Tutte le scadenze per i Bonus RISCRITTE dall’Agenzia delle Entrate

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Il provvedimento è stato adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come disposto dall’ articolo 19-octies, comma 4, del D.L. n. 148 del 2017

Dopo il mero comunicato pubblicato sulla pagina istituzionale dell’Agenzia delle Entrate del quale si è parlato nel precedente articolo al quale vi rimando per una rapida lettura ( Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate supera il Decreto Legge Sostegni ter ), il Direttore dell’AdE formalizza la proroga dei termini “spartiacque” per i crediti d’imposta cedibili oltre il primo passaggio e quelli che invece non lo saranno.

Nel testo, in cui spicca innazitutto la sottolineatura della leicità dell’operare in modifica del dettato normativo, oltre a indicare le nuove date a cui prestare attenzione, Ruffini espone le Motivazioni che hanno indotto a operare lo slittamento dei termini.

In sostanza si legge che, considerato che il D.L. n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi era in fase di aggiornamento per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022,

Visto che dette modifiche sono diventate operative a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e saranno eseguibili solo a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022),

Il Direttore ha ritenuto utile prorogare la data a cui far riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per questo,

a fronte di una impossibilità di procedere agli invii delle Comunicazioni dell’opzione per le pratiche 2022 per oltre un mese ( dal 1 gennaio al 4 febbraio 2022) viene prorogato di 10 giorni
(dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022) il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del D.L. Sostegni ter, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022,

e

riguardo ad una impossibilità di procedere all’invio della comunicazione dell’opzione in relazione alla nuova agevolazione per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche di circa DUE mesi ( dal 1 gennaio al 24 febbraio 2022) una proroga di 28 giorni (dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 )

Perciò a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 sarà possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Riassumendo, vediamo le date:

dal 04 febbraio 2022 il Software delle Comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta permette di inviare le pratiche relative al 2022 con eccezione di quelle relative alla nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio inerente il superamento delle Barriere architettoniche,

per quest’ultime si potranno iniziare a fare gli invii dal 24 febbraio 2022.

Fino al 16 febbraio 2022 potremmo fare invii telematici di comunicazioni di opzioni per cessione/sconto di crediti d’imposta per i quali sarà concessa un’ulteriore cessione, mentre chi invierà una comunicazione di cessione dal 17 febbraio 2022 saprà che il credito relativo non potrà essere oggetto di ulteriori passaggi.

Tutto ciò con la deroga ulteriore riguardante le pratiche relative all’art. 119ter D.L. 134/2020.

Per questa specifica tipologia di credito d’imposta/sconto in fattura, si potranno fare comunicazioni dell’opzione fino al 6 marzo 2022 che beneficeranno della possibilità di un’ultima vendita, mentre dal 7 marzo 2022 anche per questi interventi sarà precluso ogni passaggio ulteriore al primo.

Articolo di Fabiana Nesi

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