All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3- bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.»

LA SINTESI

1) Dal 2025 le banche e gli istituti finanziari non potranno compensare i crediti d’imposta relativi ai bonus acquisiti con i contributi previdenziali

2) Per le spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di cui agli artt 119 e 119 ter DL 34/20 e 16 commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la DETRAZIONE è ripartita in dieci quote annuali di pari importo

3)I CREDITI D’IMPOSTA derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

4) Per banche e istituti finanziari CHE HANNO ACQUISTATO I CREDITI a valori INFERIORI al 75% del nominale , le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti.

5) I medesimi crediti di cui al punto 4) non potranno essere oggetto di ulteriore cessione.

6) A decorrere dall’entrata in vigore della normativa qui in oggetto di trattazione non sarà consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle RATE RESIDUE non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

7) I Comuni sono tenuti a fornire segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione

8) Per le spese sostenute dal 2028 : All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse quelle di cui al comma 3- bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

Se così stanno le cose dovremo prenderne atto e studiarci bene gli scenari.

Articolo di Fabiana Nesi

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