Immobili locati all’estero: Attenzione alle istruzioni al rigo RL12 del modello Redditi PF 2026 !

Qual’è il valore corretto da dichiarare al fisco italiano per i redditi degli immobili locati all’estero?

Oggi, ultimo giorno utile per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dopo analisi e studio del caso credo sia necessario richiamare l’attenzione di colleghi e contribuenti su un aspetto che riguarda la compilazione del rigo RL12 del modello Redditi PF 2026 per i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero.

Andiamo al nocciolo della questione subito : le istruzioni ministeriali sembrano contenere indicazioni non perfettamente coordinate tra loro e, soprattutto, non del tutto allineate con l’orientamento oggi consolidato della prassi amministrativa, della giurisprudenza e della più autorevole dottrina.

Tenuto conto che chi fa il modello Unico non ha certo alcun motivo di leggersi le istruzioni del modello 730 e viceversa, è evidente che il rischio di errore è oggettivamente molto alto.

Cosa dicono le istruzioni del modello Redditi PF 2026

A pagina 13 del Fascicolo 2 delle istruzioni si legge innanzitutto che nel rigo RL12 occorre indicare:

“…l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero…”

Poche righe dopo, tuttavia, le stesse istruzioni precisano:

“Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese.”

È proprio quest’ultima espressione che, letta isolatamente e secondo il suo significato letterale, induce il lettore a ritenere che debba essere dichiarato il canone lordo, senza tener conto delle spese fiscalmente riconosciute nello Stato estero.

Le istruzioni del modello 730 sono invece diverse:

Le istruzioni del modello 730/2026, a pagina 53, affrontano la medesima fattispecie con una formulazione decisamente più chiara.

Nel caso di immobili locati all’estero assoggettati ad imposta nel Paese estero, viene infatti espressamente previsto che debba essere indicato:

“…l’ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato…”

MA allora :

Qual’è il valore corretto da dichiarare al fisco italiano per i redditi degli immobili locati all’estero?

L’orientamento oggi prevalente

La questione, peraltro, è stata affrontata anche dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.

In particolare:

  • la Risoluzione della Direzione Regionale della Lombardia n. 12155 del 15 febbraio 2010;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 30006 del 26 ottobre 2021;

hanno contribuito a consolidare il principio secondo cui, quando il reddito derivante dalla locazione è assoggettato a imposizione nello Stato estero, occorre assumere il reddito imponibile determinato secondo la normativa fiscale di quello Stato, comprensivo delle sole spese che l’ordinamento estero riconosce come deducibili.

Anche la dottrina specialistica si esprime ormai nello stesso senso.

Un esempio pratico

Si immagini un immobile locato in Spagna con i seguenti dati:

  • canoni percepiti: euro 16.561;
  • spese fiscalmente riconosciute dalla normativa spagnola: euro 4.526;
  • reddito imponibile tassato in Spagna: euro 12.035.

Secondo l’orientamento oggi prevalente, nel rigo RL12 dovrà essere indicato il reddito imponibile estero pari a euro 12.035 e non il canone lordo di euro 16.561.

La differenza non è irrilevante, poiché incide direttamente sulla determinazione dell’IRPEF dovuta in Italia.

Una riflessione conclusiva

Le istruzioni ministeriali costituiscono il principale strumento operativo utilizzato quotidianamente da professionisti e contribuenti.

Proprio per questo motivo appare fondamentale che esse siano sempre perfettamente coordinate al loro interno e coerenti con gli orientamenti interpretativi ormai consolidati.

La vicenda del rigo RL12 rappresenta un esempio di quanto, in presenza di questioni particolarmente tecniche, sia opportuno non fermarsi al solo dato letterale delle istruzioni, ma verificare anche l’evoluzione della prassi amministrativa, della giurisprudenza e della dottrina specialistica.

È un’attenzione che richiede qualche minuto di approfondimento, ma che può evitare dichiarazioni integrative, richieste di rimborso e, soprattutto, il pagamento di imposte non dovute.

Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista

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