Guida alla Domanda di Riammissione alla Rottamazione-quater

Attiva la domanda on line sul sito di AdeR. Cosa sapere prima di presentare la riammissione alla Definizione Agevolata

Ecco tutte le FAQ sulle novità introdotte dall’art. 3-bis del DL n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025 in merito alla richiesta di riammissione alla Definizione Agevolata art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022:

  1. Quali sono i debiti per i quali può essere richiesta la riammissione alla
    “Rottamazione-quater”?

    Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già
    oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:
  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza
    fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino
    al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza)
    oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
    Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.
  1. Per essere riammessi alla “Rottamazione-quater” devo presentare una domanda?
    Sì, per essere riammessi alla “Rottamazione-quater” è necessario presentare un’apposita
    domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30
    aprile 2025.
    Sono previste due modalità:
  • in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta
    Nazionale dei Servizi;
  • oppure
  • in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di
    riconoscimento.
  1. Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?
    Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali
    intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
    In particolare, è possibile scegliere di pagare:
  • in rata unica, entro il 31 luglio 2025
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente,
    le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31
    maggio, il 31 luglio e il 30 novembre deegli anni 2026 e 2027.
  • Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023
  1. Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla “Rottamazione-quater” o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?
    No, la Legge n. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali
    ricorrono le condizioni indicate nella FAQ n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della
    “Rottamazione-quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla
    “Rottamazione-quater”.
  1. Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?
    Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo
    30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrateRiscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della
    Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.
  2. In caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione quater”?
    Sì, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
    Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata
    comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni
    previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.
    Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del
    piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del
    debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le
    somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
  1. Cosa succede se ho rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la
    decadenza dalla Definizione agevolata?

    La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “Rottamazione quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme
    dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti
    rateizzazioni.
    Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i
    quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente
    revocate.
  1. Ho presentato la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?
    In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla
    “Rottamazione-quater”:
  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia
    già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di
    presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non
    sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli
    28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità
    contributiva (DURC).
  1. Risiedo in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Posso rientrare nella riammissione?
    Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, entro il 30
    aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

(Fonte: Agenzia Entrate Riscossione)

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