CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA’ BONUS EDILIZI

IL D.L. ANTI FRODE PREVEDE IL VISTO DI CONFORMITA’ SU TUTTE LE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA , COSA CHIEDERA’ IL COMMERCIALISTA?

 PARTE 1 DI 2

Il visto di conformità ai fini del Superbonus era già stato ottimamente affrontato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti la quale aveva già predisposto le check list e le linee guida idonee alla gestione dell’adempimento da parte degli Iscritti abilitati.

Dal 12 novembre 2021 il legislatore tramite il D.L. 157/2021 ha esteso a tutte le cessioni dei crediti e sconti in fattura anche per tutti i cosiddetti “bonus edilizi minori” la medesima disciplina.

Questo repentino cambio di passo sta rendendo particolarmente stressante e complessa la gestione di tutti quegli interventi che già erano in corso e che si trovano a ridosso della fine dell’anno con una novità che senza dubbio appesantisce la conclusione delle pratiche.

Da più parti si sta invocando una nuova check list anche solo al fine di velocizzare i tempi per recuperare la documentazione senza perdita di tempo prezioso.

Si sa ormai che moltissimi sono gli operatori che stanno cercando di dedicarsi al bonus facciate per il quale nelle bozze di Bilancio si prevede una brusca riduzione della sua funzionalità.

Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione aiutandoci anche con le basi di lavoro che ormai già conosciamo per averle predisposte per il Super Bonus 110%.

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LE DOMANDE GIUSTE



Caratteristiche principali


Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura in caso di interventi che danno diritto al bonus, è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. “visto leggero”), ossia della disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Tale tipologia di visto implica, come è noto, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.

Si tratta, quindi , di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista o dal responsabile del centro di assistenza fiscale incaricato, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.


Il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati quando obbligatorie.


Le verifiche da effettuare, pur non riguardando i dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, si risolvono in un controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità

sul Modello 730.



Abilitazione all’apposizione del visto da parte dei professionisti


Per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti abilitati devono presentare, alla Direzione
regionale territorialmente competente in base al domicilio fiscale, una preventiva comunicazione
contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività.

Per ottenere l’abilitazione al rilascio del visto, il professionista è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni
amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli
.
Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al
numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e,
comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000

Regime sanzionatorio


I soggetti abilitati al rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, in caso di visto di conformità infedele sulla comunicazione in argomento, in base a quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997, trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

Nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale o persino la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
.

Documentazione da controllare per il rilascio del visto


Il rilascio del visto di conformità è un’attività che richiede particolare attenzione alla luce delle
responsabilità amministrative e talvolta anche penali derivanti da eventuali errori o infedeltà
nell’effettuazione dei controlli da parte del professionista.
Appare evidente, dunque, la necessità di effettuare un esame scrupoloso della documentazione
prodotta dal contribuente, allo scopo di vagliare l’effettivo rispetto dei numerosi adempimenti
previsti dalla disciplina fiscale per il legittimo utilizzo del credito d’imposta.

Di seguito, una rassegna dei principali documenti da controllare e conservare ai fini del corretto
rilascio del visto di conformità
.


Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile


Relativamente alle persone fisiche è possibile distinguere:
a) contribuente proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie);
b) contribuente detentore dell’immobile quale locatario o comodatario;
c) familiare convivente del proprietario o del detentore;
d) socio di cooperativa a proprietà indivisa.
Ai fini della detrazione fiscale il contribuente deve essere in possesso di un titolo idoneo di possesso
o di detenzione dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavorI

Il titolo in parola deve essere, inoltre, di data antecedente alla data di avvio dei lavori o al momento
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La detrazione spetta anche al:
a) coniuge assegnatario della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, per i lavori svolti dopo la sentenza di separazione che costituisce titolo per l’assegnazione ;
b) convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;
c) futuro acquirente dell’immobile a condizione che lo stesso sia stato immesso in possesso
dello stesso con un preliminare di vendita registrato
.
In caso di mera detenzione dell’immobile, il contribuente deve essere in possesso di un valido contratto recante data antecedente l’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, quale ad esempio un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, infatti, al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione
.
Per i detentori dell’immobile la detrazione è, inoltre, subordinata al rilascio del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.


Tale consenso può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della comunicazione dell’opzione di cessione/sconto della detrazione.

Per i soci di cooperativa a proprietà indivisa, quali detentori dell’immobile, è inoltre necessario
acquisire l’accettazione della domanda di assegnazione da parte del CDA della cooperativa.

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti su immobili condotti in locazione finanziaria la detrazione
compete all’utilizzatore dell’immobile ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società
concedente
.

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LE DOMANDE GIUSTE


Le spese possono essere altresì sostenute da un familiare del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.


È il caso dei:
• familiari conviventi; componenti di unioni civili o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
• coniuge separato assegnatario dell’immobile di proprietà all’altro coniuge.
Per tali soggetti, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.
L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ovvero quelli nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Non è dunque necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del possessore/detentore o del familiare convivente, può infatti trattarsi di residenze secondarie nelle quali potrebbe astrattamente realizzarsi la convivenza.

Per detti motivi la detrazione non compete per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri
familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un
immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Ferme restando le altre
condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori siano
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
.
Per il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile la detrazione spetta anche in
assenza di un contratto di comodato. Il convivente di fatto che sostenga le spese, nel rispetto delle
condizioni previste dalla normativa, può fruire della detrazione alla stregua di quanto illustrato per i
familiari conviventi.
Lo status di familiare convivente deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio e può essere attestato tramite
certificato dello stato di famiglia o, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Trasferimento dell’immobile mortis causa


In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono
per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta
dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere
dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale
.
La detrazione si trasferisce all’erede che possedeva l’immobile al dicembre dell’anno in cui è
avvenuto il decesso, anche se questo è l’anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione
materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita
tra gli stessi in parti uguali
.
Qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non
avendone più gli altri la disponibilità.
Alla luce di quanto precede, in caso di immobile pervenuto per successione è richiesto che ai fini del
legittimo esercizio delle detrazioni fiscali il contribuente detentore dell’immobile oggetto dei lavori
rediga una autocertificazione che attesti la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e
diretta.

