Il Contribuente che detrae il Superbonus dalla propria IRPEF non sempre è obbligato a ottenere il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati.
Premesso che il visto di conformità previsto dall’art. 119 D.L. 34/2020 attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti coloro i quali abbiano eseguito interventi relativi al cosiddetto “Superbonus” ed è rilasciato esclusivamente da un professionista abilitato ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 ai beneficiari della detrazione, la normativa obbliga il beneficiario della detrazione ad acquisire il visto conformità Superbonus sia quando usufruisce direttamente della detrazione sia quando opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ci sono però dei casi in cui il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio.
Questi casi sono stati ricordati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2023, che insieme alla circolare 15/E/2023, fornisce una serie di indicazioni utili alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che il visto di conformità sull’intera dichiarazione esiste già da tempo ed è indipendente dal visto di conformità Superbonus.
Ai sensi della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1 comma 574) è necessario apporre il visto di conformità all’intera dichiarazione se il contribuente risulta titolare di un credito di imposta superiore a 5mila euro.
L’Agenzia ha aggiunto che il contribuente è tenuto a conservare la documentazione sul visto di conformità Superbonus e ad esibirla in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
VISTO DI CONFORMITA’ NON OBBLIGATORIO
Nel 2021 l’Agenzia aveva spiegato che il visto di conformità Superbonus non è obbligatorio se:
– il contribuente invia in autonomia la precompilata;
– il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro che opera le trattenute Irpef);
– sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché dalla dichiarazione è risultato un credito di imposta superiore a 5mila euro).
E’ interessante ricordare che in Telefisco 2022 l’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che in caso di modifiche dei dati del 730 precompilato per le spese relative al superbonus del 110%
- il contribuente ANCHE NEL CASO IN CUI APPORTI VARIAZIONI ai dati relativi alle spese ammesse al superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione NON dovrà richiedere il visto di conformità.
ARRIVA LA NUOVA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
Per dovere di cronaca si ricorda che dallo scorso 28 febbraio sono stati approvati i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi e che in particolare nel Modello 730/2024 a seguito alle modifiche introdotte con l’art 1 del Decreto Legislativo semplificazioni fiscali sono stati apportati cambiamenti per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione.
In sintesi, si passerà dalla 730 precompilato alla dichiarazione semplificata dei dipendenti e dei pensionati.
In attesa che l’Agenzia delle Entrate avvii il nuovo sistema a partire dal 30 aprile prossimo, data indicata nel decreto si precisa che l’art 1 del Dlgs integra l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata per i dipendenti e i pensionati.
Secondo la norma, la modifica prevede che in via sperimentale l’Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.
A decorrere dal 2024 tali informazioni saranno accessibili ESCLUSIVAMENTE dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in un’apposita area riservata del sito internet della Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.
I dati confermati o modificati verranno riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente potrà presentare direttamente in via telematica.
Sostanzialmente dal 2024 per dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi sarà elaborata online tramite un percorso guidato attraverso i dati già presenti a sistema, le disposizioni saranno attuate a seguito di decreto ministeriale contenente le modalità tecniche per consentire al contribuente di accedere ai dati da confermare o modificare.
Oltre a quanto sopra specificato, all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al comma 3-ter, si prevede che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, dello stesso decreto.
Questo si traduce concretamente nel fatto che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli.
Eventualità già prevista per le “vecchie” dichiarazioni 730 precompilate.
VISTO DI CONFORMITA’ OBBLIGATORIO
Viste le casistiche che concedono al contribuente di evitare di dover vistare il proprio SUPERBONUS, elencando coloro che restano fuori da questa agevolazione, osserviamo in prima istanza che restano fuori da questa possibilità TUTTI coloro i quali hanno una Partita IVA.
I Soggetti che operano sia col regime forfettario che coi regimi di tassazione ordinaria infatti sono tenuti alla compilazione della propria dichiarazione dei redditi dovendo fornire dati e informazioni non previste dal modello 730.
Lo stesso dicasi per tutti coloro i quali, dall’indicazione nel 730 dei dati relativi al Superbonus dovessero avere diritto ad un credito d’imposta superiore ai 5.000.
Cosa, quest’ultima, che si ritiene piuttosto probabile visto che le spese per gli interventi di miglioramento sismico o efficientamento energetico collegati al Superbonus sono pressoché sempre almeno manutenzioni straordinarie quando non diventano interventi edili ancora più pesanti.
RIASSUMENDO
Se è quindi vero che il legislatore ha inteso creare una sorta di “seconda via premiale” per coloro che pur avendo eseguito interventi ex art. 119 D.L. 34/2020 vorranno usufruire dei dati messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, allo stesso tempo risulta lampante che da tale canale sono stati estromessi tutti i professionisti, i lavoratori autonomi i piccoli artigiani e commercianti per qualsiasi cifra di Superbonus fosse anch’essa marginale nonché tutti i dipendenti e pensionati che non avendo altri redditi si troverebbero facilmente a superare la soglia dei 5.000 di credito d’imposta IRPEF.
Questa ultima regola si noti, infine, non varrebbe infatti per tutti i contribuenti che pur potendo utilizzare il Mod. 730 precompilato avrebbero imposte da versare.
Finché il credito da Superbonus si traduce – nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 proposta da Ade – in compensazioni dirette con IRPEF dovuta NON scatta mai l’obbligo del visto di conformità; scatta la necessità di verifica solo quando -dal risultato dei calcoli della dichiarazione – il contribuente è a credito verso lo Stato di oltre 5.000 euro.
Preme segnalare un dato non così evidente: nei casi in cui il contribuente abbia adottato questa agevolazione usufruendo della dichiarazione 730 precompilata per gli anni precedenti MA abbia la necessità di presentare nel 2024 e/o negli anni a venire una dichiarazione per il tramite di un intermediario ( Commercialista o CAF) tornerà pienamente dentro l’obbligo di vistare la propria detrazione IRPEF da Superbonus.
Nel compilare le dichiarazioni dei redditi con crediti d’imposta pregressi è quindi importante verificare la presenza o meno del visto di conformità sulle relative dichiarazioni dei redditi onde evitare indebiti utilizzi di crediti non spettanti.
CONCLUSIONI
Fatti tutti i dovuti chiarimenti caso per caso e al di là del fatto che non è condivisibile questa palese differenza di trattamento tra contribuenti che idealmente potrebbero aver compiuto un intervento identico la domanda è : non sarebbe stato almeno più equo che il visto di conformità fosse sempre deducibile indipendentemente dal raggiungimento o superamento dei massimali di spesa?
Articolo di Fabiana Nesi
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