La domanda di rottamazione andrà presentata in forma telematica con le procedure che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione
Con la legge di bilancio 2026 si aggiunge una nuova edizione della rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies“), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
A differenza della precedente rottamazione la “quinquies” riguarda solo i carichi derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni;
- da contribuenti INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del codice della strada, caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge.
n.b.: Non vi rientrano: i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito di imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
Come aderire?
La domanda di rottamazione andrà presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque, come in passato: in forma telematica
Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.
Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Conviene attendere l’avvicinarsi della scadenza?
Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
L’effetto tuttavia altrettanto interessante è che presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi.
Pertanto:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche) ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73.
Oltre a ciò :
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate
La rateazione:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Che succede se non si paga una rata?
A differenza delle rottamazioni precedenti, non qualsiasi inadempimento fa decadere la rottamazione.
Questa decade ovviamente se non viene pagata l’unica rata, MA IN CASO DI RATEAZIONE : 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Conclusioni:
Posto che anche per aderire alla rottamazione occorre avere le necessarie disponibilità economiche, pare interessante fare tutte le possibili valutazioni del caso affiancandosi a Dottori Commercialisti che possano consigliarvi ed affiancarvi nella scelta.
Articolo di Fabiana Nesi
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