COMUNICAZIONI DI OPZIONE PER INTERVENTI EDILIZI: LE POSSIBILITA’ DI CORREZIONE OLTRE LA REMISSIONE IN BONIS

anxious woman having phone conversation in office

Sulla questione degli errori nella comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella circ. 6.10.2022 n. 33 e più di recente nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348.

Con l’art. 2-quinquies del DL 11/2023, inserito in sede di conversione, inoltre, è stata disciplinata normativamente la possibilità di aderire alla c.d. “remissione in bonis” con riguardo alle comunicazioni di opzione che dovevano essere presentate entro il 31.3.2023.

Nella circ. 6.10.2022 n. 33, l’AdE ha:

  • fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per determinati interventi “edilizi” o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, quali, ad esempio, quelli:
    • formali dei dati nella comunicazione;
    • commessi in relazione ai SAL;
    • nell’importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo);
    • che incidono su elementi sostanziali della detrazione e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione;
  • previsto la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis“, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente o scartate per errori compilativi.

Nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348,

è invece chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel cassetto fiscale del cessionario/fornitore è:

  • inesistente, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali;
  • non spettante, in tutti gli altri casi.

Di conseguenza, nel caso venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale che non attiene però all’esistenza del credito (nel caso di specie riferito all’errata indicazione del codice fiscale del beneficiario) ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione in F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato nonché al versamento, mediante ravvedimento operoso, della sanzione per indebita compensazione da “credito non spettante” di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97.

L’Agenzia delle Entrate afferma infatti che:

l’errata indicazione del codice fiscale del beneficiario nella comunicazione di opzione non vizia il presupposto costitutivo del credito d’imposta, che non può pertanto qualificarsi come “inesistente”.

Insieme alla soppressione della possibilità di optare per cessione e sconto a partire dal 17.2.2023 ( DL11/23), sono state previste diverse clausole di salvaguardia per cui è possibile optare, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, anche successivamente a tale data.

CORREZIONE DEGLI ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE

Come anzidetto, con la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33  sono state fornite indicazioni per rimediare ad errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura , di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Le procedure indicate con la circ. 33/2022 sono ovviamente alternative alle soluzioni “ordinarie”, quali:

  • l’annullamento o l’invio di una comunicazione sostitutiva di quella precedente, mediante la piattaforma telematica, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione che occorre annullare/sostituire (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 4.7);
  • nel caso in cui sia decorso tale termine, il rifiuto del credito relativo alla comunicazione di opzione da parte del cessionario che non abbia già accettato il credito presente nel proprio cassetto fiscale, nel qual caso la comunicazione di opzione si ha come mai presentata, in quanto ne vengono rimossi gli effetti.

Si evidenzia che l’accettazione e il rifiuto del credito (da parte del cessionario o fornitore) non possono essere annullati tramite Piattaforma (circ. Agenzia delle Entrate 33/2022, § 5).La circ. 33/2022 precisa altresì che:

  • tutte le segnalazioni e le istanze richiamate nel documento di prassi dovranno essere inviate all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
  • eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare.

 

ANNULLAMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Una volta presentata telematicamente e presa in carico dal sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 può essere modificata o finanche annullata dai contribuenti esclusivamente mediante ricorso alle procedure previste:

  • dal punto 4.7 del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, qualora l’iniziativa volta alla correzione o l’annullamento avvenga entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione da sostituire o annullare
  • dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, qualora l’iniziativa volta alla correzione o all’annullamento avvenga dopo il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione da sostituire o annullare .

In entrambi i casi si tratta di una correzione che viene fatta dal contribuente beneficiario delle detrazioni fiscali (non dai fornitori o dai cessionari dei relativi crediti d’imposta).

 Correzioni “entro termine telematico”

Ai sensi del punto 4.7 del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, una comunicazione già presentata:

  • può essere annullata;
  • può essere interamente sostituita presentando altra comunicazione.

File telematico per la sostituzione

Le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione evidenziano che, per procedere alla sostituzione di una comunicazione precedentemente presentata con un’altra, è necessario presentare una nuova comunicazione compilandola in ogni sua parte, ma compilando anche i campi “32” e “33” del “record di tipo B”, ossia il record telematico che concerne il frontespizio della comunicazione.

