RISTRUTTURARE DAL 3 AGOSTO 2026: QUANDO LE FONTI RINNOVABILI DIVENTANO OBBLIGATORIE E COSA SUCCEDE AI BONUS EDILIZI

Il D.Lgs. 5/2026 cambia gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. La novità non consiste semplicemente nell’aumento delle percentuali: cambia soprattutto il perimetro degli interventi interessati. E quando un impianto diventa obbligatorio, resta da capire se la relativa spesa può essere portata in detrazione.

Chi affronta una ristrutturazione è ormai abituato a chiedersi quale titolo edilizio occorra, quali requisiti energetici debbano essere rispettati e quali spese possano beneficiare delle detrazioni fiscali.

Dal 3 agosto 2026 a queste verifiche se ne aggiunge una che merita particolare attenzione.

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, emanato in attuazione della direttiva europea RED III, ha modificato la disciplina relativa all’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, intervenendo sul D.Lgs. 199/2021.

Non si tratta, però, di una norma che impone indiscriminatamente il fotovoltaico ogni volta che si apre un cantiere.

E non si tratta neppure, come una lettura troppo rapida potrebbe far pensare, di un semplice aumento generalizzato delle percentuali di energia che deve provenire da fonti rinnovabili.

La modifica è più articolata. Viene ampliato e ridefinito il campo degli interventi sui quali gli obblighi FER possono trovare applicazione, distinguendo fra nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e, soprattutto, ristrutturazione dell’impianto termico.

Ed è proprio qui che la questione tecnica incontra quella fiscale.

PERCHÉ IL 3 AGOSTO 2026 È UNA DATA DA RICORDARE

Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma il nuovo Allegato III stabilisce che le nuove disposizioni si applicano agli edifici per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il termine porta al 3 agosto 2026.

La precisazione non è secondaria.

Non è, quindi, genericamente la data nella quale iniziano materialmente i lavori né quella nella quale viene pagata la fattura a determinare l’applicazione del nuovo regime: il legislatore utilizza come riferimento la presentazione della richiesta del titolo edilizio.

È una distinzione che andrà tenuta presente nella fase iniziale dell’intervento, quando tecnico e committente definiscono la pratica e il progetto.

LA PRIMA SORPRESA: LE PERCENTUALI NON SONO SEMPLICEMENTE AUMENTATE

Prima della modifica del 2026, il D.Lgs. 199/2021 concentrava l’obbligo soprattutto sugli edifici nuovi e sugli edifici sottoposti a “ristrutturazione rilevante”, per i quali era prevista una copertura da fonti rinnovabili pari al 60%.

Dal 3 agosto il sistema diventa più graduato.

Nuova costruzione

  • 60% dei consumi previsti per ACS
  • 60% della somma ACS + riscaldamento + raffrescamento

Ristrutturazione importante di primo livello

  • 40% dei consumi previsti per ACS
  • 40% della somma ACS + riscaldamento + raffrescamento

Ristrutturazione importante di secondo livello

  • 15% della somma dei consumi previsti per riscaldamento + raffrescamento

Ristrutturazione dell’impianto termico

  • 15% della somma dei consumi previsti per riscaldamento + raffrescamento

Il dato probabilmente più interessante è proprio questo: per gli edifici nuovi il 60% non rappresenta una novità, perché era già previsto.

Per le ristrutturazioni, invece, viene abbandonato il precedente sistema imperniato sulla “ristrutturazione rilevante” e si utilizza una classificazione più articolata, collegata ai livelli di intervento previsti dalla disciplina sui requisiti minimi energetici.

Ne consegue un risultato solo apparentemente paradossale: in alcune situazioni già assoggettate al precedente obbligo del 60%, la nuova percentuale può essere inferiore; contemporaneamente, però, entrano nel campo di applicazione interventi che prima non erano soggetti all’obbligo.

È dunque più corretto parlare di ampliamento e rimodulazione degli obblighi piuttosto che di un loro indiscriminato innalzamento.

PRIMO E SECONDO LIVELLO: LE PAROLE CONTANO

Qui occorre evitare un equivoco frequente.

Le categorie utilizzate dalla normativa energetica non possono essere sovrapposte automaticamente alle categorie di intervento edilizio alle quali siamo abituati nel Testo unico dell’edilizia.

La ristrutturazione importante di primo livello interessa, in estrema sintesi, più del 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e coinvolge anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

Per la ristrutturazione importante di secondo livello, invece, l’intervento sull’involucro supera il 25% della superficie disperdente lorda, secondo le condizioni individuate dalla disciplina sui requisiti minimi.

Non basta quindi sapere che, dal punto di vista urbanistico, il lavoro è stato chiamato “manutenzione straordinaria” o “ristrutturazione edilizia”.

