Superbonus 2027: la rata diventa decennale per obbligo. Ma si possono cambiare le regole di un credito già acquisito?

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Il disegno di legge di bilancio 2027 propone di distribuire su dieci anni l’ultima quota dei crediti Superbonus relativi alle spese del 2023. Una modifica che solleva interrogativi sulla tutela dell’affidamento, sulla ragionevolezza dell’intervento e sulla certezza del diritto.

Il disegno di legge di bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026, contiene una disposizione che se confermata sarà destinata a incidere sensibilmente sui crediti d’imposta derivanti dal Superbonus.

L’articolo 37 del testo bollinato, secondo la formulazione resa nota, prevede che le quote annuali dei crediti derivanti da cessione del credito o sconto in fattura, relative alle spese sostenute nel 2023 e utilizzabili in compensazione nel 2027, siano ulteriormente ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

Restano esclusi i crediti per i quali sia già stata esercitata la ripartizione decennale.

A una prima lettura, la disposizione potrebbe sembrare una nuova possibilità di dilazione, analoga a quelle che il legislatore ha già introdotto negli anni precedenti.

Ma la differenza è sostanziale.

Non si tratterebbe di una facoltà concessa al titolare del credito, bensì di una ripartizione imposta dalla legge.

E soprattutto non si interverrebbe su crediti futuri, ma su una quota di crediti già maturati, trasferiti e, in molti casi, acquistati a titolo oneroso sulla base di un calendario di utilizzazione definito dalla normativa vigente.

È questo l’aspetto che rende la proposta particolarmente delicata.

L’ultima rata del 2027: che cosa cambierebbe

Per le spese Superbonus sostenute nel 2023, la disciplina ordinaria prevedeva, in linea generale, la ripartizione del beneficio in quattro quote annuali.

Nel sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, disciplinato dall’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le corrispondenti quote di credito sono utilizzabili in compensazione negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Il 2027 rappresenta, dunque, l’ultimo anno di utilizzo secondo la ripartizione originaria.

La disposizione proposta interviene proprio su questa quarta quota, prevedendone un’ulteriore suddivisione in dieci annualità, dal 2027 al 2036.

Si consideri un credito Superbonus la cui quota utilizzabile nel 2027 ammonti a 100.000 euro.

Secondo la disciplina originaria, il titolare avrebbe potuto utilizzare l’intero importo in compensazione nel corso del 2027, purché disponesse di debiti compensabili sufficienti.

Con la nuova disposizione, l’importo utilizzabile nello stesso anno si ridurrebbe a 10.000 euro.

I restanti 90.000 euro verrebbero distribuiti nei nove anni successivi.

Il valore nominale del credito rimarrebbe invariato, ma il suo recupero verrebbe prolungato fino al 2036.

Non è una differenza formale.

Un credito utilizzabile oggi non ha lo stesso valore economico di un credito recuperabile nell’arco di dieci anni.

Le precedenti ripartizioni decennali erano una scelta, non un’imposizione

Per comprendere la portata della novità è necessario ricostruire quanto già avvenuto negli anni precedenti.

Il legislatore ha effettivamente introdotto diverse possibilità di ripartizione decennale delle agevolazioni Superbonus, con l’obiettivo di agevolarne l’utilizzo.

Occorre però distinguere due situazioni giuridicamente differenti.

La detrazione utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi

Per le spese sostenute nel 2022, il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 ha consentito di scegliere la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anziché nelle quattro originariamente previste.

Successivamente, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 56, lettera b), ha introdotto il comma 8-sexies dello stesso articolo 119, estendendo la possibilità alle spese sostenute nel 2023.

Anche in questo caso, la scelta era facoltativa e irrevocabile.

Per le spese del 2023, l’opzione doveva essere esercitata mediante dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024.

Non si trattava, quindi, di una facoltà da esercitare liberamente sull’ultima rata del 2027, ma di una scelta riferita alla ripartizione della detrazione originaria, sottoposta a termini e condizioni precisi.

I crediti derivanti da cessione o sconto in fattura

Una diversa possibilità di ripartizione decennale era stata prevista dall’articolo 9, comma 4, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 ne aveva disciplinato l’applicazione.

In questo caso, fornitori e cessionari potevano scegliere di suddividere in dieci annualità le quote residue di determinati crediti derivanti da Superbonus, Sismabonus e interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La possibilità era però limitata ai crediti derivanti da comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Anche questa era una facoltà, esercitata mediante specifica comunicazione.

La nuova disposizione, invece, riguarda i crediti relativi alle spese del 2023 la cui quota è compensabile nel 2027, indipendentemente dalla volontà del titolare, secondo la formulazione finora resa nota.

