La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dopo la soppressione dell’esterometro
DOSSIER DI RICERCA N. 01
1. Dall’esterometro alla trasmissione via SdI: cosa è cambiato davvero
L’abolizione dell’esterometro, avvenuta dal 1° luglio 2022, potrebbe indurre a ritenere che la problematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia ormai definitivamente superata. In realtà, il legislatore non ha eliminato l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ma ne ha semplicemente modificato le modalità di assolvimento.
L’adempimento è stato, infatti, “assorbito” nel sistema della fatturazione elettronica: le informazioni che in passato venivano comunicate mediante l’esterometro devono oggi essere trasmesse allo SdI utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica, ai sensi dell‘art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
È quindi mutato lo strumento, ma non la finalità dell’obbligo.
La circostanza assume rilievo anche sotto il profilo sanzionatorio. L’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere continua, infatti, a essere autonomamente sanzionata, con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, ridotto a 200 euro qualora la regolarizzazione avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
2. Le operazioni passive: i codici documento TD17, TD18, TD19 e TD28
Per le operazioni passive — quelle in cui l’operatore italiano riceve una fattura da un fornitore estero — l’obbligo di comunicazione si assolve mediante l’emissione di un documento elettronico integrativo (la cosiddetta “autofattura”), da trasmettere allo SdI utilizzando uno dei seguenti codici:
- TD17: acquisto di servizi da soggetti non residenti (UE o extra-UE);
- TD18: acquisto intracomunitario di beni;
- TD19: acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto estero, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;
- TD28: introdotto con decorrenza 1° febbraio 2024, riguarda gli acquisti da soggetti esteri (in particolare da San Marino) fatturati per errore con IVA italiana.
Va precisato — come chiarito dalla stessa Agenzia — che l’obbligo di invio di tali codici vale ai fini dell’esterometro e non coincide necessariamente con l’integrazione ai fini IVA: quest’ultima può infatti essere assolta anche in modalità analogica, sebbene con un unico adempimento si soddisfino solitamente entrambe le esigenze.
3. Il self-billing “domestico”: una disciplina ormai consolidata
Prima di affrontare la fattispecie transfrontaliera, è utile richiamare la disciplina del self-billing tra soggetti entrambi residenti in Italia, per la quale prassi e specifiche tecniche offrono indicazioni puntuali.
La normativa IVA consente che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente/prestatore, anche dal cliente per conto del fornitore (“self billing”), ferma restando la responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. La pratica si è diffusa per rispondere a esigenze di efficienza operativa — si pensi al calcolo delle provvigioni nei rapporti con gli agenti di commercio, o ai contratti di consignment stock.
Sul piano tecnico, le specifiche allegate al provvedimento n. 89757/2018 (§§ 2.1.6 e 2.2.8) prevedono che il cessionario/committente predisponga una fattura elettronica indicando, nel campo SoggettoEmittente, il valore “CC”, proprio per rendere evidente che il documento è stato emesso dal cessionario in nome e per conto del cedente. Ai fini contabili e fiscali la fattura risulterà comunque “attiva” per il cedente e “passiva” per il cessionario, senza alcuna variazione rispetto alle ordinarie modalità di registrazione.
Questo impianto, tuttavia, presuppone che entrambe le parti siano soggetti passivi italiani con pieno accesso al Sistema di Interscambio. È proprio questo presupposto a venire meno quando il self-billing coinvolge un soggetto passivo comunitario.
4. Self-billing comunitario e trasmissione allo SdI: un interrogativo ancora aperto
È proprio la permanenza dell’obbligo di comunicazione — descritto al paragrafo 1 — a rendere particolarmente interessante il caso del self-billing comunitario, disciplinato dall’art. 224 della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’acquirente in nome e per conto del cedente anche nei rapporti transfrontalieri, fermo restando che le modalità di recepimento e le eventuali condizioni di accordo preventivo possono variare da uno Stato membro all’altro.
Prendiamo un caso concreto. Un’impresa italiana cede beni a un cliente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato, per la fatturazione elettronica, un sistema di interscambio analogo allo SdI italiano. Le parti hanno convenuto che la fattura venga emessa dal cliente estero in nome e per conto del fornitore italiano. Il documento commerciale viene quindi regolarmente predisposto dal cessionario, secondo le modalità previste dall’accordo di self-billing, ma — non disponendo il Paese di destinazione di un canale di trasmissione equivalente — non transita in alcun modo attraverso il Sistema di Interscambio italiano
Sotto il profilo commerciale e fiscale l’operazione risulta già documentata. Sotto il profilo degli adempimenti telematici italiani, tuttavia, permane l’obbligo di trasmettere allo SdI i dati dell’operazione transfrontaliera.
È proprio in questo momento che emerge un interrogativo sul quale la normativa e la prassi amministrativa non sembrano essersi soffermate.
La questione, tuttavia, non investe la validità della fattura emessa in regime di self-billing, che trova il proprio fondamento nell’art. 224 della Direttiva 2006/112/CE e nell’accordo intervenuto tra le parti.
Il vero problema riguarda, piuttosto, la funzione del documento XML che il fornitore italiano è tenuto a trasmettere allo SdI: esso costituisce una mera comunicazione dei dati dell’operazione transfrontaliera oppure rappresenta, anche sul piano informatico, la fattura che ha documentato l’operazione?
È proprio dalla diversa risposta a tale interrogativo che discendono le differenti soluzioni interpretative.
L’analisi delle conseguenze derivanti dall’una o dall’altra impostazione costituisce il naturale sviluppo delle considerazioni fin qui svolte e formerà oggetto di un successivo contributo.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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