PLUSVALENZE IRES: LA TASSAZIONE ORA E’ TUTTA NELL’ESERCIZIO

La Legge di Bilancio 2026 ha irrigidito drasticamente i tempi di incasso dell’IRES dovuta a seguito di vendita di beni strumentali.

La tassazione IRES delle plusvalenze su beni strumentali dal 1° gennaio 2026 è cambiata e non di poco: tolta l’opzione per la rateizzazione salvo che per le cessioni di azienda/ramo e per le plusvalenze delle società sportive professionistiche sui diritti agli atleti.

Il paradigma è rovesciato : tutte plusvalenze patrimoniali – diverse da quelle in regime Pex – e quelle individuate sopra saranno integralmente tassate nell’esercizio di realizzo.

Effetti di cassa IMMEDIATI sulle operazioni straordinarie e sulle dismissioni di asset, che certo cambiano e potrebbero stravolgere la pianificazione fiscale e i piani di investimento.

 Sono i commi 42-43 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 che riscrivendo l’art. 86, comma 4, del TUIR, introducono un regime selettivo che separa la procedura di tassazione delle plusvalenze “qualificate” rispetto a tutte le altre.

Quando si può ancora optare per la tassazione in cinque esercizi?

  • plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno tre anni;
  • plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, limitatamente alla quota che corrisponde proporzionalmente al corrispettivo in denaro, con periodo minimo di possesso di due anni.

Come funziona adesso per le cessioni di beni strumentali?

Il cambiamento più invasivo e con ripercussioni più ampie riguarda la disciplina delle plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti Pex.

A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, tali plusvalenze concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito IRES nell’esercizio di realizzo, facendo venir meno la scelta – finora riconosciuta – di spalmarne la tassazione su cinque anni.

Le regole di determinazione delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86, commi 13, TUIR, che definiscono il presupposto impositivo e il criterio di quantificazione del plusvalore restano immutate.

Le plusvalenze su beni relativi all’impresa – diversi dai beni-ricavo – concorrono a formare il reddito quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso, indennizzo per perdita o danneggiamento, oppure assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Facciamo un esempio :

Alfa srl ha concordato già da novembre 2025 la cessione del proprio parco di veicoli industriali.

Il costo di acquisto di suddetti beni ammonta a 500.000 euro. Detti veicoli risultano ammortizzati per 400.000.

Supponiamo che tutti i veicoli siano stati acquistati nel medesimo anno e allo stesso valore e che siano rivenduti ognuno alla stessa cifra.

Il valore complessivo concordato è di 300.000 euro.

Plusvalenza complessiva :

300.000 – (500.000 – 400.000)= 200.000 euro

Se il perfezionamento della cessione fosse avvenuto nel 2025 la società Alfa srl avrebbe potuto optare per diluire in 5 anni la tassazione della plusvalenza facendo quindi concorrere al reddito IRES del 2025

200.000/5 = 40.000 euro

e quindi pagare nel 2026 SOLO la relativa quota IRES pari al 24% di 40.000 = 9.600 euro.

Stessa quota sarebbe poi confluita nel totale delle imposte dovute per i successivi 4 anni.

Nel caso in cui invece la cessione interviene nel 2026, l’IRES sull’intera plusvalenza diventa tassabile nell’esercizio, quindi nel caso in esame:

200.000 x 24% = 48.000 euro saranno interamente dovuti con la dichiarazione dei redditi 2027.

ATTENZIONE:

Nell’esempio si è volutamente specificato che il complesso di beni sia composto da tutti singoli beni che avevano le medesime caratteristiche e il medesimo prezzo, ammortamento e costo di acquisto.

Nel caso in cui la vendita riguardi più beni, parte dei quali singolarmente generino una minusvalenza, la plusvalenza andrà chiaramente calcolata non come differenziale cumulativo bensì come specifico risultato da calcolare per ogni cespite.

E per le cessioni di azienda?

La vendita di un “gruppo” di beni, di cui all’esempio fatto sopra, è cosa ben diversa dalla cessione di un ramo di azienda e ancor di più dalla vendita di una intera azienda.

La norma, in questi ultimi due casi mantiene un regime di favore riconoscendo che tali operazioni si inseriscono normalmente in processi di riorganizzazione di medio-lungo periodo, per i quali una tassazione immediata e integrale rischierebbe di tradursi in un forte squilibrio finanziario.

Se l’azienda è posseduta da almeno tre anni, il soggetto IRES potrà optare per la rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi (quello di realizzo e i successivi, ma non oltre il quarto), oppure scegliere la tassazione integrale nell’anno.

Come si calcoleranno gli acconti nella Dichiarazione dei redditi 2026 per l’esercizio 2025?

Nella determinazione dell’acconto IRES dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, sarà quindi necessario effettuare un riconteggio (ormai usuale).

Conclusioni:

Quale sarà il riflesso della modifica?

In una situazione di congiuntura negativa da un lato avremo dichiarativi con risultati migliori , dall’altro minor liquidità da poter gestire.

Lo Stato potrà godere di maggiori entrate e fare stime sulle situazioni aziendali gonfiate anche nei casi di dismissioni per riduzioni e ridimensionamenti delle attività.

Di riflesso non si esclude che nelle trattative, i prezzi in offerta cambino sensibilmente al fine di trovare nuovi equilibri per scongiurare le continuità aziendali talvolta rasenti al limite.

Articolo di Fabiana Nesi

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