Leggiamo attentamente il disposto normativo e confrontiamoci con tecnici competenti prima di commettere fatali errori
Nella Legge n. 38/2023 al fine di integrare, correggere e convertire nella stesura definitiva il Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, si legge, tra le altre integrazioni la seguente Norma di Interpretazione:
Art. 2-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati). – 1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprieta’ condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Ricordiamo che per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche ( composti, questi ultimi da un numero di unità da 2 a 4 ) il legislatore ha inserito 2 norme transitorie che dividono :
a) le spese che possono continuare a usufruire del 110% da quelle che saranno recuperabili al 90% articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
b) la suddivisione tra coloro che potranno godere delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito in luogo della detrazione e coloro che invece potranno beneficiare esclusivamente della detrazione della spesa in detrazione dall’IRPEF dovuta. articolo 2, commi 2 e3del D.L.11/2023.
Entrambe le discipline, vincolano il loro contenuto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo (o alla data di presentazione della CILA S) e, nel caso di intervento su parti comuni, alla data di delibera, da parte dell’Assemblea Condominiale, dell’approvazione dei lavori.
Le date “spartiacque” sono:
31 dicembre 2022 nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione
25 novembre 2022 nel caso di lavori diversi dalla demolizione e ricostruzione ( data che viene spostata al 31.12.2022 qualora la delibera assembleare per i lavori su parti comuni risulti approvata PRIMA del 19.11.2022).
il 17 febbraio 2023 è la data che separa i beneficiari delle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito e coloro che potranno solo detrarre le spese in dichiarazione dei redditi.
Con riguardo alle suddette date, si è ritenuto utile chiarire per tempo che :
l’eventuale esecuzione di lavori non previsti nell’originario titolo abilitativo, tempestivamente presentato rispetto alle date di riferimento sopra ricordate, che comportano la presentazione di una variante a tale titolo abilitativo in una data successiva a quella “spartiacque”, non inficia la tempestività del titolo abilitativo originario e la conseguente possibilità di beneficiare della più favorevole disciplina transitoria anche sui lavori “aggiunti” con la variante successivamente presentata, ivi compreso il caso in cui i lavori aggiunti in variante , essendo relativi a parti comuni di edificio condominiale , richiedano una nuova delibera dell’assemblea condominiale in data anch’essa successiva a quella “spartiacque”.
Resta ben inteso che:
qualora la natura delle variazioni apportate al progetto originario sia tale da non consentire dal punto di vista prettamente urbanistico, di procedere con una variante al progetto originario, ma da rendere necessaria la presentazione della richiesta di un nuovo e distinto titolo abilitativo, si entra in un ambito che esula da quello di applicazione della presente norma interpretativa.
Il senso dell’interpretazione autentica fornita, pare di intendere, debba essere volto a salvaguardare tutte quelle naturali situazioni in cui nell’evoluzione dell’opera e/o del cantiere necessiti delle “correzioni” in itinere che risultino CORRELATE all’intervento complessivo e funzionali alla fruizione dei bonus. In questo modo si scongiura, infatti l’ipotesi spiacevole e complessa di avere nel medesimo intervento spese che possano accedere al 110% e altre al 90% , ma ancor di più, lo scenario di aver un cantiere con parte dei costi cedibili a terzi e altri solo da portare in detrazione.
Soprattutto le opere condominiali avrebbero rischiato veramente gravissimi problemi a causa delle diverse peculiarità, scelte e capacità finanziarie dei condòmini stessi.
Questa norma d’interpretazione tuttavia , benché piuttosto sintetica, e apparentemente generalista, dovrebbe essere letta non solo con gli occhi di di chi si occupa esclusivamente di fisco ma bensì anche con uno sguardo più ampio.
Andare cioè a indagare se tutte le varianti siano davvero ammissibili e se esistano differenze tra tipologie di varianti.
A tal riguardo consiglio di andare ad ascoltare l’intervento dell’Ingegner Carlo Pagliai che ha in diverse occasioni indicato quali siano le linee da non oltrepassare per non sconfinare nello stravolgimento totale dell’intervento.
Nel video che ha trasmesso sul suo canale you tube il 13 aprile 2023, e che trovate qui di seguito premendo il pulsante, potete ritrovare i nodi cruciali sull’argomento:
E’ senza dubbio non sempre così cristallino per chi si occupa di fiscalità poter discernere con certezza le differenti situazioni, alcune in effetti, potrebbero davvero, travalicare in un nuovo progetto.
In tali casi, il parere dello staff dei tecnici che han seguito il progetto potrebbe non essere così oggettivo, seppur in buona fede.
L’apposizione del visto conformità tuttavia obbliga a fare valutazioni che potrebbero aver necessità in alternativa di pareri di terzi o valutazioni da parte dello stesso Comune per poter avere la tranquillità di procedere con la reale esistenza di un diritto ad un Bonus.
Non si tratta di generare inutili allarmismi, si tratta di altro : tutelare i committenti che si affidano alla professionalità di esperti per poter aver accesso ad un beneficio, garantire gli acquirenti che il credito che acquisiscono è legittimo.
Questo è ciò che viene fatto dai Dottori commercialisti che sottoscrivono i visti di conformità.
Articolo di Fabiana Nesi
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