Aiuti Quater: il Decreto è in Gazzetta

person holding orange fruits in white net

Il Decreto Aiuti Quater è stato pubblicato nella tarda serata di ieri e come ogni norma d’urgenza, apporta modifiche sostanziali ma discutibili alle norme sul Superbonus e cessioni dei crediti e sconti in fattura.

L’autunno per il fisco Italiano è una stagione caldissima da sempre e anche questo anno non si smentisce.

Ecco quindi che in una situazione pesante e complessa sia dal versante economico che finanziario nonché politico, il 18 novembre 2022, la G.U. pubblica il sin troppo atteso “Aiuti Quater”

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre scorso e soggetto come ormai uso a esser commentato e ridiscusso nelle bozze prima delle pubblicazioni, vediamo oggi la versione definitiva.

Leggi tutto: Aiuti Quater: il Decreto è in Gazzetta

L’articolo 9 del Decreto 176/2022 è quello che si occupa di modificare tempi e modi per usufruire del Superbonus e delle Cessioni dei Crediti d’imposta, eccolo:

Art. 9 
 
      Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione
civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che
nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo
12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis,
allegata al presente decreto.»; 
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
    d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis  di  cui  all'
Allegato 1 al presente decreto. 

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano: 
    a) agli interventi per i quali, alla data del 25  novembre  2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del
citato decreto-legge n. 34  del  2020,  la  comunicazione  di  inizio
lavori  asseverata  (CILA)  e,  in  caso  di  interventi  su  edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che  la  delibera  assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in  data
antecedente al 25 novembre 2022; 

    b) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25  novembre  2022,
risulti  presentata   l'istanza   per   l'acquisizione   del   titolo
abilitativo. 

  3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo  e  terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno  2023  di  20  milioni  di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato  dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita'  determinati  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non  concorre   alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 

  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti
dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definite le modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al
presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno  2034,  e  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1. 

RIASSUMENDO:

  • l superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno in corso, per passare al 90% nel 2023, prima degli ulteriori ridimensionamenti, già programmati dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 28, lettera e), legge 234/2021), per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%)
  • ECCEZIONI:
  • per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • il 110% è confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila  e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo
  • superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 (articolo 119, comma 8-ter, Dl 34/2020), fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso articolo 119
  • NOVITA’:
  • riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal prossimo 1° gennaio sono riammesse al superbonus (nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni: il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto); l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare.
  • autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, criteri e modalità di attuazione
  • PER I CREDITI D’IMPOSTA CEDUTI:

introdotta la possibilità di fruire in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

CRITICITA’ EVIDENTI:

Andiamo con ordine:

  1. I Condòmini che avessero già deliberato per procedere coi lavori ( ricordiamoci che non occorre l’approvazione totalitaria nelle assemblee condominiali per queste fattispecie) e che si trovassero con le CILAS presentate DOPO il 25 novembre 2022 potrebbero non essere nelle condizioni di pagare quel 10% che loro malgrado gli è stato tolto senza possibilità di replica.
  2. Coloro i quali per necessità o per sventura avessero iniziato i lavori su unifamiliari nel 2022 senza aver raggiunto il 30% dell’opera a Settembre o che avessero aperto il cantiere dal mese di ottobre 2022 fino al 31 dicembre 2022 non avranno diritto né al Superbonus 110% per il 2022 né al 90% per il 2023.
  3. Il reddito di riferimento per chi avesse intenzione di affrontare il Superbonus depotenziato al 90% sulle unifamiliari dal primo gennaio , in concreto, non è nelle condizioni di poterlo fare. Come già detto nell’articolo Decreto Aiuti quater: superbonus e soglia del quoziente familiare, il riferimento al reddito dell’anno precedente obbliga forzatamente a rimandare nel tempo l’inizio lavori non avendo a disposizione le cifre certe dei redditi 2022 all’inizio del 2023.
  4. Non è comprensibile il riferimento alla data del 31 ottobre 2022 per l’opzione di cambiamento della frazionabilità dei crediti. Perché sono esclusi da questa facoltà i crediti ceduti dal primo novembre 2022 in poi? Si ricorda infatti che nonostante la generalizzata chiusura da parte di Banche e Poste , in realtà Poste ha continuato ad accettare le pratiche fino al 7 novembre e quindi anche in novembre ci sono cessioni nei loro confronti. Per ciò che riguarda le Banche, le pratiche autorizzate in tempi passati stanno procedendo anche a SAL e quindi ci sono e ci saranno cessioni anche dopo il 31 ottobre. Se la ratio nella norma è trovare un aggiustamento almeno che lo si faccia senza danneggiare altri.
  5. Infine il Contributo in favore dei soggetti rientranti nel Quoziente Familiare : dovrebbe essere demandato a future decisioni del MEF. Spetterà a richiesta dei richiedenti? Faranno una autocertificazione del loro reddito? Diversamente non so come potrebbe fare lo stato a erogarlo, posto che , come già espresso , LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEL 2022 non saranno inviate telematicamente prima di maggio 2023 e possono essere corrette e inoltrate fino all’autunno del 2023.

Che dire ancora? Stiamo guardando il dito senza guardare cosa sta indicando.

Pensiamoci.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2022 fabiananesicommercialista

Per info o quesiti premi il pulsante qui sotto !

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: