DIAMO I NUMERI !
Possiamo girarci intorno quanto si vuole ma il vero punto di forza di tutte le operazioni relative ai Bonus Edilizi, più che la percentuale, è l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto dall’art. 121 D.L. 34/2020.
Il vero carburante che ha fatto ripartire la macchina degli investimenti in Italia non è tanto la facoltà di poter recuperare le spese più o meno parzialmente mediante detrazioni IRPEF negli anni a venire.
Lo scenario nazionale del mondo dell’edilizia nel nostro paese stravolto dalla pandemia è stato salvato da un solo articolo di legge.
Lì è il cuore della questione.
ART. 121 D.L. 34/2020 comma 1:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Non è davvero il caso di confondere i meriti del Superbonus 110% previsto all’art. 119 D.L. 34/2020 con quelli ottenuti a seguito della opportunità alternativa di sconto in fattura o cessione del credito da realizzarsi con l’inoltro della Comunicazione telematica dell’opzione da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo, là dove fosse ancora necessario, che tutti i crediti relativi agli interventi indicati nel comma 2 dell’art. 121 D.L. 34/2020 sono cedibili.
OVVERO :
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119;
Come avevamo già ampiamente avuto modo di evidenziare nell’articolo ” La Comunicazione telematica dell’opzione per la cessione del credito .d’imposta art. 121 D.L. 34/2020 per i bonus diversi dal Superbonus 110%” l’inoltro della Comunicazione in Assenza di Superbonus 110% può essere fatto in piena autonomia direttamente dal contribuente senza alcuna necessità che sia apposto il Visto di conformità del Dottore Commercialista o Soggetto preposto al controllo della documentazione.
Analizzando la procedura in maniera oggettiva con tutte le possibilità di errori non bloccanti, è preoccupante la facilità con la quale è possibile immettere nel sistema crediti fiscali NON ammissibili o ammissibili solo in parte.
Tenuto conto che non è obbligatorio alcun controllo documentale e sostanziale in tutti i casi in cui la pratica di cessione del credito tra le parti riporti le identiche cifre di quelle caricate e accettate da Ade, la disponibilità delle somme è estremamente rapida.
Fintanto che le detrazioni erano gestite in forma di detrazione fiscale pluriennale, i controlli dell’Agenzia delle Entrate anche se fatti in anni successivi, potevano riuscire a ridurre il danno derivante da errori del contribuente mentre adesso – che nel giro di pochi mesi l’intera operazione può essere conclusa dall’inizio alla fine – l’Agenzia delle Entrate dovrà adoperarsi per recuperare a posteriori le cifre indebite fruite dai contribuenti.
Esclusivamente per i Superbonus 110% gli Asseveratori sono chiamati a vigilare e controllare la correttezza della normativa, in tutti gli altri casi – dal 50% al 90% – per lo Stato – la presenza di una competenza professionale specifica non è necessaria.
PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO:
Un’ analisi interessante da farsi è quella volta a conoscere le cifre totali di tutti i bonus edilizi ordinari rispetto a quelle inerenti al Superbonus 110%.
Tale dato infatti è senz’altro in grado di fornire un importante indicatore per il legislatore che si appresterà a definire la manovra di bilancio e correggere se del caso quanto sin qui stabilito e di questo si era parlato prima dell’estate ( vedi questo articolo sull’argomento)
Nell’ipotesi che il Governo scelga di prorogare il dettato dell’art. 121 D.L. 34/2020 per gli anni futuri per tutti i bonus, se a consuntivo del 2021 si dovesse palesare che l’insieme dei bonus diversi dal 110% genera un quantitativo di crediti d’imposta ceduti superiore o pari ai Superbonus, potrebbe essere utile riflettere sull’insieme combinato delle varie operazioni.
Il dubbio se continuare a mantenere questa disparità di adempimenti tra i diversi bonus e se sia il caso di ritenere il contribuente sempre e comunque competente e in grado in tutte le varie circostanze di gestire le proprie posizioni col fisco a seconda dei numeri
potrebbe esser sollevato.
ECCO I DATI:
Grazie a quanto pubblicato a seguito delle ricerche di CRESME ed ENEA è possibile avere il quadro della situazione per il periodo Gennaio – Agosto 2021:
IL CRESME
Secondo il CRESME nei primi 8 mesi le Ristrutturazioni Edilizie e le opere di efficientamento energetico ESCLUSO IL SUPER BONUS 110% sono arrivate a quota 24 miliardi.