Si passa, pertanto, da un meccanismo concepito per consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei crediti a una dilazione che il legislatore intende imporre.

È il passaggio dalla facoltà all’obbligo a modificare radicalmente la natura e gli effetti economici dell’intervento.

Il problema riguarda soprattutto chi ha già acquistato i crediti

Il Superbonus ha attraversato negli anni un processo di continua revisione normativa.

Aliquote, condizioni di accesso, possibilità di cessione, responsabilità dei cessionari e modalità di utilizzo sono state oggetto di ripetuti interventi legislativi.

La disposizione proposta per il 2027 presenta tuttavia una caratteristica particolare: incide sulle modalità di utilizzazione di crediti già esistenti.

Nel sistema della cessione, il credito fiscale non rappresenta più soltanto il beneficio riconosciuto al contribuente che ha sostenuto una spesa edilizia.

Diventa un’attività patrimoniale trasferibile, entro le condizioni stabilite dalla legge.

Il prezzo della cessione viene determinato considerando molteplici elementi, tra i quali l’importo nominale del credito, la sua utilizzabilità, i rischi dell’operazione e il tempo necessario per recuperarlo.

Il calendario delle compensazioni assume quindi un rilievo economico fondamentale.

Chi ha acquistato un credito utilizzabile nel 2027 può aver programmato il relativo impiego per compensare debiti tributari e contributivi di quello stesso esercizio.

Può averne tenuto conto nella pianificazione finanziaria, nell’impiego della liquidità e nella gestione dei propri impegni.

L’imposizione di una ripartizione decennale interviene successivamente a queste decisioni, modificando una delle condizioni essenziali sulle quali l’operazione economica può essersi fondata.

Il contratto di cessione non viene formalmente riscritto.

Ma una delle caratteristiche che hanno contribuito a determinare il valore del credito acquistato viene modificata per legge.

Il credito resta nominalmente invariato, ma il suo valore economico diminuisce

La conservazione dell’importo nominale non è sufficiente per affermare che il titolare non subisca un pregiudizio.

Si consideri nuovamente un credito di 100.000 euro, interamente utilizzabile nel 2027 secondo le condizioni originarie.

Se il titolare dispone nello stesso anno di debiti compensabili per almeno 100.000 euro, il credito può essere integralmente impiegato per estinguerli.

Se invece la legge consente di utilizzarne soltanto 10.000 euro, i restanti 90.000 euro di debiti dovranno essere soddisfatti con altre risorse finanziarie, ove non esistano ulteriori crediti compensabili.

Il titolare sarà costretto ad anticipare liquidità che aveva previsto di non dover impiegare.

E dovrà attendere fino al 2036 per completare il recupero del proprio credito.

Il problema si aggrava considerando l’incertezza della futura capacità di compensazione.

Un’impresa potrebbe disporre nel 2027 di debiti fiscali e contributivi sufficienti ad assorbire l’intera quota, ma non avere una capacità analoga negli anni successivi.

In questo caso, la dilazione obbligatoria non comporterebbe soltanto un differimento finanziario.

Potrebbe determinare anche la perdita definitiva di quote di credito che, secondo il calendario originario, sarebbero state perfettamente utilizzabili.

La distinzione è essenziale: non è detto che spostare in avanti l’utilizzo di un credito significhi garantirne il recupero integrale.

Oltre venti miliardi di compensazioni interessate

Secondo i dati riportati dalla relazione tecnica al disegno di legge, le compensazioni interessate dalla modifica sono stimate in 20.537 milioni di euro.

La nuova ripartizione consentirebbe l’utilizzo nel 2027 di circa 2.053,7 milioni, mentre i restanti 18.483,3 milioni verrebbero distribuiti fra il 2028 e il 2036.

Si tratta di importi considerevoli.

La relazione tecnica precisa inoltre che l’intervento non produrrebbe effetti sull’indebitamento netto, essendo gli effetti relativi ai crediti già stati contabilizzati nel 2023, in corrispondenza delle spese sostenute.

La precisazione è significativa.

Dal punto di vista della contabilizzazione del costo dell’agevolazione, il fenomeno è già stato registrato.

La disposizione interviene invece sui tempi delle compensazioni e, quindi, sui flussi finanziari.

Per i titolari dei crediti, però, le conseguenze sono assai più concrete di una diversa collocazione temporale nei conti pubblici.

Significano riduzione della liquidità disponibile, modificazione dei piani finanziari e possibilità di mancato recupero di somme che, secondo le condizioni originarie, avrebbero potuto essere utilizzate in un arco temporale più breve.

