Sconto in fattura su prestazioni professionali: il trattamento degli oneri di finanziari impliciti nell’interpello 243/2022

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L’Agenzia delle Entrate risponde ad un Professionista che chiede quale sia la giusta procedura di riaddebito degli oneri.

Sembra non finire mai la mole degli interpelli riguardanti il Superbonus e i Bonus Edilizi e questo dovrebbe dirla lunga a chi si è occupato e si sta anche oggi dedicando alla rgolamentazione normativa di questo pacchetto normativo.

Con la Risposta a interpello n 243 del 4 maggio 2022 le Entrate replicano ad un professionista chiamato ad apporre visti di conformità.

L’istante chiede  come trattare ai fini IVA e REDDITI l’eventuale corrispettivo pagato dai propri clienti per l’attualizzazione del credito ceduto nel caso di sconto in fattura praticato sul visto richiesto.

Nello specifico il professionista fa presente che in occasione delle prestazioni professionali relative all’apposizione del visto di conformità riguardanti pratiche Superbonue e Bonus Edilizi, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l’applicazione dello “sconto in fattura” di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 anche con riferimento al suo compenso. 

Per questo motivo il richiedente si trova a considerare che la valutazione dell’applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso.

Al fine di non subìre detto aggravio l’istante ipotizza , per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario.

Ciò posto,

 chiede quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del proprio reddito professionale

 e propone la sua soluzione interpretativa.

Le Entrate riepilogata la normativa di riferimento confermando che la spesa per l’apposizione del visto di conformità ai sensi del citato articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di “sconto in fattura”

e con riferimento al quesito in esame ritiene che, come suggerito dallo stesso professionista, 

anche l’eventuale corrispettivo pattuito per l’attualizzazione del credito ricevuto, rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR.

Inoltre, ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

Le conclusioni sopra raggiunte costituiscono una importante indicazione anche per tutte le prestazioni rese dai professionisti tecnici in attinenza alle pratiche Superbonus e Bonus Edilizi, non che per le imprese appaltanti e non solo riguardo a coloro i quali appongono il vito di conformità.

Al riguardo si ricorda che nel dicembre scorso con l’articolo SCONTO IN FATTURA: E’ OBBLIGATORIO ESPORRE GLI ONERI FINANZIARI? si esponeva già la problematica e si argomentava anche più nel dettaglio come in realtà potrebbe palesarsi una differenza tra un ribaltamento del costo degli oneri a seconda degli accordi contrattuali intrapresi.

Quello che DEVE ESSERE EVIDENZIATO, anche se l’interpello potrebbe indurre in errore, è il fatto che sostenere che ai fini della fatturazione e dell’IVA del professionista, l’importo degli oneri configuri un vero e proprio compenso

NON SIGNIFICA AUTOMATICAMENTE CHE L’AGENZIA ABBIA DICHIARATO CHE QUESTO SIA ANCHE DETRAIBILE PER IL CONTRIBUENTE COMMITTENTE DEL BONUS EDILIZIO.

SIA CHIARO :

SU QUESTO L’AGENZIA NELL’INTERPELLO 234/2022 NON DA ALCUNA RISPOSTA PERCHE’ NON ERA OGGETTO DI ISTANZA.

Su tale aspetto continua ad esserci molta discordanza di pareri anche se risposte come la 254/ 2021 e la 261/2021 possono esser prese come indirizzo di massima.

Riguardo ai compensi per le professioni Tecniche tuttavia ci sembrerebbe di poter escludere in ogni caso dalla detraibilità tutti gli importi che superano i valori massimi dettati dal DM 17 giugno 2016

Articolo di Fabiana Nesi

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