Si possono sempre correggere o annullare le asseverazioni e i visti di conformità già inviati ?
Stiamo parlando dei documenti cardine del Super Ecobonus e Super Sismabonus 110% per la possibilità di procedere alla detrazione d’imposta IRPEF e , riguardo al visto di conformità , per la facoltà di optare per la cessione del credito o sconto in fattura.
Mentre il visto di conformità entra in gioco solo e soltanto se il contribuente decide di esercitare l’opzione prevista dall’art.121 D.L. 34/2020 , le asseverazioni dei tecnici da comunicare a ENEA o ad Agenzia delle Entrate sono comunque obbligatorie per il completamento della pratica relativa ai Bonus maggiorati di cui all’art. 119 D.L. 34/2020.
ASSEVERAZIONI
Riguardo alle asseverazioni, ENEA ha recentemente messo a disposizione un interessante documento della Ricercatrice Ing. Elena Allegrini.
Il videocorso illustra “come fare” dalla fase di registrazione e accesso al portale fino al controllo dell’asseverazione caricata.
Il video è stato registrato il 16 settembre 2021 in occasione delle modifiche alla procedura di accesso al portale ENEA per le pratiche relative al SuperEcobonus 110%, che è attivo dal 1 ottobre 2021.
VISTO DI CONFORMITA’ E COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO
Gli errori di compilazione del modulo per la comunicazione cessione del credito Superbonus 110% si possono correggere?
Ecco quando si può annullare l’invio e fino a quando sono ammesse le correzioni
La comunicazione per la cessione del credito Superbonus 110% è il documento nel quale si esprime formalmente anche l’avvenuta apposizione del Visto di conformità relativo alla pratica.
L’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato da tempo il modulo per la cessione del credito, avrà tutto il tempo per fare le dovute verifiche ( a tal proposito si veda l’articolo sui tempi reali per i controlli pubblicato anche sul Blog dell’Ing. Carlo Pagliai ), vista la portata dell’agevolazione fiscale riconosciuta con il Superbonus – ed è importante non commettere errori di compilazione.
Nel caso che ciò accada però :
è possibile annullare la comunicazione per la cessione del credito o modificarla?
Se il modello per la comunicazione cessione del credito Superbonus, che deve essere inviato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese che danno diritto all’agevolazione fiscale presenta errori di compilazione, si può rimediare.
Il modello può essere sostituito da una nuova comunicazione da inviare entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.
Il problema sorge se ci si accorge dell’errore successivamente.
Cosa si può fare?
Come e quando correggere gli errori nella comunicazione della cessione del credito Superbonus
Con la risposta 590/2020, l’Agenzia delle Entrate elimina ogni dubbio di contribuenti e professionisti.
Nel documento citato l’Ade afferma che :
“L’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.”
In pratica, la comunicazione inviata può essere sempre sostituita da una nuova comunicazione da inviare entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.
Ma se ci si accorge dell’errore commesso dopo il limite temporale appena indicato, c’è solo un modo per rimediare:
correggere la vecchia comunicazione, che andrà a sostituire quella errata,
prima che il credito maturato sia utilizzato in compensazione da parte del cessionario.
In caso contrario, nulla da fare e resta valida la comunicazione inviata, anche se presenta errori.
E in caso di omessa comunicazione della cessione del credito Superbonus 110%?
Questo è un altro aspetto da prendere in considerazione.
E’ SUBITO BENE AVER PRESENTE CHE :
L’omessa comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate: non valgono le stesse regole per l’invio dei documenti all’ENEA
Ecco quanto stabilito al punto 4.9 del provvedimento 283847/2020 dell’Agenzia delle Entrate:
“Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.”
In questo caso, la situazione si complica ed è necessario fare riferimento all’istituto della “remissione in bonis”.
La remissione in bonis è una forma particolare di ravvedimento operoso, introdotta con l’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/12, che può essere richiesta dal contribuente in caso di adempimenti formali, come la comunicazione cessione del credito Superbonus 110%, non eseguiti tempestivamente.
Ravvedimento operoso che può essere definito come una sorta di “sanatoria” che consente al contribuente di non perdere i benefici fiscali.
Pagando una sanzione di 250 euro il contribuente può provvedere a regolarizzare la sua posizione, a condizione che non sia in corso un accertamento.
PURTROPPO:
La remissione in bonis è un ravvedimento operoso che può essere sfruttato solo in caso di omissione di comunicazioni Superbonus all’ENEA, ma non nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
CONCLUSIONI:
Tenuto conto di tutto quanto fin qui chiarito, nel caso in cui si fosse inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con relativo Visto di Conformità e l’acquirente del credito lo avesse già accettato, e si ravvisassero degli errori che impattano sia sul lato asseverazioni che su quello del Visto di Conformità ,
è importante tener bene presente che anche se la variazione ad ENEA fosse ammissibile, il Visto, di fatto non lo è.
Se la correzione riguardasse in qualche modo le cifre occorrerà valutare approfonditamente come muoversi prima di ingenerare un effetto domino a danno del committente/contribuente.
Forse sarebbe stato opportuno rapportare le stesse tempistiche per entrambe le tipologie di pratiche.
O completare la normativa concedendo l’applicazione del ravvedimento operoso con restituzione dell’eventuale credito ricevuto indebitamente.
Articolo di Fabiana Nesi
Una opinione su "Come correggere errori nelle asseverazioni e nei visti di conformita’ per il Superbonus 110%"