2. Il quadro normativo di riferimento
DOSSIER DI RICERCA N. 1
Nel primo numero di questo Dossier è emerso come l’interrogativo iniziale sollevato dal caso concreto abbia rapidamente lasciato spazio ad una diversa considerazione.
Prima ancora di chiedersi come debba essere gestita operativamente la procedura proposta dalla piattaforma digitale, occorre infatti verificare se il self billing costituisca realmente una novità oppure rappresenti un istituto già disciplinato dall’ordinamento.
La risposta, sotto questo profilo, appare piuttosto chiara.
Occorre precisare che questa modalità operativa non costituisce, di per sé, una novità.
II self billing trova infatti il proprio fondamento nella disciplina europea in materia di IVA e, in particolare, nell’articolo 224 della Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 224 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di prevedere l’emissione della fattura da parte del cessionario o del committente, subordinandola all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti e all’accettazione della procedura da parte del soggetto nel cui nome e per conto del quale il documento viene emesso.
L’ordinamento italiano ha recepito tale impostazione attraverso l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che la fattura possa essere emessa dal cessionario o dal committente, ovvero da un terzo, fermo restando che la responsabilità relativa alla corretta emissione del documento rimane in capo al soggetto che effettua l’operazione.
La consultazione delle fonti normative consente quindi di chiarire un primo punto che, per il professionista chiamato ad aderire ad una procedura di self billing, può apparire tutt’altro che scontato.
Per chi riceve una richiesta di questo tipo può infatti essere naturale ritenere di trovarsi di fronte ad una modalità di fatturazione introdotta recentemente dalle piattaforme digitali.
L’analisi della disciplina europea e nazionale conduce invece ad una diversa conclusione: il self billing costituisce uno strumento già previsto dalla normativa, inserito da tempo nel sistema dell’IVA e disciplinato da regole ben precise.
La sua funzione è quella di consentire, in particolari rapporti commerciali, l’emissione della fattura direttamente da parte del committente quando quest’ultimo dispone degli elementi necessari per predisporre correttamente il documento fiscale.
Non si tratta, tuttavia, di una facoltà esercitabile indiscriminatamente.
La disciplina europea richiede infatti l’esistenza di un accordo tra le parti e subordina il ricorso al self billing al rispetto di specifiche condizioni, successivamente recepite anche dall’ordinamento italiano.
La ricostruzione del quadro normativo consente quindi di rispondere al primo interrogativo che sorge spontaneo in chi riceve una richiesta di adesione ad una procedura di self billing.
Se il self billing è già previsto dalla disciplina europea e da quella italiana, la questione non sembra riguardare la legittimità dell’istituto.
L’interrogativo si sposta inevitabilmente su un diverso piano.
Come si coordina una fattura emessa da un soggetto stabilito in un altro Stato membro con gli obblighi documentali previsti dall’ordinamento italiano?
È proprio da questa domanda che prenderà avvio il prossimo approfondimento.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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