Gli incentivi pari all’80% delle spese saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e dopo la verifica dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il Ministero del Turismo ha ufficializzato la data dell’apertura della piattaforma di Invitalia tramite comunicato sulla propria pagina web.
A partire da oggi 21 febbraio è accessibile la sezione informativa della piattaforma dalla quale scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.
Lo ha fatto sapere il Ministero del Turismo con un avviso sul proprio sito.
Il Bando per credito d’imposta 80% e fondo perduto del dicembre 2021 i cui requisiti di accesso sono stati regolati da apposito Decreto ministeriale finanzia la riqualificazione delle strutture attraverso l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, la realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione, il restauro e la ristrutturazione edilizia, in attuazione dell’articolo 1 del DL 152 del 6 novembre 2021, con risorse – 500 milioni di euro – a valere sul PNRR.
Le imprese avranno 30 giorni di tempo per presentare le istanze.

Entro 60 giorni dopo tale scadenza, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.
CREDITO D’IMPOSTA :
Il contributo potrà essere utilizzato come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi,
a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
FONDO PERDUTO
Gli stessi beneficiari potranno usufruire anche del contributo a fondo perduto non superiore al 50%dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo di 40mila euro, elevabile di 30 mila euro in caso di interventi di digitalizzazione, di 20 mila euro se le imprese sono gestite da giovani e da donne, e di ulteriori 10 mila euro per gli interventi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili SE l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti sono incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
Il Ministero del turismo ha già pubblicato diverse FAQ sul tema, eccone alcune:
l comma 3 dell’articolo 6 dell’avviso prevede che l’impresa interessata “deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’elenco di cui alle sezioni dell’allegato I”. Nell’allegato I dell’avviso, sezione “interventi”, lettera g), viene richiesto di fornire “copia autorizzazioni necessarie agli interventi quali DIA, SCIA CILA o CILAS ed eventuali permessi a costruzione nonché eventuali nulla osta paesaggistici”.
Considerato che la richiesta degli incentivi può riguardare anche interventi da effettuare
negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con
ampio anticipo, si conferma che detta documentazione potrà essere prodotta
successivamente alla presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti
dall’avviso per l’inizio dei lavori.

La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 dell’avviso prevede l’ammissibilità delle spese relative agli “interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, … funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche…”.
Si conferma che per “interventi funzionali” si intendono gli interventi ulteriori “trainati” eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche.
I

La lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 dell’avviso prevede che il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere “in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva” e che “l’esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell’agevolazione”-
In considerazione della attuale situazione di difficoltà indotta dalla pandemia, si precisa che in caso di DURC irregolare non si determina in automatico l’esclusione in via definitiva e immediata; verrà assegnato al richiedente un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 dell’avviso prevede l’ammissibilità delle spese relative
agli “interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di
riqualificazione antisismica”.
Si conferma che, essendo stata richiamata la disposizione di cui all’articolo 16 bis del TUIR,
viene consentita la detrazione delle spese relative all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, senza specifica
esclusione di zone sismiche a bassa pericolosità, come invece avviene per le detrazioni non
richiamate di cui all’articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Il comma 1 dell’articolo 3 dell’avviso prevede che l’incentivo sia riconoscibile “per gli
interventi di cui all’articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021
e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021”.
Cosa si intende per “spese sostenute” a decorrere dal 7 novembre 2021. In particolare, se sia
la fattura che il pagamento devono essere successivi a tale data o è sufficiente che il
pagamento di una fattura sia stato fatto dopo tale data mentre la fattura può essere emessa
prima del 7 novembre 2021?
Per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite ad
interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data
Sulla piattaforma di Invitalia, è disponibile la guida
qui si riporta il fac simile della domanda.
oltre all’elenco dei documenti necessari
Articolo di Fabiana Nesi
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