Self-billing comunitario e fatturazione elettronica: la funzione del documento XML nelle operazioni transfrontaliere
DOSSIER DI RICERCA N. 01
1. Self-billing comunitario e trasmissione allo SdI: un interrogativo ancora aperto
Riprendendo le argomentazioni sollevate nei precedenti contributi dove si trattava la problematica della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere, la permanenza dell’obbligo di comunicazione rende particolarmente interessante il caso del self-billing comunitario, disciplinato dall’art. 224 della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di autorizzare l’emissione della fattura da parte dell’acquirente in nome e per conto del cedente anche nei rapporti intra UE.
Riprendiamo l’esempio di un’impresa italiana che cede beni a un cliente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato, per la fatturazione elettronica, un sistema di interscambio analogo allo SdI italiano. Le parti hanno convenuto che la fattura venga emessa dal cliente estero in nome e per conto del fornitore italiano. Il documento commerciale viene quindi regolarmente predisposto dal cessionario, secondo le modalità previste dall’accordo di self-billing, ma — non disponendo il Paese di destinazione di un canale di trasmissione equivalente — non transita in alcun modo attraverso il Sistema di Interscambio
Sotto il profilo commerciale e fiscale l’operazione risulta già documentata. Sotto il profilo degli adempimenti telematici italiani, tuttavia, permane l’obbligo di trasmettere allo SdI i dati dell’operazione transfrontaliera.
È proprio in questo momento che emerge un interrogativo sul quale la normativa e la prassi amministrativa non sembrano essersi soffermate.
La questione, tuttavia, non investe la validità della fattura emessa in regime di self-billing, che trova il proprio fondamento nell’art. 224 della Direttiva 2006/112/CE e nell’accordo intervenuto tra le parti. Il vero problema riguarda, piuttosto, la funzione del documento XML che il fornitore italiano è tenuto a trasmettere allo SdI:
esso costituisce una mera comunicazione dei dati dell’operazione transfrontaliera oppure rappresenta, anche sul piano informatico, la fattura che ha documentato l’operazione?
È proprio dalla diversa risposta a tale interrogativo che discendono le differenti soluzioni interpretative.
La circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 chiarisce che le operazioni attive verso soggetti non stabiliti devono essere trasmesse mediante il formato della fattura elettronica, utilizzando il documento TD01 con codice destinatario convenzionale “XXXXXXX”. Tale indicazione, tuttavia, è formulata con riguardo alla fattispecie ordinaria, nella quale il cedente italiano emette direttamente la fattura.
Nel self-billing comunitario la situazione è diversa: il documento che certifica l’operazione esiste già ed è stato emesso dal cliente estero in nome e per conto del cedente italiano.
La domanda, pertanto, non è se l’operazione debba essere trasmessa allo SdI — circostanza che appare coerente con la disciplina delle operazioni transfrontaliere — bensì come tale trasmissione debba essere rappresentata nel tracciato XML.
LE SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono il campo SoggettoEmittente, destinato a identificare le ipotesi in cui la fattura sia emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo in nome e per conto del cedente/prestatore. Il significato del campo non sembra riferirsi al soggetto che trasmette materialmente il file allo SdI — attività che può essere svolta anche da un intermediario — bensì al soggetto che, sul piano giuridico, emette il documento fiscale.
SOLUZIONE 1
Una prima ricostruzione porta a ritenere che il file XML assolva esclusivamente l’obbligo di comunicazione dell’operazione transfrontaliera. In tale prospettiva, il documento trasmesso allo SdI non sarebbe chiamato a rappresentare il procedimento di formazione della fattura, ma soltanto i dati dell’operazione rilevanti ai fini dell’adempimento. Conseguentemente, apparirebbe sufficiente la predisposizione di un ordinario documento TD01, contenente gli stessi elementi della fattura commerciale già emessa dal cliente estero.
SOLUZIONE 2
Una diversa impostazione conduce, invece, a valorizzare la funzione rappresentativa del tracciato XML. Se il documento trasmesso allo SdI è destinato a riprodurre fedelmente la fattura che ha certificato l’operazione, sembrerebbe coerente riportarne anche la modalità di formazione, valorizzando il campo SoggettoEmittente = “CC”, previsto proprio per le ipotesi in cui la fattura sia emessa dal cessionario in nome e per conto del cedente.
