DOSSIER SELF BILLING INTERNAZIONALE

3. Il vero problema non è la fattura

DOSSIER DI RICERCA N. 1

Nel primo contributo di questo Dossier il caso concreto ha consentito di individuare il quesito iniziale.

Nel secondo è stato possibile verificare come il self billing non rappresenti affatto un istituto nuovo, trovando il proprio fondamento sia nella disciplina europea sia nell’ordinamento nazionale.

Una volta acquisita questa prima conclusione, tuttavia, la prospettiva cambia profondamente.

Se l’emissione della fattura da parte del committente è già prevista dall’ordinamento, viene spontaneo domandarsi quale sia, allora, il vero problema posto dal caso concreto.

Il punto, tuttavia, non è la validità della fattura.

Ed è proprio questo il profilo che merita maggiore attenzione.

Se la fattura emessa dal committente in nome e per conto del prestatore è prevista dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, in attuazione dei principi già contenuti nell’articolo 224 della Direttiva 2006/112/CE, il documento fiscale, almeno sotto questo profilo, sembrerebbe già esistere.

L’interrogativo, quindi, si sposta inevitabilmente su un piano diverso.

Non più quello dell’emissione della fattura.

Bensì quello della trasmissione delle informazioni fiscali.

Negli ultimi anni, infatti, il legislatore italiano ha progressivamente modificato il sistema di monitoraggio delle operazioni transfrontaliere.

Dopo il superamento dell’esterometro, il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha attribuito alla trasmissione elettronica dei dati un ruolo centrale nell’acquisizione delle informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

È proprio in questo contesto che il caso oggetto della presente ricerca assume caratteristiche particolarmente interessanti.

Se la fattura viene emessa direttamente da un committente stabilito in un altro Stato membro e non transita attraverso il sistema italiano di trasmissione elettronica, in che modo le informazioni relative all’operazione giungono all’Amministrazione finanziaria italiana?

La domanda potrebbe apparire, ad una prima lettura, esclusivamente tecnica.

In realtà coinvolge il rapporto tra due discipline che, almeno ad una prima analisi, sembrano svilupparsi su piani differenti.

Da un lato, l‘articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 disciplina la possibilità che la fattura sia emessa dal committente in nome e per conto del prestatore.

Dall’altro, l’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 disciplina le modalità attraverso le quali vengono trasmessi all’Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni transfrontaliere.

Le verifiche finora svolte hanno consentito di ricostruire separatamente i due istituti.

Molto meno agevole si è invece rivelata la ricerca di indicazioni ufficiali che affrontino espressamente il loro coordinamento nel caso in cui il documento fiscale sia emesso da un soggetto stabilito in un altro Stato membro.

È proprio questo, allo stato attuale della ricerca, il punto sul quale appare opportuno concentrare l’attenzione.

La questione, infatti, non riguarda più la legittimità del self billing.

Il vero interrogativo consiste piuttosto nel comprendere se l’emissione della fattura da parte del committente sia, da sola, sufficiente ad assolvere anche gli obblighi informativi previsti dall’ordinamento italiano oppure se residuino ulteriori adempimenti a carico del prestatore.

Sarà proprio questo il filo conduttore dei prossimi approfondimenti.


Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista

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