La Comunicazione Telematica dell’opzione per il credito d’imposta art. 121 D.L. 34/2020 per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.

E’ davvero tutto così Semplice? 

E’ UN DATO DI FATTO : Quando il legislatore parla di processo di “Semplificazione” delle procedure i professionisti delle materie implicate non sempre restano soddisfatti.

 Ciò accade per diversi motivi, talvolta perché a fronte di adempimenti depennati ne sorgono altri non meno impegnativi, altre volte perché la semplificazione è nettamente a beneficio dello Stato ma non del contribuente o del professionista incaricato.

 In molti casi, infine, il malcontento prevale perché in tanti, dietro a una apparente semplificazione, realizzano che resta celata una indispensabile conoscenza normativa che viene taciuta o che non viene mai abbastanza spiegata.

Nell’ambito delle pratiche di comunicazione scaturenti dall’art. 121 D.L. 34/2020 l’ultima circostanza riportata è ridondante.

Riepiloghiamo velocemente alcune caratteristiche della legge:

La norma agevolativa della cessione del credito/sconto in fattura, è applicabile a tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110% (rientranti nell’art. 119, D.L. 34/2020), nonché ad altre tipologie di interventi che non necessariamente godono della maxi detrazione del 110%, quali:

  • gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR (“bonus ristrutturazioni 50%). Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del TUIR),
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ ecobonus (“ecobonus 50-65%) quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013)
  • gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019);
  • Sismabonus “ordinario”, cioè quello con aliquote variabili del50-70-75-80-85% ex articolo 16 commi da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013.
  • gli interventi per l’abbattimenti delle barriere architettoniche come chiarito con  la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
  • gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co.1, lett. h), TUIR)
  • gli interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, (art. 16-ter, DL 63/2013)

Si evidenzia che le ultime tre categorie di interventi, se effettuate congiuntamente a interventi “trainanti” possono godere della maggiore detrazione del 110%, diversamente, godono della detrazione del 65%.

Per come è strutturata la norma prevista dall’art. 121, D.L. 34/2020, la “regola” dei SAL, 30-30-40 è obbligatoria solo per quel che riguarda gli interventi previsti dall’art.119, D.L. 34/2020, ergo, solo per gli interventi da superbonus 110%.

Questo comporta che negli altri casi di cessione/sconto in fattura (al di fuori dei Superbonus 110%), non è necessario rispettare la regola generale e le parti potranno stabilire quando procedere alla Comunicazione dell’opzione per il Credito d’imposta.

Oltre a ciò la norma prevede – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli interventi legati all’art. 119 D.L. 34/2020 (SUPERBONUS -ECO E/O SISMA – 110%) – il vincolo delle asseverazioni per i SAL e la sottoscrizione del visto di conformità da parte del professionista propedeutico alla comunicazione dell’opzione per il credito d’imposta.  

 In buona sostanza il committente che effettua interventi rientranti nell’alveo dei bonus edilizi cedibili diversi dal Superbonus 110% e che intende optare per il credito d’imposta (anziché ottenere la detrazione fiscale pluriennale in dichiarazione dei redditi) ha la piena e libera facoltà di esercitare in qualsiasi momento l’opzione senza l’intervento di professionisti e/o intermediari.

Il format sul quale il contribuente provvede all’inserimento dei dati da fornire all’Agenzia delle Entrate è infatti posto all’interno della pagina “Fisco on line” e ogni persona dotata di SPID, CNS o password può accedere alla propria posizione e completare la pratica fornendo relativamente pochi dati.

 La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Approfondendo la procedura purtroppo però , questa soluzione, seppur ottima nelle intenzioni non lo è poi così nella realizzazione concreta.  

Cosa c’è di sbagliato in un sistema che concede e facilita l’accesso autonomo al disbrigo delle comunicazioni delle opzioni art. 121 D.L. 34/2020?

Partiamo col dire che la piattaforma per dichiarare l’opzione per il credito d’imposta e la sua cessione, stante la grande complessità di normativa che soggiace tutto il corposo mondo dei bonus e superbonus edilizi, è stata progettata per una fruizione veloce e immediata.