In particolare:

  • nel campo “32” deve essere indicato il codice numerico identificativo del protocollo telematico di trasmissione della comunicazione già presentata che viene sostituita con la nuova comunicazione (composto da 17 caratteri numerici);
  • nel campo “33” deve essere indicato il codice numerico progressivo del protocollo telematico di trasmissione della comunicazione già presentata che viene sostituita con la nuova comunicazione (composto da 6 caratteri numerici).

File telematico per l’annullamento

Le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione evidenziano che, per procedere all’annullamento di una comunicazione, è necessario presentare una comunicazione di annullamento.

La comunicazione di annullamento non comporta la compilazione dei campi dei quadri A, B, C e D della comunicazione, bensì richiede la compilazione dei campi “32”, “33” e “34” del “record di tipo B”, ossia il record telematico che concerne il frontespizio della comunicazione.

In particolare:

  • nel campo “32” deve essere indicato il codice numerico identificativo del protocollo telematico di trasmissione della comunicazione già presentata che viene annullata con la comunicazione di annullamento (composto da 17 caratteri numerici);
  • nel campo “33” deve essere indicato il codice numerico progressivo del protocollo telematico di trasmissione della comunicazione già presentata che viene annullata con la comunicazione di annullamento (composto da 6 caratteri numerici);
  • nel campo “34” deve essere barrato il “flag annullamento”.

Richiesta di annullamento “extra-telematica” dell’accettazione del credito

Decorso il termine del quinto giorno del mese successivo a quello di presentazione della comunicazione da sostituire o da annullare, il sistema informatico, in ossequio a quanto previsto dal punto 4.7 del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, non consente più di sostituire o annullare una comunicazione mediante presentazione del file telematico di sostituzione o annullamento.Dopo un lungo periodo di vacatio operativa, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5) ha chiarito le modalità procedurali mediante le quali è possibile pervenire all’obiettivo di correggere errori formali e/o sostanziali concernenti comunicazioni per le quali non è più possibile presentare telematicamente il file telematico di sostituzione o annullamento della comunicazione “originaria”.Il primo distinguo procedurale concerne il fatto che il credito di imposta originato dalla comunicazione di opzione da correggere o annullare sia già stato accettato o meno dal fornitore che applica lo sconto sul corrispettivo, oppure dal cessionario che acquista il credito.Se tale accettazione non è ancora avvenuta, il rifiuto del credito di imposta da parte del fornitore o del cessionario, mediante le apposite funzionalità telematiche, “rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata” e “il cedente, beneficiario della detrazione, […] se il relativo termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova Comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario” (circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.1).Se però l’accettazione è già avvenuta, l’unica via procedurale per correggere gli errori di una comunicazione validamente presentata, oppure per ottenerne l’integrale annullamento, rimane quella di inviare una apposita istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, con modalità differenti a seconda che si tratti di istanza presentata a fronte di errori formali o di errori sostanziali.

ERRORI FORMALI

Nel caso in cui la comunicazione validamente presentata e presa in carico dal sistema, relativamente alla quale sono ormai decorsi i termini per la presentazione del file telematico di sostituzione o di annullamento, presenti degli errori di tipo formale, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 (§ 5.2) chiarisce che

l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto

.Per “errore (o omissione) formale”, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33  chiarisce che si intendono quelli relativi

a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto“.

Quanto precede, tuttavia, non esenta chi ha presentato la comunicazione di opzione con errori formali dal dovere di segnalazione all’Agenzia delle Entrate dell’errore commesso, indicando i dati corretti, ai fini dei successivi controlli.

Questa segnalazione deve dunque avvenire a cura del beneficiario del bonus edilizio (cedente), dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso dei condomini minimi), oppure dell’intermediario fiscale che ha curato la trasmissione telematica, inviando all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it una apposita “nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità)” (circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33

In altre parole, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione devono segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore (o l’omissione) ed indicare i dati corretti (o mancanti) con nota:

  • sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando, nel secondo caso, copia del documento d’identità);
  • trasmessa all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Si noti che, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate richiede la sottoscrizione dell’istanza di correzione a cura del solo soggetto che ha presentato la comunicazione e non anche a cura dell’avente causa (fornitore o cessionario) dell’opzione corrispondente a quella comunicazione.

