Dal 1° dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’invio di avvisi bonari, lettere compliance e comunicazioni sui controlli automatizzati fino al 31 dicembre
La “tregua” predisposta dall’art. 10 del D.Lgs. 1/2024 blocca alcuni atti ma non le cartelle o gli accertamenti e le eccezioni previste per casi urgenti e rischio prescrizione.
Non è un caso infatti che molti contribuenti si siano trovati a ricevere lettere e avvisi proprio prima dell’arrivo della tregua fiscale di dicembre,
Pare accertato da più addetti ai lavori che gli invii in novembre si siano intensificati.
Cerchiamo di capirne di più.
Che cos’è la sospensione “natalizia” 2025?
Molto semplicemente si tratta di una pausa amministrativa che impedisce al Fisco di recapitare determinati atti nel periodo delle festività.
L’Agenzia – chiariamolo – continua a elaborare i documenti normalmente ma questi rimarranno nel cassetto dell’amministrazione finanziaria almeno fino al 1° gennaio 2026.
L’obiettivo dichiarato è permettere a contribuenti, commercialisti e professionisti di affrontare le festività con minore pressione burocratica così come avvenuto per la prima volta l’agosto scorso.
La Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha chiarito le modalità operative della sospensione. L’Agenzia specifica che il blocco riguarda sia gli atti già elaborati sia quelli in fase di preparazione.
Cosa è sospeso?
Per tutto il mese di dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate si asterrà dall’inoltrare:
Gli avvisi bonari.
Questi derivano dai controlli automatizzati delle dichiarazioni previsti dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72. Sono le classiche comunicazioni che segnalano errori di calcolo, omissioni o incongruenze emerse dall’elaborazione automatica dei modelli dichiarativi. Il contribuente riceve l’indicazione delle somme dovute con la possibilità di regolarizzare la posizione entro 30 giorni.
Le comunicazioni sui controlli formali
Disciplinate dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, riguardano verifiche più approfondite sulla correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni. L’Agenzia incrocia i dati dichiarati con altre informazioni in suo possesso per individuare possibili anomalie.
Gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
Si tratta delle comunicazioni relative ai conguagli su TFR, arretrati contrattuali e altri redditi soggetti a imposizione separata, regolati dall’articolo 1, comma 412, della legge n. 311/04.
Le lettere di compliance
Queste comunicazioni segnalano possibili irregolarità o incoerenze fiscali invitando il contribuente a verificare e regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima di eventuali accertamenti.
Attenzione: Se hai ricevuto comunicazioni prima del 1° dicembre, i termini di pagamento decorrono normalmente. La tregua blocca solo i nuovi invii, non sospende le scadenze degli atti già notificati.
Cosa RESTA IMMUTATO?
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non interrompono l’attività per gli atti più incisivi.
Le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento nonché – OVVIAMENTE – le scadenze fiscali restano tutte confermate, così come i pignoramenti e le procedure esecutive proseguono.
D’altro canto anche le e comunicazioni per rimborsi e agevolazioni arrivano normalmente.
L’Agenzia continua a comunicare l’esito positivo delle istanze di rimborso, l’accoglimento di pratiche agevolative e altre comunicazioni a favore del contribuente.
Le eccezioni:
La normativa prevede tre importanti eccezioni che permettono all’Agenzia di inviare comunicazioni anche durante il periodo di tregua. Si tratta di situazioni di indifferibilità e urgenza in cui il rinvio comprometterebbe la tutela dell’interesse erariale.
Il rischio di prescrizione o decadenza è la più frequente eccezione.
Quando il termine per notificare un atto scade nei primi mesi del 2026 e posticipare l’invio a gennaio potrebbe causare la perdita del diritto alla riscossione, l’Agenzia è autorizzata a procedere anche a dicembre.
Le notizie di reato costituiscono la seconda eccezione.
L’articolo 331 del codice di procedura penale impone infatti agli ufficiali di polizia giudiziaria di riferire senza ritardo la notizia di reato.
Infine le procedure concorsuali .
Quando il destinatario dell’atto è sottoposto a fallimento, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, l’Agenzia deve presentare tempestivamente la domanda di insinuazione al passivo.
Ma la Sospensione Natalizia opera anche come sospensione dei termini?
La tregua fiscale di dicembre deve essere distinta dalla sospensione dei termini già prevista per il periodo estivo.
La sospensione feriale dei termini si applica dal 1° agosto al 4 settembre.
L’articolo 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/06 blocca i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia ai contribuenti. Se l’ufficio chiede documentazione con scadenza tra il 1° agosto e il 4 settembre, il termine riprende a decorrere dal 5 settembre.
Cosa differente è quella prevista dsal D.Lgs. 1/2024 in questo caso si impedisce all’amministrazione di spedire determinate comunicazioni nei due periodi.
Cosa fare se arriva un atto a Dicembre?
L’atto potrebbe rientrare nelle eccezioni previste dalla normativa oppure potrebbe trattarsi di un errore materiale. In entrambi i casi è opportuno agire tempestivamente e nel dubbio rivolgersi al proprio commercialista di fiducia.
Verificare subito la data di notifica effettiva dell’atto e analizzare il tipo di atto ricevuto è senz’altro la prima regola per poi approcciarsi alle varie ipotesi di intervento e/o pagamento.
Articolo di Fabiana Nesi
