Le novità in vigore a seguito del Decreto Legislativo 192 del 2024
Il Decreto Legislativo 192 del 2024 ha introdotto significative modifiche al regime fiscale per i lavoratori autonomi, in particolare riguardo alla deducibilità delle spese connesse all’attività professionale. L’articolo 5 ha, tra l’altro, sostituito l’articolo 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-opties del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), introducendo criteri più chiari per la deduzione delle spese e un nuovo principio di onnicomprensività per il calcolo del reddito professionale.
Il principio di onnicomprensività
In linea con quanto già previsto per i redditi da lavoro dipendente, il principio di onnicomprensività stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra tutti i compensi e i valori percepiti durante l’anno fiscale e le spese sostenute nello stesso periodo, salvo specifiche esclusioni previste dal TUIR. Questo approccio unifica la gestione dei redditi da lavoro autonomo e introduce alcune modifiche normative:
- Eliminazione del comma 1-quater dell’articolo 54 TUIR, che regolava i corrispettivi da cessione della clientela e di altri elementi immateriali.
- Modifica della lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1 TUIR, che disciplina la tassazione separata per i proventi derivanti dalla cessione di clientela.
Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o associazioni connesse all’attività professionale confluiranno nel reddito di categoria, con possibilità di tassazione separata se percepite in più rate nello stesso periodo fiscale.
Spese deducibili e loro limitazioni
1. Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
Le spese per vitto e alloggio sono deducibili al 75%, con un limite massimo pari al 2% dei compensi percepiti nell’anno.
2. Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili entro l’1% dei compensi percepiti e comprendono:
- Acquisti di oggetti d’arte, antiquariato o collezionismo utilizzati anche come strumenti di lavoro.
- Beni destinati a essere ceduti gratuitamente.
3. Formazione e aggiornamento professionale
Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000 euro annui:
- Iscrizioni a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale.
- Spese per convegni, congressi e relative trasferte.
Entro il limite di 5.000 euro annui, sono deducibili le spese per:
- Servizi di certificazione delle competenze.
- Attività di orientamento e supporto all’auto-imprenditorialità.
4. Spese pluriennali
Secondo l’articolo 54-sexies, i costi per diritti immateriali sono deducibili come segue:
- Ammortamento al 50% del costo per opere dell’ingegno e brevetti.
- Ammortamento in base alla durata contrattuale o legale per altri diritti pluriennali.
- Ammortamento in quote annuali pari a 1/5 per l’acquisizione di clientela e altri elementi distintivi.
5. Immobili e beni strumentali ad uso promiscuo
- Deducibilità del 50% della rendita catastale o dei canoni di locazione per immobili usati promiscuamente.
- Le spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria sono deducibili in quote costanti su cinque anni.
6. Spese escluse dal reddito
Non rientrano nel reddito imponibile:
- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del committente.
- Rimborsi analitici per spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggio).
- Spese comuni riaddebitate ad altri soggetti per immobili condivisi o servizi correlati.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
7. Minusvalenze
1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).
8. Spese relative ai beni mobili e immobili
1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta. E’ tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40.
In caso di eliminazione dall’attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, è ammessa:
a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.
Esempio pratico di applicazione della norma sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria
Un architetto, lavoratore autonomo, acquisisce un bene strumentale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Supponiamo che il bene sia un plotter di grandi dimensioni, necessario per l’esercizio della sua attività professionale, con un costo complessivo di 10.000 euro. Di seguito, viene determinato il periodo di deducibilità in base alla norma:
- Caso di bene immobile:
Se l’architetto acquisisse un bene immobile tramite locazione finanziaria, la deducibilità dei canoni sarebbe ammessa per un periodo minimo di 12 anni, indipendentemente dalla durata del contratto. - Caso di bene rientrante nell’articolo 164, comma 1, lettera b (veicolo):
Supponiamo che il bene fosse un veicolo aziendale utilizzato anche per l’attività professionale. In tal caso, i canoni sarebbero deducibili per un periodo pari al coefficiente di ammortamento stabilito per quel tipo di bene (ad esempio, 4 anni). - Caso di altro bene strumentale (plotter):
Per il plotter, essendo un bene strumentale non ricadente nelle due categorie precedenti, la deducibilità dei canoni di locazione sarebbe ammessa per un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente previsto per i beni della stessa categoria.
Supponiamo che il coefficiente di ammortamento per i macchinari di questo tipo sia del 10% (pari a 10 anni di ammortamento):- Periodo minimo deducibile: 10 anni ÷ 2 = 5 anni.
In conclusione, i canoni di locazione finanziaria per il plotter saranno deducibili nel rispetto del periodo minimo di 5 anni, indipendentemente dalla durata effettiva del contratto di leasing.
2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.
4. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.
9. Spese relative a beni ed elementi immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le norme introdotte dal Decreto Legislativo 192/2024 si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo fiscale in corso al 31 dicembre 2024. Tale data segna l’entrata in vigore ufficiale delle modifiche.
Implicazioni pratiche e suggerimenti
Il nuovo quadro normativo richiede maggiore attenzione nella gestione fiscale da parte dei lavoratori autonomi, ma offre anche opportunità di ottimizzazione per chi adotta una contabilità accurata e coerente. Sicuramene sarà il caso di fare il punto sulla propria personale situazione in maniera da indirizzare i cambiamenti anziché subirli.
Attenzione alla nuova e “pericolosa” definizione di reddito di lavoro autonomo. Omnicomprensiva quanto, per ora, indefinita.
Articolo di Fabiana Nesi
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