 Tipologie di errori formali

Secondo la circ. 33/2022, a titolo esemplificativo, possono essere considerati errori soltanto formali quelli:

  • relativi ai recapiti e-mail e telefonici;
  • al codice fiscale del rappresentante del beneficiario e al relativo codice carica;
  • all’indicazione della presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
  • al codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati con superbonus;
  • al codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista.

Sono inoltre da qualificarsi come errori formali, con riferimento:

  • al quadro A della comunicazione l’errata indicazione (o l’omissione):
    • del semestre di riferimento (per le spese del 2020);
    • dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dell’eventuale protocollo di trasmissione della comunicazione riferita al primo SAL (poiché, nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione del valore “1” nella comunicazione del primo SAL, il sistema informatico impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 specifica che si potrà inviare anche le comunicazioni dei SAL successivi senza compilare i campi relativi al SAL, fermo restando che questi errori formali dovranno essere segnalati all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposita istanza al già richiamato indirizzo di posta elettronica certificata);
  • al quadro B, l’errata indicazione (o l’omissione) dei dati catastali;
  • al quadro D, l’errata indicazione (o l’omissione):
    • della data di esercizio dell’opzione;
    • della tipologia del cessionario.

In caso di errata indicazione od omissione delle informazioni sopra elencate, se comunque sussistono tutti i presupposti richiesti ex lege ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 viene considerata valida ai fini fiscali (il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura).

Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato della trasmissione per i “condomini minimi”) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione devono segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore (o l’omissione) ed indicare i dati corretti (o mancanti) con nota:

  • sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando, nel secondo caso, copia del documento d’identità);
  • trasmessa all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

 ERRORI SOSTANZIALI

Nel caso in cui la comunicazione validamente presentata e presa in carico dal sistema, relativamente alla quale sono ormai decorsi i termini per la presentazione del file telematico di sostituzione o di annullamento , presenti degli errori di tipo sostanziale, l’unico possibile rimedio consiste nel rifiuto del credito di imposta da parte dell’avente causa della comunicazione di opzione “errata in modo sostanziale”, oppure, nel caso in cui detta accettazione sia già sopravvenuta, nell’annullamento di detta accettazione.

La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 chiarisce che

tale annullamento può avvenire solo su richiesta degli interessati, che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti“.

Pertanto, deve essere chiesto con istanza (con il modello allegato alla circ. 33/2022):

  • inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;

  • sottoscritta digitalmente o con firma autografa (nel qual caso deve essere allegata copia del documento di identità):
    • sia dal beneficiario del bonus edilizio/cedente (nel caso di condominio, la sottoscrizione è a cura dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato che ha presentato la comunicazione da cui promana il credito di cui si chiede l’annullamento della relativa accettazione),
    • sia dall’avente causa dell’opzione (fornitore o cessionario).

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate richiede la sottoscrizione dell’istanza di correzione a cura di entrambe le parti interessate, ciò dipende dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ritiene di non poter “intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario“, così come, del resto, ritiene di non potere “sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito”

.In questi casi, dunque, senza il consenso della propria “controparte”, il soggetto designato come beneficiario del bonus edilizio nella comunicazione di opzione può soltanto denunciare eventuali fatti rilevanti all’Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria, così come può segnalare l’insussistenza dei presupposti per beneficiare del bonus edilizio alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del suo domicilio fiscale, affinché gli organi di controllo valutino dette segnalazioni, unitamente ad altri elementi, nell’ambito delle attività di analisi del rischio ai fini dell’eventuale attivazione delle attività di controllo

Definizione di errore sostanziale e tipologie di errori

Per “errore (o omissione) sostanziale”, la circ. 33/2022 chiarisce che si intendono quelli

che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto“.

A titolo esemplificativo, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, costituiscono errori sostanziali l’errata indicazione:

  • del codice dell’intervento, da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
  • del codice fiscale del cedente;
  • degli importi indicati come spesa sostenuta e/o del relativo credito ceduto in misura superiore ai valori effettivi.

Ulteriori tipologie di errori nel quadro A

Nel caso in cui nella comunicazione di opzione sia stato indicato, nella casella “Tipologia intervento” del quadro A del modello di comunicazione, un codice intervento errato, seppur non costino conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere ricondotto tra:

  • gli errori sostanziali, se incide sulla quantificazione del credito di imposta effettivamente spettante ;
  • gli errori formali, se non incide sulla quantificazione del credito di imposta effettivamente spettante .

