NUOVE AGEVOLAZIONI SUGLI AVVISI BONARI: A CHI SPETTANO E COME SI CALCOLANO

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La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/22) ha predisposto diverse agevolazioni per gli avvisi bonari MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

Tra le buone notizie apportate dalla nuova Legge di Bilancio appena approvata risaltano diversi interventi volti a ridurre l’impatto finanziario per i contribuenti nel recupero fiscale dei debiti non pagati nei confronti del fisco.

All’interno della norma, i commi 153 – 159 dell’Articolo 1 della L. 197/2022 prevedono 3 differenti possibilità  per la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni:

1) definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021 

2)rateizzazioni in corso.

3) Eliminazione dei limiti di importo per accedere alla dilazione in 20 rate.

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Il filo conduttore che lega tutte e tre le tipologie di definizioni è costituito principalmente dalla

 riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile).

1) definizione per le annualità 2019, 2020 e 2021 

Sia chiaro sin da subito che le norme introdotte investono le somme dovute a seguito della semplice liquidazione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini Irpef, Ires, Irap e Iva, effettuata sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.

La norma stessa infatti fa riferimento esclusivo alle richieste pervenute al contribuente previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972

OVVERO : I CONTROLLI AUTOMATIZZATI

Nella sostanza, cosa accade?

Quando dai controlli automatici eseguiti dall’Agenzia delle Entrate emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’Ufficio emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per consentirne la regolarizzazione, fermo restando la possibilità per i contribuenti di fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, ai sensi del comma 153, dell’articolo 1, della Legge di bilancio 2023, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento :

o non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023,

oppure recapitate successivamente a tale data,

possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, e con le sanzioni ulteriormente ridotte al 3%.

Il pagamento delle somme – integralmente o a rate – deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 3-bis D.Lgs.462/1997.

2)rateizzazioni in corso.

Il comma 155 dell’Articolo 1 della Legge di bilancio , dispone oltre a quanto finora ricordato, la riduzione sanzionatoria anche agli avvisi bonari il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Fermo restando il versamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Si fa presente che sia in questo caso che nell’ipotesi di cui al punto 1) , in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non si perfeziona e ritrovano vigore le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Da un punto di vista OPERATIVO COME SI PROCEDE?

Se è vero che la legge è pienamente in vigore, è tuttavia altrettanto vero che i sistemi operativi dell’Agenzia delle Entrate non si sono adattati ad accogliere le varie situazioni di ricalcolo.

Da più fronti si stanno ipotizzando diverse opzioni: dal ricalcolo manuale “fai da te” alla richiesta di appuntamento in Agenzia delle Entrate per la revisione delle Sanzioni, alla richiesta telematica tramite il CANALE CIVIS presente nel portale di AdE.

Tenuto conto del fatto che ogni richiesta derivante da avviso bonario è collegata ad un CODICE ATTO , il rischio del ricalcolo “fai da te” è che i sistemi informatici non siano in grado di abbinare i pagamenti con l’originaria richiesta, con la beffa di aver impiegato tempo sia in fase di ricalcolo sia successivamente in fase successiva quando senz’altro l’Agenzia richiederà le somme che non è riuscita ad abbinare.

La soluzione ipoteticamente più sicura potrebbe essere al momento una ufficiale richiesta tramite il canale telematico CIVIS, posto che in questo modo, l’Agenzia dovrebbe riattribuire il giusto debito al codice atto.

Tale comportamento è percorribile SE e SOLO se i termini per i pagamenti non siano in stretta scadenza e quindi il contribuente è nelle condizioni di poter serenamente attendere i tempi di risposta dell’Agenzia che non sempre riescono a essere celeri.

Nel caso in cui l’avviso sia effettivamente a ridosso della scadenza si ritiene prudenziale provvedere al pagamento di una prima rata ( 1/20) e poi far richiesta della riduzione per il tramite del canale CIVIS relativamente alle rate successive.

Ovviamente queste scelte operative sono tutte degli escamotage dovuti ad una assenza momentanea (?) di adeguato aggiornamento del software ufficiale dell’Agenzia, qualora questo fosse integrato alle nuove disposizioni non resterebbe che procedere seguendo le istruzioni del caso.

I CONTROLLI FORMALI RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE?

Importantissimo rilevare quale sia il tipo di avviso che è stato inviato al contribuente, infatti, gli importi dovuti derivanti dall’articolo 36 ter DPR 600/1973 NON RIENTRANO NELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI.

Nel dettaglio, il secondo comma dell’articolo 36 ter specifica quali siano le verifiche eseguite dagli uffici che possono comportare importi da versare che tuttavia per come è riportato nella Legge di Bilancio NON saranno ricompresi nella nuova agevolazione :

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu’ dichiarazioni o certificati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

3) Eliminazione dei limiti di importo per accedere alla dilazione in 20 rate.

La Legge 197/2022 ha modificato le regole per la rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione.

Infatti, lo stesso articolo 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2023, interviene sull’articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, consentendo a tutti i contribuenti indipendentemente dall’importo, la rateizzazione in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Nella precedente versione, fino al 31 dicembre 20220 il numero massimo di rate rispetto all’importo dovuto era pari a :

a) otto rate trimestrali di pari importo fino a 5 mila euro,

b) in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo per debiti superiori a 5 mila euro.

ATTENZIONE :

A seguito dell’intervento operato sugli avvisi bonari ( ovvero atti non ancora comunicati all’Agenzia di Riscossione ) , il legislatore ha allungato i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento , con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infatti, COME RIPORTATO NEL COMMA 158 DELLA LEGGE 197/2022 , in deroga a quanto previsto all’articolo 3 L. 212/2000, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle, previsti dall’articolo 25, comma 1, lett.a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

La Riscossione avrà quindi un anno di tempo in più per poter notificare al contribuente inadempiente le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati per l’anno 2019.

Articolo di Fabiana Nesi

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