Rottamazione quinquies: il 21 gennaio si parte!

Il 21 gennaio è prevista la pubblicazione da parte di l’Ader delle regole operative: capire come muoversi è fondamentale.

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Finalmente ci siamo! Dopo la riapertura della Rottamazione quater già si era accesa la speranza per i contribuenti in difficoltà finanziarie di veder nascere una nuova Definizione che comprendesse le annualità precluse da quella.

Questo Blog già ne aveva parlato a fine novembre anticipando il consiglio di valutare l’adesione appena possibile (al riguardo si legga “30 APRILE 2026 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES: PERCHE’ ATTENDERE?“) anticipando le basi poi pubblicate nella Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 ai commi da 82 a 101.

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova Definizione Agevolata avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

In attesa della pubblicazione che l’Ader pubblicherà a breve ricordiamo tutte le regole per aderire.

1) Cosa si può “rottamare” questa volta?

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

NB.: Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

Viceversa, sono esclusi dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

  • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 
  • derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
  • o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
  • versando SOLO le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

  • a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
  • b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; 
  • c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    2) Come e quando si presenta la domanda?

    I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

    Dubbi sulla procedura?

    • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

    Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

    Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 L. 199/2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

    3) Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

    a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione ;

    b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

    c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

    4) Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    5) Rischi di decadenza e perdita dei benefici

    La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). 

    Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rateanche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

    Questo ultimo dettaglio è molto importante al fine di tener bene distinti i piani della rottamazione quater dalla quinquies.

    Nella precedente versione ancora in corso in caso di adesione con rateazione la decadenza è prevista

    Se il contribuente non provvede al pagamento anche di una sola rata, ovvero esegue il versamento oltre il termine di tolleranza di 5 giorni,

    mentre la norma prevista nell’ultima Legge di Bilancio (199/2025) la scelta del legislatore è stata quella di non far saltare immediatamente i benefici concessi in caso di un momentaneo momento di aggravamento delle situazioni di difficoltà che obblighino il contribuente a non ottemperare al rispetto della scadenza.

    E’ chiaro che questo differente binario penalizza in un certo qual modo tutti coloro i quali avevano già attivato la rottamazione quater per i carichi debitori pregressi per contro occorre anche tener ben presente che questa ultima agevolazione, a differenza della precedente, non è estesa a tutti i ruoli ma solo ai casi in cui il debito non sia derivato a seguito di accertamenti.

    In caso di situazione debitoria complessa che ricomprenda Rateazioni da “Rottamazione quater”, nuove dilazioni da “Rottamazioni quinquies” e Rate da richieste di rateazioni ordinarie è vivamente consigliato predisporre un tool di controllo per procedere alla chiusura di tutte le posizioni senza rischiare di perdere i benefici ottenuti.

    Articolo di Fabiana Nesi

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