Ulteriori tipologie di errori nel quadro C

Con riguardo gli errori commessi nella compilazione del quadro C, l’Agenzia delle Entrate non fornisce specifiche indicazioni su quali errori possano essere considerati formali e quali sostanziali.

La circ. 33/2022 parrebbe lasciare implicitamente intendere che gli errori commessi in tale quadro non possano essere considerati formali.Si ritiene corretto qualificare gli errori del quadro C fra quelli sostanziali per diverse ragioni: non soltanto perché dall’opzione di cessione o di sconto sul corrispettivo derivano diversi obblighi adempimentali, ma anche perché dalla scelta dell’una piuttosto che dell’altra opzione derivano diverse conseguenze con riguardo al numero delle successive possibili cessioni15.

Modalità di correzione

Per sanare gli errori sostanziali, nel caso in cui non sia stato possibile annullare o sostituire la comunicazione nel termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio , ed il credito d’imposta sia già stato accettato dal cessionario, la circ. Agenzia delle Entrate n. 33 consente l’annullamento, su istanza delle parti (cedente e cessionario), dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziate da errori.

La richiesta di annullamento “extra-telematica” di una comunicazione di opzione viziata da un “errore sostanziale” è possibile anche se, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 348).

Si ricorda che la richiesta di annullamento “extra-telematica” (su richiesta delle parti) è consentita in caso di accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni non corrette di:

  • prime cessioni o
  • sconti sul corrispettivo.

Tale annullamento va richiesto con l’apposito modello di istanza allegato alla circ. 33/2022, che deve essere:

  • sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (allegando, nel secondo caso, copia del documento d’identità); se la comunicazione riguarda interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, l’istanza di annullamento deve essere sottoscritta dall’amministratore del condominio o, in mancanza, dal condomino incaricato della trasmissione della comunicazione errata;
  • trasmesso all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (l’istanza può essere presentata anche da un soggetto delegato).

Una volta eseguita l’operazione di annullamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il cedente ed il cessionario del credito ne ricevono comunicazione.

 Modello per l’annullamento dell’accettazione del credito di imposta

Mentre per l’istanza di correzione di errori formali è possibile procedere “in carta libera”, per l’istanza di annullamento dell’accettazione del credito è necessario utilizzare l’apposita modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate e rinvenibile in allegato alla circ. Agenzia delle Entrate 33, oltre che sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it.Il modello si compone delle seguenti sezioni:

  • Comunicazione dell’opzione;
  • Dati del cedente o del condominio;
  • Dati del rappresentante legale del cedente o dell’amministratore del condominio;
  • Dati dei primi cessionari o dei fornitori che hanno applicato lo sconto;
  • Dati del rappresentante legale del cessionario;
  • Sottoscrizione;
  • Elenco delle rate dei crediti ceduti per i quali si richiede l’annullamento dell’accettazione e l’eliminazione del plafond del cessionario/fornitore indicato.

mento sia relativa a più di due accettazioni, si rende necessario compilare più intercalari del modello.

Conseguenze dell’annullamento dell’accettazione del credito di imposta

Una volta eseguita l’operazione di annullamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il cedente ed il cessionario del credito ne ricevono comunicazione .A seguito dell’annullamento dell’accettazione del credito, il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione di opzione exart. 121 del DL 34/2020:

  • entro il termine “ordinario” annuale per l’invio della stessa, con le consuete modalità di trasmissione telematica, come disciplinate da ultimo dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873;
  • anche dopo la scadenza del termine “ordinario”, avvalendosi dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 .

Anche nell’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto ad inviare la comunicazione di opzione corretta è necessario chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito relativo alla comunicazione errata.

Oltre il termine entro cui è possibile aderire alla “remissione in bonis” non è possibile correggere gli errori “sostanziali” presenti nella comunicazione di opzione (potendo tutt’al più annullarsi l’accettazione del credito relativo alla comunicazione viziata da errore sostanziale, ma non trasmettersi una nuova comunicazione di opzione).

REMISSIONE IN BONIS

Sempre la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n.33 ha confermato espressamente che, anche con riguardo all’adempimento della presentazione della comunicazione di opzione, può trovare applicazione il meccanismo della “remissione in bonis“, in forza del generale principio sancito dall’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, ai sensi del quale la

fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza“.

