4. I presupposti del self billing e i principali contesti applicativi
DOSSIER DI RICERCA N. 01
Nel precedente contributo è emerso come il vero problema posto dal caso concreto non sembri riguardare la legittimità della fattura emessa dal committente, bensì il coordinamento tra tale modalità di fatturazione e gli obblighi documentali previsti dall’ordinamento italiano.
Prima di affrontare questo profilo, tuttavia, appare opportuno soffermarsi su un interrogativo ancora più a monte.
Quando il ricorso al self billing può ritenersi effettivamente consentito?
La domanda non è priva di rilevanza pratica.
Nel linguaggio corrente, infatti, il self billing viene spesso associato a specifici settori economici o a particolari rapporti commerciali, inducendo talvolta a ritenere che esso costituisca un istituto riservato soltanto ad alcune categorie di operazioni.
L’analisi delle fonti normative conduce, tuttavia, ad una conclusione diversa.
Il self billing non costituisce una particolare tipologia di operazioni ai fini IVA.
Esso rappresenta una diversa modalità di emissione della fattura, nella quale il documento fiscale viene predisposto dal cessionario o dal committente in nome e per conto del cedente o prestatore.
La relativa disciplina trova il proprio fondamento nell’articolo 224 della Direttiva 2006/112/CE ed è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal D.Lgs. n. 52 del 2004, adottato in attuazione della disciplina unionale in materia di fatturazione.
È interessante osservare come né la Direttiva né l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 individuino un elenco delle operazioni per le quali il self billing possa essere utilizzato.
Le disposizioni richiamate non disciplinano, infatti, la natura delle cessioni o delle prestazioni, bensì le condizioni alle quali la fattura può essere emessa da un soggetto diverso da colui che effettua l’operazione.
L’articolo 224 della Direttiva subordina il ricorso al self billing all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti e ad una procedura di accettazione delle fatture da parte del soggetto nel cui nome e per conto del quale esse vengono emesse.
L’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 precisa inoltre che, anche quando la fattura venga emessa dal cessionario, dal committente o da un terzo, la responsabilità relativa alla corretta emissione del documento rimane in capo al cedente o prestatore.
Ne consegue che il self billing non identifica una particolare categoria di operazioni economiche.
Esso costituisce, piuttosto, una modalità di formazione del documento fiscale, ammessa quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina europea e nazionale e ferma restando l’applicazione delle regole proprie dell’operazione sottostante.
Può risultare utile riassumere tali presupposti nella seguente tabella.
| Presupposto | Riferimento normativo | Contenuto |
|---|---|---|
| Accordo preventivo tra le parti | Art. 224 Direttiva 2006/112/CE | Il ricorso al self billing richiede un accordo tra cedente/prestatore e cessionario/committente. |
| Procedura di accettazione delle fatture | Art. 224 Direttiva 2006/112/CE | Le fatture emesse dal committente devono essere accettate dal soggetto nel cui nome e per conto del quale sono emesse. |
| Responsabilità del documento fiscale | Art. 21 D.P.R. n. 633/1972 | La responsabilità della corretta emissione della fattura permane in capo al cedente o prestatore. |
L’assenza di un elenco normativo delle operazioni ammesse spiega anche perché, nella prassi professionale, il self billing venga frequentemente richiamato con riferimento a rapporti commerciali quali quelli di agenzia, ai contratti continuativi, ai rapporti con cooperative o ad altre fattispecie disciplinate da normative speciali.
Tali esempi non individuano, tuttavia, i soli casi nei quali il self billing è consentito.
Essi rappresentano, più semplicemente, i contesti nei quali questa modalità di fatturazione trova più frequentemente applicazione o riceve una disciplina specifica.
Occorre, inoltre, evitare un ulteriore equivoco.
Nel linguaggio corrente si parla spesso di self billing nazionale, self billing intracomunitario e self billing internazionale come se si trattasse di istituti differenti.
In realtà la disciplina fondamentale rimane la medesima.
Ciò che cambia è il contesto nel quale essa viene applicata e, conseguentemente, gli adempimenti fiscali che possono derivarne.
Sotto questo profilo appare utile distinguere tre differenti ambiti operativi.
| Contesto applicativo | Disciplina prevalente | Osservazioni |
|---|---|---|
| Rapporti tra operatori italiani | Art. 21 D.P.R. n. 633/1972 e disciplina nazionale della fatturazione elettronica | Il documento si inserisce nel sistema interno di fatturazione elettronica. |
| Rapporti tra operatori stabiliti in differenti Stati membri dell’Unione europea | Art. 224 Direttiva 2006/112/CE e art. 21 D.P.R. n. 633/1972 | La disciplina dell’istituto rimane la medesima, mentre assumono rilievo gli adempimenti previsti dai singoli ordinamenti nazionali. |
| Rapporti con soggetti stabiliti in Paesi extra UE | Artt. 224 e 225 Direttiva 2006/112/CE | La Direttiva consente agli Stati membri di prevedere condizioni particolari in relazione ai rapporti con Paesi terzi. |
La distinzione appena richiamata non costituisce una mera classificazione teorica.
Essa rappresenta il punto di partenza per comprendere come una medesima modalità di emissione della fattura possa produrre conseguenze differenti sul piano degli adempimenti documentali e dichiarativi, in funzione del contesto nel quale trova applicazione.
Prima di affrontare le peculiarità di specifiche fattispecie, appare quindi opportuno esaminare il funzionamento del self billing nella sua configurazione ordinaria e verificare quali effetti esso produca sugli adempimenti del soggetto passivo italiano.
Sarà questo il tema del prossimo approfondimento.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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