Legge bilancio 2023 (197/2022) al contribuente che regolarizza l’omesso o carente versamento di accertamenti con adesione o acquiescenza, avvisi rettifica e liquidazione: sanzioni azzerate.
L’articolo 1, commi 219-221 della Legge di bilancio2022, sempre al fine di aiutare il contribuente ad assolvere le proprie situazioni debitorie e nel contempo riuscire ad ottenere la necessaria liquidità nelle casse dello Stato consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
Leggi tutto: NIENTE SANZIONI e INTERESSI PER CHI REGOLARIZZA IL VERSAMENTO DI ACCERTAMENTI, RETTIFICHE E LIQUIDAZIONI- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di
accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.
Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. In particolare, è possibile regolarizzare i pagamenti:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione , qualora siano scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano mediante il versamento integrale della sola imposta. Non sono dunque dovute sanzioni e interessi;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, ove siano scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta (senza sanzioni e interessi).
DI COSA STIAMO PARLANDO?
In estrema sintesi si ricorda che l’accertamento con adesione, disciplinato dal D.lgs.218 del 1997, è un istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
L’accordo può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Con l’acquiescenza agli avvisi di accertamento (articolo 15 del richiamato D.Lgs. 218 del 1997) il contribuente ha l’opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
Effetto dell’acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.
La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano nell’ambito di applicabilità della conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.

TORNANDO ALL’AGEVOLAZIONE CONCESSA DALLA LEGGE DI BILANCIO :
Ai sensi del comma 220, la regolarizzazione comporta il versamento dell’imposta dovuta si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull’importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.
Nel comma 221 troviamo le conseguenze del mancato perfezionamento della regolarizzazione:
Oltre a non prodursi lo sconto sul quantum dovuto, il competente ufficio in tale ipotesi procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Cotificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Articolo di Fabiana Nesi
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