La remissione in bonis presuppone però che il contribuente inadempiente fino al termine di scadenza finale:

  • possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, senza possibilità di compensazione.

Il presupposto per la remissione in bonis, rispetto all’omessa presentazione nei termini della comunicazione di opzione, è dunque che, oltre al fatto che sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire del bonus edilizio sulle spese sostenute nell’anno di riferimento per gli interventi agevolati e che non siano già state poste in essere attività di controllo, “i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione

la circ. 33/2022 precisa che la remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:

  • il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/202022;
  • il cedente ed il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione)23;
  • non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
  • venga presentata la comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le spese agevolate sono sostenute (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare questo termine coincide con il 30 novembre dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate);
  • sia versata contestualmente la misura minima della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 (pari a 250,00 euro) tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), indicando il codice tributo “8114” e osservando le indicazioni di compilazione recate dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 58.

In presenza di tutti tali requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione (che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 30 novembre).

Ancora la circ. 33/22 ha precisato che la remissione in bonis con trasmissione della comunicazione di opzione entro il predetto termine

è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata

 TIPOLOGIE DI ERRORI

Con la circ. 33, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, quindi, la facoltà di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012:

  • per le comunicazioni di opzione non inviate nei termini “ordinari” di trasmissione previsti;
  • per le comunicazioni di opzione scartate per meri errori di compilazione e non ripresentate nei termini “ordinari” previsti;
  • per le comunicazioni di opzione viziate da errori sostanziali, se il cessionario ha rifiutato l’accettazione del credito presente nel proprio cassetto fiscale, ma il termine “ordinario” di invio di una nuova comunicazione risulta ormai decorso
  • per le comunicazioni viziate da errori sostanziali, con correlata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, dell’istanza di annullamento dell’accettazione del credito già operata dal cessionario

TERMINE PER LA REMISSIONE IN BONIS

In presenza di tutti i suddetti requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione (che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il 30 novembre).

Per le spese sostenute nel 2022 (o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021), le cui comunicazioni di opzione dovevano essere trasmesse entro il 31.3.2023, quindi, il termine entro cui deve essere presentata la comunicazione ex art. 121 aderendo alla remissione in bonis coincide con il 30.11.2023 sia per i soggetti “solari”, sia per le persone fisiche che presentano non soltanto il modello REDDITI PF 2023, ma anche il 730/2023.

Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38 , infatti, per “termine di presentazione si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO“.

 Spese sostenute nel 2021

Con riferimento alle spese sostenute nel 2021 (o alle rate residue delle spese sostenute nel 2020), i soggetti che entro i termini ordinari per la trasmissione della comunicazione non hanno adempiuto (o non hanno corretto i relativi errori ivi contenuti) potevano aderire alla “remissione in bonis” presentando la comunicazione di opzione (ex novo o corretta) entro il 30.11.2022, contestualmente al versamento della sanzione di 250,00 euro. In generale, le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre (in applicazione della remissione in bonis) potevano essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre; dopo tale data le eventuali comunicazioni sostitutive non potevano più essere annullate o sostituite. Oltre il termine del 30.11.2022 per poter aderire alla remissione in bonis con riguardo alle spese sostenute nel 2021 non costano chiarimenti ufficiali che consentano di regolarizzare la propria posizione.

 Spese sostenute nel 2022 – Accordo al 31.3.2023

I beneficiari delle detrazioni per superbonus o altri bonus edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, che hanno sostenuto le spese detraibili nel corso del 2022 (o per le rate residue non fruite relative a spese sostenute nel 2020 e 2021), che non intendono fruirne nella tradizionale forma di detrazione in dichiarazione dei redditi per quote costanti in 4, 5 o 10 anni, a seconda della tipologia di bonus, dovevano presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante entro il 31.3.2023 (il termine del 16.3.2023 è stato prorogato al 31.3.2023 dall’art. 3 co. 10-octies del DL 198/2022).