Occorre capire come quell’intervento viene qualificato ai fini energetici.

Ed è uno dei motivi per cui, su questi lavori, il dialogo fra tecnico e consulente fiscale dovrebbe iniziare prima delle fatture e non dopo.

LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO ENTRA DIRETTAMENTE NEL SISTEMA

Probabilmente questa è la novità che merita maggiore attenzione pratica.

Il D.Lgs. 5/2026 inserisce espressamente nel campo degli obblighi anche gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione dell’impianto termico, quando l’intervento sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Per questi interventi la quota prevista è pari al 15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva.

E qui è opportuno essere precisi: quel 15% non comprende l’acqua calda sanitaria. La formulazione del nuovo Allegato III è esplicita sia per le ristrutturazioni importanti di secondo livello sia per la ristrutturazione dell’impianto termico.

Ciò non significa, tuttavia, che la semplice sostituzione di un componente dell’impianto o qualche intervento sui radiatori faccia automaticamente scattare l’obbligo.

La “ristrutturazione dell’impianto termico” è una categoria tecnica definita dalla normativa energetica e deve essere valutata come tale dal progettista. È quindi pericoloso trasformare una regola tecnica in formule del tipo “cambio la caldaia, devo mettere il fotovoltaico”.

La norma dice qualcosa di più complesso.

FER NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE “PANNELLI SUL TETTO”

Un secondo equivoco da evitare riguarda proprio il termine “fonti rinnovabili”.

L’obiettivo imposto dalla norma è la copertura di determinate quote di fabbisogno mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili. La soluzione tecnica può variare in funzione dell’edificio, degli impianti e dei fabbisogni.

L’Allegato III contiene inoltre una specifica prescrizione relativa alla potenza elettrica minima degli impianti rinnovabili da installare sull’edificio, al suo interno o nelle relative pertinenze, distinguendo fra edifici nuovi ed edifici esistenti.

Quello che non si dovrebbe fare è tradurre tutto questo nella formula semplicistica “dal 3 agosto chi ristruttura deve mettere il fotovoltaico”.

Non è ciò che dice la norma.

Per sapere quale obbligo effettivamente scatti occorre prima qualificare l’intervento, poi determinare i fabbisogni energetici e infine verificare quali soluzioni consentano di rispettare le percentuali richieste.

E SE RISPETTARE L’OBBLIGO NON CONVIENE ECONOMICAMENTE?

Anche qui il D.Lgs. 5/2026 introduce una modifica significativa.

La disciplina contempla ora non soltanto l’impossibilità tecnica, ma anche la mancata convenienza economica di ottemperare all’obbligo.

Non è però una scorciatoia affidata alla semplice valutazione del proprietario.

Deve essere il progettista a evidenziarla nella relazione tecnica e a motivarla esaminando la non fattibilità delle diverse opzioni tecnologiche disponibili. Se quella relazione non è dovuta, le informazioni devono comunque essere comunicate al Comune con le modalità previste.

La nuova disposizione è interessante proprio perché introduce nel sistema una valutazione economica, ma contemporaneamente pretende che questa valutazione sia documentata tecnicamente.

Per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, inoltre, l’impossibilità di rispettare gli obblighi FER non lascia il progetto privo di vincoli: restano specifici requisiti sull’energia primaria non rinnovabile.

ED ECCOCI ALLA DOMANDA FISCALE: SE L’IMPIANTO È OBBLIGATORIO, È ANCORA DETRAIBILE?

È probabilmente la domanda più interessante per chi si occupa di bonus edilizi.

A prima vista potrebbe nascere un dubbio: se la legge impone l’installazione dell’impianto, quella spesa può ancora essere incentivata dallo Stato?

La risposta è importante perché il D.Lgs. 199/2021 contiene una disposizione specifica.

L’articolo 26, comma 6, stabilisce che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati per assolvere agli obblighi previsti dalla norma possono accedere agli incentivi statali, con l’eccezione degli impianti realizzati a servizio degli edifici di nuova costruzione e fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal singolo incentivo e delle regole di cumulabilità.

È un passaggio fondamentale.

Il fatto che un intervento sia necessario per rispettare un obbligo energetico non comporta, di per sé, la perdita dell’agevolazione.

Ma attenzione alla conclusione opposta: questa norma non trasforma automaticamente ogni spesa obbligatoria in una spesa fiscalmente detraibile.

L’intervento deve comunque rientrare tra quelli ammessi dallo specifico bonus e devono essere rispettate tutte le relative condizioni.

BONUS CASA ED ECOBONUS NON SONO LA STESSA COSA

Qui la distinzione fiscale diventa indispensabile.