Sull’argomento vedi qui il mio precedente approfondimento.


Possesso di redditi imponibili in Italia

Sull’argomento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’accesso al beneficio è previsto anche per i
soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva (il riferimento, in quest’ultimo caso, è ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario

di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in quanto “Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto (n.d.r.: cessione del credito/sconto in fattura) finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.


Tuttavia, detta possibilità sarebbe in ogni caso preclusa, a parere della stessa Agenzia, “ai soggetti
che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito”. Un caso tipico, proposto in tal senso nel citato documento di
prassi, è quello “delle persone fisiche non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli
interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato”
.


Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare


Prima dell’inizio dei lavori occorre essere in possesso delle eventuali abilitazioni amministrative, richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. In estrema sintesi, e senza entrare nel merito della normativa di riferimento37, è possibile suddividere le varie tipologie di intervento in:

  1. interventi in edilizia libera i quali per essere realizzati non necessitano di alcun titolo
    abilitativo (CIL);
  2. interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione asseverata di
    inizio lavori (CILA);
  3. attività edilizia soggetta a permesso di costruire, oppure, nei casi previsti dall’articolo 23 del
    d.P.R. n. 380/2001, a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di
    costruire (c.d. “Super SCIA”);
  4. attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero interventi
    edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate.

Si precisa che nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo(es. attività libera), è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal contribuente ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, sebbene i medesimi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente
.


..
.Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori


Per gli interventi di efficienza energetica, in base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto
interministeriale 6 agosto 2020 che definisce i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Decreto “Requisiti – Ecobonus”), è sempre necessario
il deposito all’ufficio competente del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto degli interventi,
unitamente alla documentazione necessaria per l’avvio dei lavori, della relazione tecnica di progetto
prevista dall’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni secondo i

modelli riportati nel decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per
la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da disposizioni
regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati
.
In caso di interventi di riduzione del rischio sismico, all’avvio dei lavori sarà necessario invece
depositare presso lo sportello unico competente l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio
precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento
progettato
. Secondo la costante prassi dell’Agenzia delle entrate un’asseverazione tardiva non
consentirebbe di avvalersi delle detrazioni
.
È opportuno ricordare che la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con
gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi determina, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai benefici fiscali con conseguente recupero delle somme indebitamente detratte, in quanto si
tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa

.
Tuttavia, la realizzazione di opere edilizie per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo
diverso da quello in possesso, ma comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi, non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il contribuente
metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti


.
Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti


In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni
pregressi.
Questo vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo
restando che se nello stesso anno e per la stessa unità abitativa vengano effettuati sia interventi
nuovi che interventi di prosecuzione, nel computo della spesa annuale massima i due interventi
devono essere sommati in quanto deve comunque essere rispettato il limite annuale di spesa
ammissibile
.
Si ricorda che l’intervento per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli iniziati
in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato
attraverso la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa vigente
.
In sostanza, non è necessario che trascorra un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di
recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico per poter beneficiare nuovamente
della detrazione, tuttavia in caso di più interventi in corso (nuovi e precedenti) non può essere
superato, per ogni anno, il limite massimo di spesa previsto annualmente per il tipo di intervento in
oggetto.

Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di efficientamento energetico negli anni
precedenti, viene effettuato un nuovo intervento, il contribuente potrà avvalersi della detrazione, ma
sempre nel rispetto del limite di detrazione massima prevista per l’intervento in parola e vigente al
momento dell’esecuzione dei bonifici di pagamento.


Gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali assumono rilievo autonomo ai fini del limite
massimo agevolabile rispetto agli interventi sulle singole unità immobiliari

Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale

Tra la documentazione preliminare necessaria per l’avvio dei lavori rientra anche la comunicazione
preventiva indicante la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria competente
territorialmente.
Tale adempimento è però da ritenere indispensabile solo qualora lo stesso sia obbligatorio secondo
le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri ovvero, ai sensi dell’articolo 99 del d.lgs. n.
81/2008, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo, ricadono nel caso precedente per effetto di
varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
Tale comunicazione, inviata con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione prima di
iniziare i lavori54
, deve contenere le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell’intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,
    da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in
    materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
    In caso di omissione della preventiva comunicazione alla ASL di competenza, qualora la stessa risulti
    obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, la decadenza è
    espressamente prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.m. 18 febbraio 1998, n. 41 soltanto per gli
    interventi di recupero del patrimonio edilizio

  • Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, l’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della
    detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16 del
    201256

Certificato catastale o domanda di accatastamento


L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti situati nel territorio
dello Stato censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento.

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, la prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’IMU, se dovuta.
.


.
Atto di cessione dell’immobile o atto successivo


In caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi, anche a titolo gratuito (permuta, donazione, ecc.), le quote residue di detrazione spettano all’acquirente se non diversamente indicato nell’atto.


Se la cessione riguarda solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in
capo al cedente, tranne nel caso in cui l’altra parte, per effetto della cessione pro-quota, diventi
proprietaria esclusiva dell’immobile

A BREVE LA PUBBLICAZIONE DELLA SECONDA PARTE NELLA QUALE SARA’ ALLEGATA ANCHE LA SINTESI DELLA CHECK LIST IN BASE AGLI ARGOMENTI AFFRONTATI.

Articolo di Fabiana Nesi
.

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