La prospettiva della finanza pubblica e quella dei soggetti titolari dei crediti non coincidono.

Ed entrambe dovrebbero essere considerate nella valutazione della ragionevolezza dell’intervento.

La certezza del diritto e la tutela dell’affidamento

È sul piano giuridico che la disposizione solleva le questioni più rilevanti.

Il legislatore può modificare le norme tributarie, anche quando tali modifiche producono effetti sfavorevoli sui contribuenti.

Non esiste, nell’ordinamento italiano, un divieto costituzionale assoluto di retroattività delle disposizioni fiscali analogo a quello previsto in materia penale.

Il potere di modificare le regole, tuttavia, non è illimitato.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che gli interventi legislativi incidenti su rapporti giuridici già costituiti devono rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.

Particolarmente significativa è la sentenza n. 188 del 2022, nella quale la Corte ha ribadito che la tutela dell’affidamento costituisce una manifestazione del principio di certezza del diritto, riconducibile all’articolo 3 della Costituzione.

La Corte ha inoltre precisato che la ragionevolezza dell’intervento deve essere valutata anche considerando il grado di consolidamento della posizione giuridica interessata e la proporzionalità del sacrificio imposto rispetto agli obiettivi perseguiti.

Anche la sentenza n. 182 del 2022 conferma che il legislatore può modificare in senso peggiorativo la disciplina di rapporti di durata, purché l’intervento trovi adeguata giustificazione e non risulti irrazionalmente lesivo dell’affidamento.

Nessuna delle due pronunce riguarda specificamente i crediti Superbonus.

Non sarebbe quindi corretto ricavarne automaticamente un giudizio di illegittimità costituzionale sulla nuova disposizione.

Esse individuano, però, i criteri giuridici attraverso i quali una modifica di questo genere deve essere valutata.

Il punto non è stabilire se il legislatore possa modificare una disciplina fiscale. Il punto è verificare se possa farlo, con queste modalità e con queste conseguenze, quando le posizioni economiche interessate si sono già consolidate.

Una modifica che opera per il futuro, ma incide su scelte del passato

Tecnicamente, la proposta non riscrive le compensazioni già effettuate negli anni precedenti.

Interviene su una quota che sarebbe utilizzabile nel 2027.

Ma quella quota deriva da operazioni perfezionate in passato e da crediti maturati sulla base di una disciplina che ne prevedeva l’utilizzo secondo un calendario differente.

È una situazione nella quale si manifesta il problema della cosiddetta retroattività impropria: una norma destinata a operare per il futuro modifica gli effetti di rapporti giuridici già esistenti.

La questione non può essere risolta limitandosi a osservare che il credito non viene cancellato.

Occorre valutare se il sacrificio imposto al titolare sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto del consolidamento delle sue aspettative e delle ragioni di interesse pubblico che giustificano la modifica.

Per chi ha acquistato il credito a titolo oneroso, la problematica appare particolarmente evidente.

La scelta economica è stata compiuta sulla base di condizioni già stabilite dalla legge.

La possibilità di compensazione nel 2027 non rappresentava un’aspettativa generica o un vantaggio futuro ancora da concedere.

Costituiva una caratteristica del credito acquisito.

Alterarla successivamente significa incidere sull’equilibrio economico di operazioni già concluse.

La valutazione della legittimità richiederebbe certamente un approfondimento specifico, anche alla luce della formulazione definitiva della norma.

Ma il problema della tutela dell’affidamento non può essere considerato marginale.

Una misura uguale per tutti, ma con effetti profondamente diversi

C’è un ulteriore elemento che merita attenzione.

La ripartizione obbligatoria colpirebbe indistintamente tutti i titolari dei crediti interessati, senza considerare la loro effettiva capacità di compensazione.

Per un soggetto che nel 2027 dispone di debiti compensabili sufficienti a utilizzare l’intera quota, l’obbligo decennale rappresenterebbe un evidente svantaggio.

Per un soggetto che, al contrario, attraversa una fase di difficoltà economica e non dispone di capienza sufficiente, una ripartizione su un periodo più lungo potrebbe rappresentare un’opportunità.

La stessa misura può quindi produrre effetti radicalmente differenti secondo la situazione del titolare.

Ed è proprio questa differenza che rende discutibile l’imposizione generalizzata.

L’obbligatorietà elimina la possibilità di scegliere la soluzione più coerente con la propria situazione economica, trasformando quella che potrebbe essere una misura di flessibilità in un vincolo uguale per tutti.

La questione dell’incapienza: quando il credito rischia di andare perduto

L’articolo 121, comma 3, del D.L. 34/2020 stabilisce una regola particolarmente importante: la quota annuale di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Si tratta di una previsione che rende la capacità di compensazione decisiva.