Nel caso in cui la comunicazione di opzione non sia stata trasmessa entro il 31.3.2023, per le spese sostenute nel 2022, tuttavia, l’art. 2-quinquies del DL 11/2023 stabilisce che la remissione in bonis è consentita se:

  • al 31.3.2023 era stato concluso il contratto di cessione (indipendentemente della tipologia del soggetto cessionario);
  • senza contratto di cessione al 31.3.2023, SOLO se la cessione avviene a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

In altre parole:

  • coloro che entro il 31.3.2023 avevano già un accordo di cessione con un terzo cessionario (di qualunque tipo esso fosse) e non abbiano rispettato la scadenza per l’invio della comunicazione di opzione, possono rimediare entro il 30.11.2023, mediante l’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012;
  • coloro che entro il 31.3.2023 non avevano un accordo di cessione, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis dopo il 31.3.2023 può essere esperita se la cessione del credito è a favore di uno dei c.d. “soggetti qualificati”.

Se, quindi, un beneficiario, che ha sostenuto spese detraibili nel 2022, comunica post 31.3.2023 l’opzione di cessione a favore di un cessionario diverso da uno dei precedenti soggetti (ad esempio, un privato o una impresa non finanziaria), potrà farlo con remissione in bonis solo se il contratto di cessione era stato concluso ante 31.3.2023.

Accordo di cessione “libero” senza obbligo di registrazione

Al riguardo si ricorda che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’accordo di cessione della detrazione non contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata.

La circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16, ha infatti precisato che l’accordo di cessione non richiede forme particolari, né tanto meno obblighi di registrazione ai fini della prova della sua data di stipula.

ERRORI DA PARTE DEI CESSIONARI/FORNITORI

I crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o di cessione di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus o degli altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari e contributivi il cui versamento avviene per mezzo del modello F24, dopo essere stati accettati nella Piattaforma (dopo la loro accettazione è altresì possibile, nei limiti previsti dal citato art. 121, disporre la loro ulteriore successiva cessione).

Nella circ. Agenzia delle Entrate 33/2022 viene evidenziato che

L’accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione“.

L’accettazione o il rifiuto del credito da parte del 1° cessionario, del fornitore o dei successivi cessionari, quindi, secondo l’Agenzia rappresenta una scelta irreversibile che non può essere annullata tramite Piattaforma.

Secondo questa interpretazione, se per errore, quindi, il 1° cessionario/fornitore rifiuta i crediti d’imposta per i quali è stata presentata la “comunicazione” di opzione, la detrazione tornerà nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Se per errore i successivi cessionari rifiutano i crediti d’imposta, questi ultimi torneranno nella disponibilità del cedente .

Se, invece, il credito viene accettato per errore le parti possono richiedere l’annullamento “extra-telematico” all’Agenzia delle Entrate

Scelta per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta

Il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 stabilisce che soltanto per i crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dall’1.5.2022, il predetto utilizzo in compensazione impone ai primi cessionari o ai fornitori di “comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale”, dopodiché “l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni”

Con riguardo ai cessionari successivi al primo, invece, l’AdE prevede che la scelta irrevocabile dell’utilizzo in compensazione del credito riguarda le comunicazioni presentate dall’1.5.2022.

L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dall’1.5.2022 in poi, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile per tale modalità di fruizione della rata annuale del credito, potrebbe determinare lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate e, in ogni caso, rappresenta una modalità di utilizzo dei crediti non conforme alle vigenti disposizioni regolamentari.

Questo adempimento di “comunicazione preventiva” (non necessario se si utilizzano in compensazione crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate prima dell’1.5.2022) è stato introdotto dal punto 1.6 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2022 n. 202205, recante integrale sostituzione del punto 5.2 lett. a) del provv. Agenzia delle Entrate 35873/2022.

.Questa scelta regolamentare dell’Agenzia delle Entrate (che non trova riscontri a livello della normativa primaria di cui il provvedimento regolamentare è attuativo) può rivelarsi problematica nel caso in cui un contribuente, compiendo un errore materiale nell’utilizzo delle funzionalità telematiche della piattaforma, comunichi preventivamente la scelta di utilizzo in compensazione per una o più rate annuali di un credito d’imposta relativamente alle quali non era in effetti sua intenzione formalizzarla.

In tale contesto si può ipotizzare di suggerire comunque al contribuente di comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio errore materiale, documentando altresì di non aver ancora utilizzato in compensazione nemmeno un euro delle rate annuale relativamente alle quali ha commesso l’errore, auspicando che l’AdE provveda a correggere l’opzione erroneamente esercitata.

Articolo di Fabiana Nesi

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