Le due ricostruzioni non divergono sull’esistenza dell’obbligo di trasmissione, ma esclusivamente sulla funzione da attribuire al documento XML inviato allo SdI: mera comunicazione fiscale dell’operazione, secondo la prima tesi; rappresentazione informatica della fattura commerciale, secondo la seconda.
Non risultano, infatti, documenti di prassi che abbiano affrontato espressamente la trasmissione allo SdI delle fatture emesse nell’ambito di un accordo di self-billing comunitario ai sensi dell’art. 224 della Direttiva 2006/112/CE.
A parere di chi scrive, la prima ricostruzione appare, tuttavia, maggiormente coerente con la funzione che il legislatore ha attribuito all’adempimento che ha sostituito l’esterometro.
L’obbligo oggi previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 sembra infatti perseguire l’obiettivo di assicurare all’Amministrazione finanziaria la disponibilità dei dati delle operazioni transfrontaliere, piuttosto che quello di riprodurre integralmente il procedimento di formazione della fattura. In tale prospettiva, il documento XML assumerebbe prevalentemente una funzione comunicativa e non rappresentativa, con la conseguenza che la predisposizione di un ordinario documento TD01 potrebbe ritenersi idonea ad assolvere l’adempimento.
Si tratta, tuttavia, di una conclusione che, in assenza di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non può che essere formulata in termini interpretativi, restando astrattamente sostenibile anche la diversa lettura che valorizza il campo “SoggettoEmittente = CC” quale elemento descrittivo della modalità di emissione della fattura.
2. Perché la distinzione non è solo teorica
Il dubbio interpretativo appena descritto non ha una rilevanza puramente concettuale: le due ricostruzioni comportano conseguenze operative diverse, che è utile richiamare.
Se si aderisce alla prima tesi (funzione meramente comunicativa), il fornitore italiano resta l’unico soggetto “responsabile” dell’intero ciclo di vita del documento trasmesso allo SdI: eventuali scarti, necessità di note di variazione o correzioni successive andrebbero gestiti interamente sul TD01 predisposto in proprio, senza alcun collegamento formale con l’atto di self-billing del cliente estero. Il vantaggio è la semplicità operativa; lo svantaggio è che il tracciato XML italiano finisce per “raccontare” un procedimento di emissione diverso da quello realmente avvenuto sul piano commerciale.
Se si aderisce alla seconda tesi (funzione rappresentativa, con valorizzazione di “CC”), il file XML rispecchierebbe più fedelmente la genesi del documento, ma resterebbe da chiarire — in assenza di indicazioni ufficiali — come gestire concretamente la numerazione, l’eventuale doppia sequenza (quella del cliente estero e quella eventualmente attribuita dal fornitore ai fini della propria numerazione progressiva interna) e le modalità di rettifica in caso di errore, dato che il soggetto che ha “emesso” il documento secondo il tracciato XML non è lo stesso soggetto che lo trasmette allo SdI.
3. Conclusioni
La soluzione operativa dovrà quindi essere ricavata attraverso un’interpretazione sistematica della disciplina delle operazioni transfrontaliere e delle specifiche tecniche FatturaPA, nella consapevolezza che entrambe le ricostruzioni appaiono, allo stato, astrattamente sostenibili e che solo un espresso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate — o una risposta a un’istanza di interpello — potrebbe definitivamente risolvere il dubbio.
Nel frattempo, agli operatori che si trovano a gestire accordi di self-billing con controparti comunitarie non resta che documentare con particolare cura, nella propria contabilità, il collegamento tra la fattura commerciale ricevuta dal cliente estero e il documento XML trasmesso allo SdI, in modo da poter dar conto — in caso di verifica — della scelta interpretativa adottata e delle ragioni che l’hanno motivata.
La vicenda esaminata evidenzia, più in generale, come la trasformazione dell’esterometro in un obbligo di trasmissione mediante SdI abbia lasciato irrisolte alcune fattispecie nelle quali la funzione del documento XML non coincide perfettamente con quella della fattura commerciale.
Il self-billing comunitario rappresenta, probabilmente, l’esempio più significativo di tale disallineamento e dimostra come l’evoluzione degli strumenti informatici richieda, talvolta, un corrispondente adeguamento dell’elaborazione interpretativa e della prassi amministrativa.
Un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate contribuirebbe non soltanto a uniformare i comportamenti degli operatori, ma anche a definire con maggiore precisione la funzione del tracciato XML nelle operazioni transfrontaliere documentate mediante self-billing.
utrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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