Il percorso della fattura: quando il self billing segue strade diverse
DOSSIER DI RICERCA N. 01
Nei precedenti contributi abbiamo visto come il self billing non rappresenti una particolare categoria di operazioni ai fini IVA, ma una diversa modalità di emissione della fattura.
Abbiamo inoltre chiarito che, prima ancora di analizzare gli adempimenti, occorre individuare la natura dell’operazione documentata.
Solo dopo aver compiuto questo passaggio è infatti possibile seguire il percorso della fattura.
Ed è proprio in questo momento che la ricerca incontra il primo vero punto di svolta.
La domanda, apparentemente semplice, è la seguente:
il percorso della fattura è davvero identico nel self billing nazionale e in quello internazionale?
Ad una prima lettura si potrebbe essere portati a rispondere affermativamente.
In entrambi i casi, infatti, la fattura viene emessa dal cessionario in nome e per conto del cedente.
Ma osservando il documento lungo tutto il suo percorso, le differenze iniziano ad emergere con estrema chiarezza.
Confronto tra il caso nazionale e quello internazionale
Prima di analizzare il caso concreto può essere utile osservare, in modo molto sintetico, il diverso percorso seguito dalla fattura.
| Passaggio | Self billing nazionale | Self billing internazionale |
|---|---|---|
| Chi emette materialmente la fattura | Cessionario italiano | Cessionario estero |
| Forma del documento | XML FatturaPA | Documento conforme alla normativa dello Stato estero |
| Transito naturale attraverso il Sistema di Interscambio | Sì | No |
| Disponibilità della fattura nell’area riservata del cedente | Sì | No |
| Acquisizione automatica dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate | Sì | Da verificare |
Già da questa semplice tabella emerge come il percorso delle due fatture non possa essere considerato perfettamente sovrapponibile.
Per comprendere meglio dove nasce la differenza, immaginiamo un caso concreto.
Il caso standard
La società italiana Alfa S.r.l. vende un macchinario industriale alla società lussemburghese Beta S.A.
Le parti hanno sottoscritto un accordo di self billing conforme all’articolo 224 della Direttiva 2006/112/CE e all’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972.
Sarà quindi Beta S.A. ad emettere la fattura in nome e per conto di Alfa S.r.l.
La natura dell’operazione è chiara.
Si tratta di una cessione intracomunitaria di beni.
La qualificazione fiscale non pone particolari problemi.
Il vero interrogativo nasce subito dopo.
Che cosa accade alla fattura una volta emessa?
La risposta potrebbe sembrare ovvia. In realtà è proprio in questo momento che il percorso della fattura nazionale e quello della fattura internazionale iniziano a seguire strade diverse.
Se il cliente fosse italiano
Per comprendere meglio il problema, immaginiamo per un momento che Beta non sia una società lussemburghese, ma una società italiana.
In questo caso il percorso sarebbe ormai ben conosciuto.
Il cessionario predisporrebbe una fattura elettronica in formato XML.
Nel tracciato FatturaPA verrebbe valorizzato il campo “Soggetto Emittente” con il valore “CC”, previsto dalle Specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura verrebbe trasmessa al Sistema di Interscambio.
Il Sistema di Interscambio provvederebbe a recapitarla al cedente.
Quest’ultimo la ritroverebbe nella propria area riservata “Fatture e Corrispettivi” e procederebbe ai conseguenti adempimenti contabili e fiscali.
Il percorso potrebbe essere così sintetizzato.
| Fase | Self billing nazionale |
|---|---|
| Emissione della fattura | Cessionario |
| Trasmissione | Sistema di Interscambio |
| Recapito | Area riservata del cedente |
| Acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia | Automatica |
Il documento, in sostanza, nasce, circola e viene acquisito interamente all’interno del sistema italiano della fatturazione elettronica.
Ma nel nostro esempio il percorso cambia
Torniamo ora al caso iniziale.
Beta S.A. è una società stabilita in Lussemburgo.
La fattura viene emessa secondo le regole previste dall’ordinamento del proprio Stato.
Non nasce, quindi, come fattura elettronica italiana e non transita spontaneamente attraverso il Sistema di Interscambio.
Ed è proprio in questo momento che il percorso delle due fatture si separa.
La domanda diventa inevitabile.
Come vengono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria italiana i dati di questa operazione?
L’interrogativo assume oggi un’importanza ancora maggiore.
Dal 1° luglio 2022, infatti, il legislatore ha eliminato il precedente adempimento periodico comunemente denominato “esterometro” ed ha previsto che la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere avvenga mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della fattura elettronica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015.
È proprio a questo punto che il percorso della fattura merita un approfondimento.
Una verifica sul Sistema di Interscambio
Per comprendere se il Sistema di Interscambio fosse tecnicamente compatibile con il self billing, abbiamo verificato direttamente il funzionamento del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, le Specifiche tecniche FatturaPA e la relativa documentazione operativa.
La verifica ha consentito di accertare alcuni elementi particolarmente significativi.
Il sistema prevede espressamente il campo “Soggetto Emittente”.
Consente di selezionare il valore “Cessionario/Committente”, corrispondente al codice CC previsto dal tracciato XML.
Il manuale operativo dell’Agenzia dedica inoltre una specifica sezione alla fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.
Sotto il profilo tecnico, quindi, il Sistema di Interscambio appare strutturalmente predisposto a gestire l’emissione della fattura da parte del cessionario.
La questione che rimane aperta
Le verifiche effettuate nel corso di questa ricerca consentono già di individuare alcuni punti fermi.
Il self billing trova un solido fondamento nella disciplina unionale ed è pienamente recepito dall’ordinamento italiano.
Le Specifiche tecniche FatturaPA, il Sistema di Interscambio e la documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dimostrano, inoltre, che il sistema di fatturazione elettronica è tecnicamente predisposto a gestire l’emissione della fattura da parte del cessionario.
La questione che rimane da approfondire non riguarda, dunque, la validità dell’istituto, bensì il corretto coordinamento tra tale disciplina e gli obblighi di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotti dal D.Lgs. n. 127/2015.
È questo il punto sul quale si concentreranno i prossimi approfondimenti.
Non per individuare nuove regole, ma per comprendere come quelle già esistenti debbano dialogare tra loro quando convergono nella medesima operazione.
La ricerca giuridica raramente nasce dall’assenza di norme. Più spesso nasce dalla necessità di coordinare norme già esistenti, ma appartenenti a sistemi diversi. È proprio questo il percorso che ci attende nei prossimi contributi.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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