Ravvedimento SPECIALE per le violazioni tributarie connesse a DICHIARAZIONI

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ENTRO IL 31 MARZO 2023 IL PAGAMENTO DELL’INTERO O DELLA PRIMA RATA

Continuiamo con la carrellata di novità rientranti negli aiuti ai contribuenti per adempiere correttamente alle obbligazioni tributarie.

La nuova legge di Bilancio, oltre a prevedere un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare, a vari livelli, la definizione dei rapporti con il Fisco, propone una INEDITA versione dell’ormai noto ravvedimento operoso.

L’art. 1, cc. 174-178 L. 197/22 introduce un ravvedimento speciale decisamente interessante che consente di sanare le violazioni tributarie connesse a dichiarazioni validamente presentate.

Vediamo, in estrema sintesi, quali sono le varianti rispetto al regime ordinario previsto dall’art. 13 D. Lgs. 472/1997.

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Innanzitutto, la norma precisa che l’agevolazione si applica soltanto alle violazioni afferenti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, (con esclusione di quelle che scaturiscono da controlli automatizzati, perché rientranti in altra norma  della stessa legge di Bilancio e a tal fine si invita a leggere NUOVE AGEVOLAZIONI SUGLI AVVISI BONARI: A CHI SPETTANO E COME SI CALCOLANO ) e di quelle connesse all’emersione di attività finanziarie detenute all’estero.


periodi definibili sono sostanzialmente TUTTI quelli per i quali ancora non sono scaduti i termini di accertamento, in quanto la norma fa espresso riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti.


Le vere novità consistono nella possibilità di effettuare la regolarizzazione con una riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle ordinariamente irrogabili e il versamento delle somme oggetto di ravvedimento in forma rateale, fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo,

di cui la prima entro il 31.03.2023.

Sulle rate successive saranno applicati gli interessi nella misura ridotta del 2% (altra novità).

La scadenza delle rate viene stabilita nel 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12.

Causa ostativa al ravvedimento speciale è rappresentata dall’avvenuta constatazione della violazione, alla data del versamento della prima o unica rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata e, ovviamente, con la rimozione dell’irregolarità.

CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO :


Nel caso di mancato pagamento di una delle rate (con esclusione della prima) entro la data di scadenza della rata successiva, il ravvedimento rimane valido, ma è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria (ex art. 13 D. Lgs. 472/1997) e degli interessi ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dal 31.03.2023.

La conseguente cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.l

Articolo di Fabiana Nesi

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