Rottamazione Quinquies pagamento entro e non oltre il 31 luglio
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili nell’area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.
Il documento contiene l’esito della domanda, il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento delle rate.
La Comunicazione delle somme dovute riporta:
- l’esito di accoglimento o rigetto della domanda;
- il prospetto dei carichi inseriti nella definizione;
- gli importi da versare;
- le relative scadenze.
Si ricorda che al momento dell’adesione, il contribuente aveva la possibilità di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure la rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Il primo appuntamento con la cassa è fissato al 31 luglio 2026, data entro la quale dovrà essere versata la prima rata o, per chi lo ha scelto, l’intero importo dovuto.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime dieci rate. Se il piano prevede un numero maggiore di rate, i moduli successivi saranno messi a disposizione nell’area riservata e, per i contribuenti che hanno aderito dall’area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell’undicesima rata.
Dal momento della presentazione della domanda, e limitatamente ai debiti rientranti nella definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione:
- non poteva avviare nuove procedure cautelari o esecutive;
- non poteva nemmeno proseguire le procedure esecutive già avviate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritti invece restavano efficaci.
Il contribuente, inoltre, già a seguito della domanda di adesione non era considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e può ottenere il rilascio del DURC.
La presentazione della domanda determinava anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella definizione e, fino alla scadenza della prima o unica rata, sospende gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti rateizzazioni.
La comunicazione contiene inoltre le istruzioni per attivare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente tramite il servizio online «Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata».
La misura, introdotta dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, tra cui:
- imposte dichiarate e non versate;
- contributi INPS omessi, diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.
La definizione agevolata consente di pagare soltanto il debito residuo a titolo di capitale e le spese per le eventuali procedure esecutive e di notifica.
Non sono invece dovuti interessi di mora, sanzioni, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio. Per le multe stradali restano dovute le sole sanzioni, mentre vengono azzerati interessi e maggiorazioni.
Attenzione massima alle scadenze nei casi “misti” ovvero quei contribuenti per i quali persistono rateazioni ordinarie, rottamazioni quater e rottamazioni quinquies.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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