Cessione dei crediti a Poste: avviata la richiesta documentale retroattiva a distanza di anni

Al fine di limitare la propria responsabilità Poste Italiane inizia ora la verifica dei documenti inerenti i crediti dei Bonus Edilizi acquistati.

Partiamo dalla fine.

Ovvero : iniziamo col ricordare che ormai è trascorso un anno dalla chiusura definitiva degli acquisti dei crediti d’imposta ex art 121 D.L. 34/2020 da parte di Poste Italiane.

La storia delle cessioni di crediti a Poste Italiane, tuttavia è contrassegnata da più fasi e diverse procedure:

Dall’iniziale domanda da compilare on line sul portale senza documentazioni a vari “stop and go” e cambiamenti del programma e dei dati richiesti prima parziali e poi via via più completi ma mai, va ammesso, realmente esaustivi.

Per questo probabilmente è sorta l’iniziativa recente di avviare un’azione retroattiva nei confronti dei contribuenti.

La notizia è apparsa ieri su REFI PRAXIM e da qui emerge che saranno richiesti

a distanza di anni, una serie di documenti che giustifichino le operazioni di cessione o sconto in fattura, al fine di limitare il rischio di responsabilità solidale in caso di irregolarità.

Sia chiaro che questa iniziativa non rappresenta un controllo di tipo fiscale, bensì casomai una misura cautelare da parte del cessionario per tutelarsi da eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

L’azione intrapresa da Poste benché decisamente tardiva non può che essere finalizzata a rafforzare la propria posizione in vista dei controlli promessi dall’Amministrazione finanziaria.

Il rischio di concorso in violazione

Prima del giugno 2022, mancava un quadro chiaro che disciplinasse in modo puntuale le responsabilità del soggetto acquirente del credito. La svolta è arrivata con la Circolare del 23 giugno 2022, che ha introdotto per la prima volta una riflessione sistematica sul possibile concorso in violazione da parte del cessionario.

Sulla responsabilità solidale nella cessione del credito è reso esplicito che l’acquirente del credito d’imposta può essere ritenuto corresponsabile in caso di frodi, se non sono stati adottati misure di verifica adeguate.

Controllare i crediti acquisiti, inoltre, chiaramente oltre che a costituire una valida base di difesa è oltretutto uno strumento più che valido al fine di evitare di utilizzare da adesso in poi tutte quelle rate di credito che dalla verifica si dimostrassero inesistenti.

Documentazione richiesta dalle Poste ai contribuenti

La richiesta da parte di Poste avviene in forma ufficiale e prevede una diffida formale ad adempiere entro 30 giorni. I contribuenti, destinatari della richiesta, sono chiamati a fornire un insieme dettagliato di documenti, nonostante nei contratti originari di cessione non fosse previsto alcun obbligo esplicito in tal senso.

La documentazione richiesta si ispira ai requisiti introdotti dall’articolo 121, comma 6-bis, del Decreto Legge 34/2020 (convertito con modifiche dalla Legge 77/2020) e aggiornati dal Decreto Legge 11/2023, noto anche come Decreto Cessioni. Tra i principali documenti richiesti figurano:

  • titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, CILAS, ecc.), oppure dichiarazione sostitutiva per lavori rientranti nell’edilizia libera;
  • notifica preliminare all’ASL (o dichiarazione che attesta la non necessità);
  • visura catastale storica, oppure richiesta di accatastamento;
  • fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
  • prova dei pagamenti tramite bonifico parlante, specificando causale, codice fiscale del beneficiario e del destinatario;
  • asseverazioni tecniche (ove previste): energetiche, sismiche o relative alla congruità della spesa;
  • computo metrico estimativo, iscrizione all’albo professionale e relativa polizza assicurativa del tecnico;
  • per lavori condominiali: copia della delibera assembleare e tabelle di riparto millesimali;
  • visto di conformità, quando richiesto dalla normativa vigente;
  • attestazione di rispetto delle normative antiriciclaggio (se previsto);
  • contratto d’appalto stipulato tra il committente e l’impresa esecutrice dei lavori.

Questa mole di documentazione, che in molti casi risale a diversi anni fa, rappresenta per i contribuenti un impegno non indifferente, soprattutto alla luce del fatto che non si tratta di una verifica fiscale, ma di una richiesta unilaterale da parte di Poste.

Un contesto in evoluzione: il ruolo della responsabilità solidale

Alla base di questa iniziativa vi è il principio della responsabilità in solido tra cedente e cessionario.

Con l’intensificarsi delle indagini sulle frodi legate alla cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato un piano di controlli mirati sui crediti transitati tramite la piattaforma telematica.

In caso di irregolarità, il fisco può risalire lungo la catena delle cessioni e chiedere conto anche ai soggetti acquirenti.

Dubbi e conclusioni:

Ci si chiede cosa possa accadere nel caso in cui il cedente non fornisca la documentazione nei tempi visto che nel contratto originario non risultava traccia di possibili richieste documentali successive e se questa operazione non possa rischiare di diventare un ulteriore boomerang per Poste.

Non è affatto escluso infatti che chi aveva inteso realmente frodare non lo si riesca nemmeno a rintracciare o che una parte dei cedenti nel frattempo sia passato a miglior vita.

In questo ultimo caso, Poste allargherà la richiesta agli eredi? Potrebbe legittimamente coinvolgere terzi nel contratto che ai tempi ha fatto siglare?

Non resta che attendere l’effettiva portata dell’intera operazione.

Articolo di Fabiana Nesi

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