L’ENEA
per ENEA, invece negli stessi mesi dell’anno gli Interventi per il Super Ecobonus 110% sono 5,6 miliardi.
Manca la la quota del Super Sisma bonus 110% per la quale forse si potrà avere risposta nei prossimi mesi ma che si può supporre che non superi il valore del Super Ecobonus 110% tenuto conto anche solo del fatto che non tutto il territorio Italiano rientra nelle ipotesi di rischio sismico classe 1, 2 o 3 come previsto dalla normativa.
Il CRESME inoltre rileva che c’è stato un incremento del 44% delle cifre relative alle Ristrutturazioni Edilizie e di efficientamento energetico sullo stesso periodo del 2020 e soprattutto un +23,3% rispetto al periodo pre-pandemia.
Se il + 44% rispetto al 2020 è attribuibile al fatto che nel periodo gennaio / agosto 2020 la nazione è stata per la massima parte dei mesi in lock down, l’incremento del +23% rispetto al pre pandemia potrebbe esser visto come insieme dei fattori.
In parte è presumibile un effetto il rimbalzo dovuto alle riaperture fisiologiche dei cantieri ma una buona percentuale è senz’altro dovuta al il sopraggiungere del D.L. 34/2020 e del “famoso” art . 121 con la possibilità di rientrare finanziariamente delle cifre spese per i lavori nel giro di mesi anziché di anni come avveniva in passato.
Si può infine anche sostenere che le cifre relativa al Super Ecobonus 110% sono ancora basse perché i cantieri sono stati rallentati dalle corpose difficoltà burocratiche e che si sono mossi solo dopo i Decreti Semplificazioni e i molti interpelli chiarificatori.
Tuttavia la forbice tra 24 e 5,7 è davvero notevole e ci riesce difficile immaginare un superamento sostanziale e netto di questo primo valore che ribalti la visione dell’insieme.
Di fronte all’imponenza di queste cifre:
la questione delle procedure differenziate e dei sistemi di controllo rafforzati previsti dal Super bonus 110% ha ancora senso di esistere?
Al di là della decisione politica di ritenere il contribuente più o meno capace, autonomo ed onesto, la questione che appare adesso non più logica è perché su 24 miliardi di lavori eseguiti non c’è alcuna necessità di verifica di congruità dei prezzi, asseverazioni, e visti di conformità , mentre su 5,7 miliardi devono coesistere queste verifiche?.
Se alla nascita della norma queste cautele erano giustificate dalla percentuale altisonante del 110%, a distanza di circa un anno e mezzo, i volumi delle opere eseguite stanno dimostrando una realtà differente.
Se il motivo per cui si è chiesto il visto di conformità per la cessione del credito nei superbonus 110% è quella del timore di un illecito utilizzo del meccanismo di rientro delle spese sostenute, questo timore è legittimo ritenere che ci sia anche riguardo agli altri Bonus Edilizi.
Le alternative alla palese iniquità che si è creata potrebbero essere diverse, una poteva essere togliere l’obbligatorietà del visto di conformità lasciandolo facoltativo come elemento premiale che abbrevi i termini di accertamento, un’altra ipotesi potrebbe essere svincolare l’apposizione del Visto dalla tipologia di pratica ma casomai collegarla all’entità delle cifre che sono cedute in capo al medesimo soggetto.
Al superamento di un minimale da individuarsi dal legislatore la comunicazione per l’opzione sarebbe accettata dall’Agenzia delle Entrate solo previa verifica e apposizione del Visto di conformità .
Sicuramente potrebbero essere molte altre soluzioni , quello che sarebbe utile è che si notasse almeno la disparità di trattamento e che si agisse in direzione di un riequilibrio sostanziale.
Articolo di Fabiana Nesi
Complimenti per l’articolo; tra i tanti che si leggono in qs periodo, uno almeno che sia intelligente. Se posso, nel merito del tema proposto, non dobbiamo dimenticarci l’enorme differenza di rischio frode tra le varie forme di incentivo. Nei vari 50… almeno il 50 lo paghi; vi è un sostanziale contrasto di interessi a garantire lo Stato. Già col 90% del bonus facciate il rischio è grosso.