Occorre precisare che, per i crediti ceduti o derivanti da sconto in fattura, non si parla semplicemente dell’imposta sui redditi dovuta dall’impresa.

Il credito è utilizzabile mediante compensazione nel modello F24, secondo le regole applicabili, e può essere assorbito anche da altri debiti fiscali e contributivi compensabili.

Di conseguenza, una riduzione degli utili o una perdita d’esercizio non determinano automaticamente l’impossibilità di utilizzare il credito.

Tuttavia, può verificarsi che un’impresa, a causa della contrazione dell’attività, della riduzione del personale, del calo dei ricavi o di altre circostanze, non presenti debiti compensabili sufficienti ad assorbire la quota annuale disponibile.

In tale situazione, l’importo non utilizzato rischia di andare definitivamente perduto.

Ed è proprio per fronteggiare situazioni di questo tipo che il legislatore aveva già introdotto, in passato, meccanismi facoltativi di ripartizione su dieci anni.

Questa considerazione suggerisce una possibile soluzione alla criticità della disposizione proposta.

La conclusione: trasformare l’obbligo in una facoltà

La disposizione dell’articolo 37 è ancora contenuta in un disegno di legge e potrà essere modificata durante l’iter parlamentare.

L’auspicio è che il Parlamento intervenga proprio sull’elemento che appare maggiormente discutibile: l’obbligatorietà della nuova ripartizione.

La possibilità di suddividere in dieci anni la quota del 2027 potrebbe infatti rappresentare una misura utile, purché rimessa alla libera scelta del titolare del credito.

Si consideri un’impresa che abbia una quota residua di credito Superbonus di 100.000 euro utilizzabile nel 2027, ma che, a causa di un drastico peggioramento della propria situazione economica, non disponga in quell’anno di alcun debito effettivamente compensabile.

Secondo la disciplina ordinaria, in assenza di ulteriori possibilità di utilizzo, l’intero importo di 100.000 euro andrebbe perduto.

Se invece fosse consentito, su opzione, di distribuire la quota in dieci annualità dal 2027 al 2036, l’impresa potrebbe limitare a 10.000 euro la perdita riferita al primo anno e conservare la possibilità di utilizzare i restanti 90.000 euro negli esercizi successivi, naturalmente nei limiti della futura capacità di compensazione.

Il risultato non sarebbe automatico né garantito: ciascuna nuova annualità rimarrebbe soggetta alle regole di utilizzo e al rischio di incapienza.

Ma l’impresa avrebbe la possibilità di scegliere una soluzione più adatta alla propria situazione.

Al contrario, il soggetto che dispone nel 2027 di una capacità di compensazione sufficiente potrebbe mantenere il calendario originario, senza subire una dilazione decennale che non ha richiesto e dalla quale non trae alcun beneficio.

La ripartizione decennale potrebbe così diventare uno strumento di tutela, anziché una modifica imposta ai titolari di crediti già acquisiti.

Una scelta facoltativa non eliminerebbe ogni criticità del sistema, ma eviterebbe di imporre indistintamente a tutti i contribuenti le conseguenze di una dilazione che, per alcuni, potrebbe risultare economicamente penalizzante.

L’auspicio è dunque che la disposizione venga ripensata durante l’esame parlamentare, trasformando l’obbligo in una facoltà effettiva, disciplinata in modo chiaro e accessibile ai soggetti interessati.

Sarebbe una soluzione più rispettosa dell’affidamento di chi ha già programmato l’utilizzo dei propri crediti e, nello stesso tempo, offrirebbe un aiuto concreto a chi rischia di perderli per una temporanea insufficienza di debiti compensabili.

Perché la possibilità di scegliere quando recuperare un credito può rappresentare un beneficio; essere obbligati a recuperarlo in tempi diversi da quelli originariamente stabiliti può invece trasformarsi in un pregiudizio.

Ed è una differenza che, sul piano giuridico prima ancora che su quello economico, il legislatore dovrebbe considerare con particolare attenzione.

Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista

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Analisi riferita al disegno di legge di bilancio 2027, testo bollinato, alla data del 1° novembre 2026. La disposizione non è ancora definitivamente approvata.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati nel testo: articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020; articolo 9, comma 4, del D.L. 176/2022; articolo 2, comma 3-quinquies, del D.L. 11/2023; provvedimento Agenzia delle Entrate n. 132123/2023; articolo 1, comma 56, della legge 207/2024; articolo 37 del disegno di legge di bilancio 2027; articolo 3 della Costituzione; Corte costituzionale, sentenze nn. 182 e 188 del 2022.

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