L’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio residenziale esistente può, al ricorrere delle condizioni previste, rientrare nel Bonus Casa, attraverso l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, relativo agli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo agli impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili.

L’Ecobonus segue invece una disciplina propria e riguarda le specifiche categorie di interventi di riqualificazione energetica previste dalla legge: involucro, impianti, solare termico e le altre fattispecie ammesse, ciascuna con i propri requisiti tecnici.

Dire quindi genericamente che l’adempimento degli obblighi FER dà diritto “al Bonus ristrutturazioni o all’Ecobonus” sarebbe eccessivamente semplicistico.

Prima viene individuato l’intervento concretamente eseguito; poi si verifica quale norma fiscale eventualmente lo agevoli.

Non è l’obbligo FER a scegliere il bonus.

QUANTO SI DETRAE NEL 2026

Per le spese sostenute nel 2026 la legge di bilancio ha confermato, sia per gli interventi di recupero edilizio sia per l’Ecobonus, il regime più favorevole già previsto per il 2025.

L’aliquota ordinaria è quindi pari al 36%, mentre sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per il Bonus Casa resta il limite di 96.000 euro per unità immobiliare previsto dalla disciplina vigente nel 2026.

La maggiore aliquota del 50%, peraltro, non dipende semplicemente dal fatto che in quella casa abiti qualcuno: il legislatore richiede che ricorrano contemporaneamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

È un elemento da controllare soprattutto quando la spesa viene sostenuta da familiari, conviventi, locatari o comodatari, perché il trattamento della maggiorazione non coincide necessariamente con quello dell’accesso alla detrazione in generale.

Resta inoltre l’esclusione, introdotta già dal 2025, delle spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

IL VERO PROBLEMA È COORDINARE DUE NORMATIVE CHE PARLANO LINGUE DIVERSE

Ed è forse questa la parte più interessante dell’intera vicenda.

La normativa energetica individua le categorie di intervento che fanno scattare gli obblighi FER.

La normativa edilizia stabilisce la natura e il regime amministrativo delle opere.

La normativa fiscale decide invece quali spese siano agevolabili, con quale aliquota, entro quale limite e a favore di quale soggetto.

Le tre classificazioni non sono perfettamente sovrapponibili.

Una “ristrutturazione importante di primo livello” non diventa, solo per questo, una “ristrutturazione edilizia” fiscalmente agevolata in ogni sua componente. Allo stesso modo, un intervento qualificato in un certo modo nella pratica edilizia deve comunque essere ricondotto autonomamente alla disposizione fiscale che attribuisce la detrazione.

Per questo la nuova normativa sulle FER non dovrebbe essere letta soltanto dagli ingegneri e dai termotecnici.

Può incidere sulla composizione stessa della spesa di ristrutturazione e quindi sul lavoro del commercialista che, mesi dopo, dovrà stabilire quali fatture siano detraibili e a quale titolo.

UN CONTROLLO DA FARE PRIMA DI APRIRE IL CANTIERE

Dal 3 agosto 2026, dunque, una corretta pianificazione di un intervento dovrebbe mettere insieme tre verifiche: come viene classificato tecnicamente l’intervento ai fini energetici; quali obblighi FER ne derivano; quale trattamento fiscale può essere riconosciuto alle opere necessarie per rispettarli.

Farle separatamente aumenta il rischio di arrivare tardi.

Il proprietario potrebbe scoprire in corso d’opera un costo che non aveva preventivato; il tecnico potrebbe aver correttamente individuato un obbligo energetico senza che sia stato valutato il relativo trattamento fiscale; il commercialista potrebbe ricevere a lavori conclusi una serie di fatture che non raccontano più con sufficiente chiarezza la natura dei diversi interventi.

Ed è probabilmente questo il cambiamento più concreto introdotto dalla nuova disciplina: la progettazione energetica entra ancora di più nella pianificazione economica e fiscale della ristrutturazione.

Non perché dal 3 agosto esista un nuovo bonus.

Ma perché, in un numero maggiore di interventi, una quota di energia rinnovabile può diventare una condizione del progetto e trasformarsi quindi in una voce di costo che deve essere prevista, documentata e fiscalmente qualificata fin dall’inizio.

I RIFERIMENTI UTILI

Per l’inquadramento tecnico della disciplina è utile l’approfondimento pubblicato dall’ing. Carlo Pagliai, che ha ricostruito sul proprio sito il testo vigente del D.Lgs. 5/2026 e le modifiche alla normativa sulle fonti rinnovabili negli edifici. È un utile complemento alla lettura diretta del decreto, soprattutto per chi opera sul versante edilizio e urbanistico.

Le fonti normative principali restano il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, come modificato, e il D.M. 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi energetici degli edifici.

Articolo di Fabiana Nesi

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