 Tale impostazione è ipotizzabile che nasca con l’intento di favorire l’approccio “self made” che caratterizza la l’indirizzo strategico dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Riscossione da un po’ di anni a questa parte volto a favorire un avvicinamento alla informatizzazione del cittadino. Coerentemente con l’obbiettivo di una digitalizzazione di massa, perseguito dall’Amministrazione Statale, la massima parte dei siti e programmi degli enti pubblici tende ad emulare i principi di immediatezza e facilità d’uso delle applicazioni create per l’immissione nel circuito   business to consumer.

 L’importante ALERT che viene sottaciuto – e che nei prodotti B2C non esiste  perché la fattispecie è inesistente- è il rischio di sanzioni gravi e importanti che il contribuente/c0onsumatore potrebbe subire sbagliando involontariamente (ma anche volontariamente) la compilazione della comunicazione.

Nei software di matrice privata e a pagamento, quando si compila un dato, esistono sistemi di controllo, avvertimenti e suggerimenti che aiutano l’utente a non incorrere in errore o che comunque ne limitano la possibilità.

Nel programma per la comunicazione dei Crediti d’imposta inerenti ai bonus edili non c’è nulla di tutto ciò.

A fronte quindi di una reale possibile velocità di inserimento sono davvero tanti e sostanziosi gli errori che il software non riesce nell’immediato a prevenire durante l’inserimento dati.   

 Vediamone alcuni:  

  1. Non verifica la reale emissione delle fatture (ciò in quanto non tutti i Soggetti IVA sono obbligati all’emissione delle fatture elettroniche, si pensi ad esempio ai soggetti in regime forfettario);
  2. Non controlla che il bonifico parlante sia stato eseguito e tantomeno che sia andato a buon fine (e ciò perché non esiste alcun collegamento in tempo reale con gli Istituti di Credito anche quando i pagamenti sono fatti con le specifiche causali per i bonus edilizi); 
  3. Non è in grado di verificare la rispondenza della tipologia d’intervento a quella dichiarata agli uffici tecnici locali (non esiste alcun collegamento coi dati degli Uffici Comunali ai quali sono fatte le Denunce di Inizio lavori);
  4. Non è in grado di segnalare il superamento del limite massimo previsto per ogni detrazione (in quanto non collega né segnala la presenza di altri aventi diritto che effettuano pagamenti sul medesimo intervento);
  5. Non è in grado di accertarsi che il contribuente sia legittimamente ammesso all’agevolazione in relazione al bene immobile (non è collegato né col catasto né col Registro);
  6. Non è in grado di segnalare il superamento delle soglie massime in caso di più beneficiari che effettuino scelte differenti per l’utilizzo della spesa (non può sapere il complessivo speso nel caso in cui i soggetti scelgano in parte la detrazione tradizionale e in parte l’opzione per la cessione del credito d’imposta);
  7. Non è in grado di verificare la corretta applicazione dell’IVA sulle fatture emesse e quindi, di conseguenza, la correttezza dell’importo di credito d’imposta / sconto in fattura applicabile;
  8. Non è in grado di verificare se il contribuente, per reddito reale o potenziale, è ammesso all’operazione (non può sapere in tempo reale i redditi dell’anno di nessuna persona)

 Si aggiunga a quanto sopra, il fatto che, non si prevede la possibilità di allegare documenti di completamento della pratica telematica.

Si tenga conto infine che la norma espressamente prevede che la responsabilità della generazione di un credito non spettante, o inesistente ricade sul contribuente che lo ha generato salvo provare la partecipazione con dolo o colpa grave di terzi.

Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati esaminati sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 presentata alla Camera dei Deputati.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (art. 121, comma 5 L. 77/2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione): della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1) nonché della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020).

Come ha precisato la risposta all’interrogazione, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Per la configurabilità del concorso di persone, valgono ie criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998).

 Osservando lo scenario da questo punto di vista è preoccupante la facilità con la quale è possibile immettere nel sistema crediti fiscali NON ammissibili o ammissibili solo in parte.

