Ecco il nuovo Decreto Legge sui bonus edilizi: è già in vigore!

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E’ stato pubblicato in G.U. nella serata di ieri il D,L. 212/23 recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 n. 34/2020.

Annunciato dal Consiglio dei Ministri e già commentato da molti media andiamo a vedere il testo definitivo del Nuovo Decreto composto da 4 articoli DOVE va REALMENTEad incidere:

Qui sotto il link al testo ufficiale:

QUESTI I PUNTI SALIENTI: 

Art. 1

Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di
avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del
medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di
recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso,
ancorche' tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del
requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal
comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

(...)


OVVERO: SALVI DAI RECUPERI INTEGRALI DEI BONUS MATURATI E INCASSATI COI
SAL COLORO CHE NON FINISCONO MA DIREI PIU' CHE ALTRO COLORO CHE
DECIDERANNO DI RIDURRE L'ENTITA' DELLE OPERE NON RAGGIUNGENDO I REQUISITI
PRESTAZIONALI PREVISTI IN ORIGINE.



2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' autorizzata la
corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al
comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro,
determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui
al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la
data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento
dei lavori non inferiore al 60 per cento.

(...)

CIOE': AIUTO CIRCOSCRITTO E MIRATO A COLORO CHE NON HANNO RISORSE PER COMPLETARE LE OPERE A CAUSA DELLA RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DELLA
AGEVOLAZIONE.


Art. 2



Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici




1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo
periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano
esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto,
risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per
l'esecuzione dei lavori edilizi.


QUINDI: ANCHE PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LA
FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA SI
CONCLUDE CON GLI INTERVENTI PER I QUALI AL 29 DICEMBRE 2023 RISULTI
PRESENTATA LA RICHIESTA DI TITOLO ABILITATIVO.


2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo
119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare,
entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti
benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai
relativi immobili da calamita' naturali ed eventi catastrofali
verificatisi sul territorio nazionale.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made
in Italy sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.


Art. 3



Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per
l'eliminazione delle barriere architettoniche




1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti e'
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31
dicembre 2025, con le modalita' di pagamento previste per le spese di
cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per la realizzazione in edifici gia' esistenti di interventi
volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad
oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e
piattaforme elevatrici.»;


OVVERO: RIDUZIONE DRASTICA DEL PERIMETRO DEGLI INTERVENTI AMMESSI

b) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da
apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;
c) il comma 3 e' abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.
38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

CIOE': FINE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN
FATTURA DAL 2024 ANCHE PER LE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE CON LE SEGUENTI ECCEZIONI:

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni
relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente
al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di
edifici a prevalente destinazione abitativa;


b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici
unifamiliari o unita' abitative site in edifici plurifamiliari, a
condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta'
o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la
stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che
il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a
15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il requisito
reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo
familiare del contribuente e' presente un soggetto in condizioni di
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.».


3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del
decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' di cui all'articolo 2, comma
1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore
anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano
alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario;

b) per gli interventi per i quali non e' prevista la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori
oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia'
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un
acconto sul prezzo.


4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese
sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.


ATTENZIONE: LA RIDUZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLABILI CAMBIA GIA' DA OGGI,
QUINDI LE SPESE OGGI PAGATE PER INTERVENTI FUORI DAL PERIMETRO INDICATO NEL
COMMA 1 NON RIENTRANO TRA QUELLE AGEVOLABIL
I.

Sono certa che ci sarà da discuterne a lungo soprattutto sull'opportunità di rivedere così drasticamente il bonus barriere architettoniche e sullo spartiacque reddituale tra chi sarà aiutato o meno a completare le spese per il completamento dei lavori.


Un plauso invece lo merita l'articolo uno dove mette in salvaguardia chi in totale buona fede si era affidato ad un sistema che si è andato via via incagliando e che così potrà con maggior serenità decidere di ridurre i lavori all'essenziale.

Buon Anno a tutti, che lo sia davvero-

Articolo di Fabiana Nesi
copyright2023 fabiananesicommercialista




5 pensieri riguardo “Ecco il nuovo Decreto Legge sui bonus edilizi: è già in vigore!

  1. Ma l’acconto quando c’è lo sconto in fattura non sempre viene dato o magari si tratta di una caparra confirmatoria… Per la seconda domanda “dipende” da cosa? Lo sconto in fattura rimane per chia un contratto sottoscritto prima dell’entrata in vigore del decreto indipendentemente dal reddito?

    1. Caro Sig. Giannini se sta affrontando direttamente le opere di abbattimento delle barriere architettoniche ed ha dubbi in merito, la invito a contattarmi in privato così potrà affrontare con maggior privacy e approfondimento tutto ciò che le occorre.

  2. Quindi in pratica per la piena validità del Bonus 75%, che includeva bagni e serramenti, bisogna avere un contratto firmato prima di ieri e aver pagato anche un acconto? Per poi beneficiare invece dello sconto in fattura sulle spese fatturate dal 1/1/2024 bisogna avere un reddito di riferimento inferiore a 15.000 €?

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