Tutto chiaro sull’attestazione SOA per i bonus edilizi?

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Nel generale caos sul futuro della cedibilità dei crediti d’imposta maturati a seguito delle opere edili, chi sta lavorando o vorrebbe lavorare DEVE aver chiaro l’articolo 10 bis DL 21/2022

Dopo qualche mese tutto attenzionato alle chiusure dei SAL, alla comprensione del funzionamento delle proroghe e alla caccia estenuante di acquirenti di crediti d’imposta per i Bonus maturati nel 2022, concentriamoci adesso su tutte quelle imprese che stanno proseguendo lavori più corposi o che intendono concludere contratti di appalto nuovi per committenti che intendono perseguire la strada dell’ottenimento dei bonus e superbonus edilizi.

Per questi soggetti infatti, l’articolo 10-bis del D.L. 21/2022 ha introdotto già dal maggio scorso, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Superbonus ed altri bonus edilizi “minori”), l’obbligo per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, nel caso in cui

l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516.000 euro.

Circoscriviamo innanzitutto il raggio di azione della norma :

  1. il Superbonus 110% – 90%, sia in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi che di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura;
  2. l’Ecobonus ordinario, il Bonus ristrutturazioni, il Sismabonus ordinario, il Bonus fotovoltaico ordinario, il Bonus colonnine di ricarica ed il Bonus barriere architettoniche, solamente quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (ovvero : adempimento non dovuto in caso di detrazione diretta da parte del committente).

LA DISPOSIZIONE NATA IL 20 MAGGIO 2022 HA PREVISTO UN’ENTRATA IN VIGORE DIFFERENZIATA:

1° caso: cantieri esclusi dall’obbligo di attestazione SOA anche per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

2° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

3° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di appalto ad imprese in possesso dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

1° caso: cantieri esclusi dall’obbligo di attestazione SOA anche per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

Sono esonerati dall’obbligo della Attestazione:

– contratti di appalto relativi ad interventi già avviati ed in corso di esecuzione

alla data del 21 maggio 2022 

(in tal caso occorre fare riferimento alla data di avvio lavori indicata nel titolo edilizio);

  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.

La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Non è stato stabilito come tale requisito si possa ritenere soddisfatto, chissà se anche in questo caso potrebbe essere sufficiente un’attestazione di atto notorio fornita dall’Amministratore di condominio , così come recentemente è avvenuto per le proroghe del Superbonus 110% per gli interventi condominiali.

2° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni sopra descritte, dovrà essere affidata come minimo ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Occorre tuttavia attenzionare coloro che si trovino a incaricare imprese che abbiano solamente sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Infatti non è detto che poi tale attestazione verrà effettivamente rilasciata.

Qualora i lavori dovessero concludersi oltre il 30 giugno 2023, l’eventuale diniego dell’attestazione SOA espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e

soprattutto il committente alla perdita dei benefici fiscali.

3° caso: cantieri sottoposti all’obbligo di appalto ad imprese in possesso dell’attestazione SOA per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro

A decorrere dal 1° luglio 2023 tutte le imprese appaltatrici/subappaltatrici per importi di lavori affidati superiori a 516.000 euro dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis, comma 3, del D.L. n. 21/2022).

Per quali opere si è tenuti all’attestazione?

Le Categorie SOA sono quelle indicate nell’Allegato A del D.P.R. 207/2010 :

A parere di ANCE, Il riferimento all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall’articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l’istituto dell’avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Pertanto sempre secondo ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Ma chi è il soggetto demandato a verificare la coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati dall’attestato di qualificazione ricevuto?

  1. il progettista (es. con un’annotazione al capitolato, oppure con un atto notorio);
  2. il direttore lavori (es. con un’annotazione al capitolato, oppure con un atto notorio).

In ogni caso, poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

L’obbligo di attestazione SOA sussiste solamente quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516.000 euro.

L’importo di 516.000 euro, tuttavia, a cosa fa riferimento?

Riguarda le sole opere, pertanto è da ritenersi al netto dell’Iva, ed  al netto delle spese di progettazione e servizi eventualmente affidati all’impresa,

Quali sono i ” lavori affidati”?

A parere dell’ANCE significa lavori affidati almeno per l’esecuzione diretta parziale; quindi con subappalto non totale.

Di conseguenza sembrerebbe possibile trarre le seguenti tre conclusioni:

  1. nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro affidati ad un General Contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA da parte sua;
  2. nel caso di lavori di importo superiore a 516.000 euro affidati ad un General Contractor il General Contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516.000 euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma;

L’interpretazione della norma lascia intendere che il riferimento sia all’importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto, che deve essere pertanto superiore ai 516.000 euro. Di conseguenza, parrebbe interpretabile che se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non superasse tale soglia, le imprese esecutrici non dovrebbero essere qualificate anche se l’importo globale fosse invece superiore.

Obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi: la classifica di importo

Ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 207/2010 le attestazioni SOA prevedono che la qualificazione in una categoria abiliti l’impresa a partecipare a gare ed a eseguire lavori nei limiti della propria classifica di importo incrementata di un quinto.

Siccome l’articolo 10-bis del D.L. 21/2022 effettua un richiamo complessivo alla disciplina SOA, si ritiene valevole anche in materia privatistica tale requisito: i lavori affidati possono arrivare al massimo fino alla propria classifica di importo incrementata di un quinto.

Resta pertanto evidente tenuto conto dei meccanismi con cui si regola la disciplina dell’attestazione che NON può dirsi automaticamente CORRETTA la pratica Superbonus o Bonus minore ANCHE in presenza di ditta appaltatrice in possesso di Attestazione SOA.

OCCORRERA’ verificare che la stessa sia DAVVERO CONFORME ai lavori che l’impresa deve eseguire o avrà , eventualmente , già eseguito.

Inutile stare a sottolineare che tale controllo, se si dovesse verificare solo in fase di apposizione del visto renderebbe l’intera operazione inammissibile.

Un occhio di riguardo sull’argomento deve per questo esser dato dai Professionisti tecnici che sono gli unici che senza ombra di dubbio assistono il committente sin dalla nascita delle operazioni.

Articolo di Fabiana Nesi

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