Nella seconda fase dell’operazione, ovvero la cessione a terzi del credito che si è formato, qualora non vi sia controllo documentale e sostanziale (che a questo punto oltretutto non sarebbe né dovuto né obbligatorio), in tutti i casi in cui la stipula del contratto di cessione del credito tra le parti riporti le identiche cifre di quelle caricate e accettate da Ade, la disponibilità delle somme sarà estremamente rapida.

Fintanto che le detrazioni erano gestite sottoforma di detrazione fiscale pluriennale, i controlli dell’Agenzia delle Entrate anche se fatti in anni successivi, potevano riuscire a ridurre il danno derivante da errori del contribuente mentre adesso – che nel giro di pochi mesi l’intera operazione può essere conclusa dall’inizio alla fine – l’Agenzia delle Entrate dovrà adoperarsi per recuperare a posteriori le cifre indebite fruite dai contribuenti.

Ipotizzato che la scelta fatta sia stata operata in nome di una promozione della Digitalizzazione, della Semplificazione e del miglioramento dei rapporti fisco/contribuente, sarebbe eticamente importante valutare se sia appropriato concedere così ampi spazi di errore alla gestione delle pratiche telematiche per poi procedere in seguito a sanzionare coloro i quali per distrazione o incompetenza vi sono incappati involontariamente.

 Come   nel commercio esiste una normativa specifica per la tutela dei diritti del consumatore che trae le sue fondamenta dall’evidente sbilanciamento di forze tra imprese e privato e dal relativo intento di ridurlo, forse sarebbe auspicabile una presa di coscienza da parte delle istituzioni anche per quest’altra asimmetria.

Una rilettura dell’informazione istituzionale in questo tipo di circostanze, alternativa al persistere nell’ esaltazione dell’apparente agilità di svolgimento delle comunicazioni, correggerebbe lo squilibrio tra le contrapposte posizioni: fisco/contribuente.

Esclusivamente per i Superbonus 110% gli Asseveratori sono chiamati a vigilare e controllare la correttezza della normativa, in tutti gli altri casi – dal 50% al 90% – per lo Stato – la presenza di una competenza professionale specifica non è necessaria.   

Un’ analisi interessante da farsi nell’autunno sarà quella che andrà a delineare le cifre totali delle cessioni dei crediti derivanti da tutti i bonus edilizi rispetto a quelle inerenti al 110%.

Tale dato potrebbe senz’altro fornire un importante indicatore per il legislatore che si appresterà a definire la manovra di bilancio e correggere se del caso quanto sin qui stabilito.

 Nell’ipotesi che il Governo scelga di prorogare il dettato dell’art. 121 D.L. 34/2020 per gli anni futuri per tutti i bonus, se a consuntivo del 2021 si dovesse palesare che l’insieme dei bonus diversi dal 110% genera un quantitativo di crediti d’imposta ceduti superiore o pari ai Superbonus, potrebbe essere utile riflettere sull’insieme combinato delle varie operazioni.

Il dubbio se continuare a mantenere questa disparità di adempimenti tra i diversi bonus e se sia il caso di ritenere il contribuente sempre e comunque competente e in grado in tutte le varie circostanze di gestire le proprie posizioni col fisco potrebbe esser sollevato.  

Tra Le vie opzionali percorribili, nell’eventualità che il legislatore valuti la questione, potrebbero esserci:

  1. Il miglioramento dello standard dei software dell’Agenzia delle Entrate
  2. La formazione del contribuente magari tramite apposite videolezioni e test di apprendimento obbligatoriamente propedeutiche all’accesso al programma
  3.  Il togliere l’obbligatorietà dei visti di conformità e delle asseverazioni per il superbonus 110% trasformandola in “facoltà premiale”, per esempio in termini decadenziali di accertamento e controllo, in favore del contribuente.

In questo modo si otterrebbero diversi benefici:

  1. Una riduzione netta degli errori formali
  2. Un riequilibro delle possibili capacità conoscitive tra Stato e contribuente
  3. Una valorizzazione delle competenze e qualifiche delle Libere Professioni legalmente riconosciute dallo Stato.

Articolo di Fabiana Nesi

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