Divieto di Compensazione: Chi è Coinvolto e Impatto sui Contribuenti

a man in gray long sleeves covering his face

Dal 1° luglio 2024 è in vigore la nuova regola: vediamo insieme chi riguarda e quanto costa disattenderla.

Con la pubblicazione della circolare 16/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul divieto di compensazione ex L. 213/2023 che ha introdotto il comma 49-quinquies nell’art. 37 del DL 223/2006.


Tale norma prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa.

Si precisa che per questo divieto non rileva la scadenza del ruolo MA è operativo per le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2024.


Importante specificare che secondo l’Agenzia delle Entrate, il divieto è “assoluto” nel senso che non legittima la compensazione nemmeno dell’eventuale eccedenza.

Esempio:

in presenza di un ruolo scaduto per 150.000 euro e credito compensabile per 180.000 euro, nemmeno l’eccedenza di 30.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo.

Rilevano nel computo della soglia dei 100.000 euro i ruoli per imposte erariali nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, inclusi sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo o di analoga natura (non si calcolano gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ove ancora dovuti).
Non rileva la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario o da riscossione frazionata.

E’ vietata la compensazione di qualsiasi credito per imposte erariali e dei crediti di natura agevolativa come i crediti relativi ai bonus edilizi (derivanti da opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito).


Quali sono i debiti che concorrono al raggiungimento della soglia?


– se si tratta di ruoli rilevano quelli in merito ai quali sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella;
– se si tratta di accertamenti esecutivi rileva lo spirare dei 30 giorni dal termine per il ricorso,

Il divieto di compensazione “non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza” ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Nella circolare si specifica che nel momento in cui si decade opera il divieto e concorrono alla formazione della soglia dei 100.000 euro le rate ancora non pagate.


Anche i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 non sono soggetti al divieto di compensazione e il relativo importo non viene conteggiato. Se si decade tutto il carico residuo invece rileva, ivi compresi sanzioni e interessi.

Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.

Tuttavia, “laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione”.


Il divieto non opera quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento del contribuente viene ridotto sotto i 100.000 euro.

Cosa accade se non si rispetta volutamente o inavvertitamente il nuovo limite imposto?


La circolare non si pronuncia sulle sanzioni applicabili per violazione del divieto, che tuttavia dovrebbero essere quelle del 30% per indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 13 comma 4 del D. Lgs. 471/97).

Obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

A far data dal 1° luglio 2024 inoltre è diventato generale l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei pagamenti con compensazioni, la circolare chiarisce che l’obbligo riguarda:

– la compensazione “di crediti di qualsiasi natura e importo”;


– anche i modelli F24 non a “saldo zero”, in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale;


– altresì la compensazione c.d. “verticale”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo, nel caso in cui venga esposta nel modello F24.

Tenuto conto della stagione in corso relativa ai pagamenti dei dichiarativi fiscali e all’incrociarsi della stessa con la pausa estiva è opportuno prestare attenzione e fare un check delle posizioni presso Agenzia Riscossione prima di procedere all’invio telematico dei pagamenti per fine luglio ed agosto.

Articolo di Fabiana Nesi

copyright2024 fabiananesicommercialista


Iscriviti per seguire il mio Blog!

Lascia un commento