L’Agenzia Entrate Riscossione concede 5 giorni di tolleranza per i versamenti.
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 6 novembre 2023.
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio “Paga on-line“, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
È stato previsto in alternativa il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Inoltre, è possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili i pagamenti allo sportelli, previo appuntamento.
Si ricorda che la scadenza successiva è fissata al 30 novembre 2023
mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Anche per le richiamate scadenze valgono i cinque giorni di tolleranza previsti dalla Legge n. 197/2022.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.
Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.
IMPORTANTE:
E’ possibile pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, utilizzando il servizio “ContiTu”.
In questo modo, nel caso in cui ci fossero dei ripensamenti o delle minori disponibilità finanziare, si potrà ovviare al problema di decadere dall’intero beneficio circoscrivendo le situazioni che si preferirà portare avanti rispetto a quelle da lasciar decadere.
Articolo di Fabiana Nesi
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