Le detrazioni edilizie ereditate non si trasferiscono al successivo erede

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In caso di vendita, donazione o SUCCESSIONE da parte dell’erede che aveva la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario/erede

Trattando di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i diversi temi che si pongono all’attenzione c’è anche il caso del decesso dell’originario beneficiario del Bonus fiscale.

Sull’argomento è già stato ampiamente argomentato e a tal proposito si riveda l’articolo “Superbonus, le detrazioni spettano agli eredi in caso di decesso del committente?

IL TUIR

Entrando nel merito, l’articolo 16-bis comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR)

stabilisce che

«in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

LA CIRCOLARE 7/E


La circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, come già pochi giorni prima avevamo spiegato nell’articolo pubblicato nella pagina di CONFORMITA’ URBANISTICA DI CARLO PAGLIAI , ha ribadito che, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre materialmente e direttamente dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.


Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.


Tra l’altro era anche stato chiarito nella medesima circolare che:

la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

Per questo In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

MA CHE SUCCEDE SE DOPO IL DECESSO DEL COMMITTENTE VIENE A MANCARE ANCHE L’EREDE?

L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 612/2021 del 20 settembre 2021 rifacendosi esattamente a tutto quanto sopra riportato ha ritenuto che :


in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.

Non vi è alcun dubbio che anche alla luce di questa ennesima interpretazione restrittiva, è sempre opportuno per gli interventi in essere, provvedere a esercitare l’opzione di cui all’art. 121 D.L. 34/2020 finché non sarà chiusa la finestra temporale per poter procedere.

Un peccato non poter fare l’opzione per tutti gli interventi relativi agli anni passati e che ancora hanno tante annualità da dover recuperare.

Per queste quote di detrazione, senza una modifica normativa, questa possibilità è preclusa.

Articolo di Fabiana Nesi

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