Familiari e Conviventi nei Bonus Edilizi

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Fin dove si estende il diritto alla detrazione o al credito d’imposta?

Iniziamo col riprendere un “caso scuola”: l’ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022.

FAMILIARI CONVIVENTI DEI PROPRIETARI : NON SERVE NESSUN CONTRATTO

In questa ordinanza la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità per il coniuge convivente un una abitazione di proprietà della suocera di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico, di cui all’art. 1, commi 344 e ss., l. 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. “ecobonus”), senza la necessità di dover presentare alcun titolo.

L’Ufficio aveva infatti disconosciuto la detrazione delle spese per l’ecobonus al contribuente, imputandogli una maggiore IRPEF, poiché il contribuente non aveva prodotto un contratto di locazione registrato e il contratto di comodato presentato difettava del requisito della registrazione del relativo titolo.

Nel caso esaminato, infatti, il contribuente abitava nell’immobile concesso in comodato (verbale) alla moglie da parte della madre di quest’ultima ( appunto: la suocera del contribuente).

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L’Ufficio proponeva quindi ricorso e la Suprema Corte di Cassazione, richiamando due circolari dell’Agenzia stessa, rigettava il ricorso.

Vediamo perché:

La circolare n.13/E del 31 maggio 2019 prevede infatti che il titolo legittimante la detrazione debba sussistere “al momento di inizio dei lavori”, mentre la precedente circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 aveva evidenziato come la detrazione spettasse “anche al familiare convivente del proprietario” che abbia sostenuto le spese e a cui sono intestate le fatture.

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 917/1986, tra i familiari rientrano anche gli affini entro il secondo grado: sarebbe incluso, quindi, anche il genero contribuente, affine di primo grado della suocera proprietaria nel caso di specie.

Inoltre, lo status di convivente, come emerge dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 136 del 6 maggio 2002 e n. 184 del 12 giugno 2002, deve sussistere alternativamente al momento di inizio dei lavori ovvero al momento del sostenimento delle spese detraibili, se precedente, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Avendo la CTR appurato che il contribuente abitasse con la suocera proprietaria sia prima dell’inizio dei lavori che al momento del loro inizio, l’unico titolo legittimante la detrazione sarebbe costituito

“dall’essere “un familiare”, nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.

Non è richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio lavori […]”.

Pertanto, la dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori è necessaria solo in ipotesi di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, QUANDO NON SIA familiare convivente del proprietario.

LA CIRCOLARE 24/E 2020

L’Agenzia delle Entrate, ricordiamolo , al fine di elencare i possibili beneficiare dell’agevolazione così recita :

Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, i soggetti beneficiari devono:


possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);


detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un
titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione
anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:


siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).


Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

FAMILIARI, CONIUGI E COMPONENTI DELLE UNIONI CIVILI

Sul punto quindi la situazione è chiara : il familiare, il componente dell’unione civile e il coniuge, DEVE anche essere CONVIVENTE del possessore o detentore dell’immobile per poter esercitare il diritto alla detrazione SENZA aver sottoscritto alcun contratto né di comodato né di locazione o altro.

CONVIVENTI DI FATTO

Veniamo ora a chiarire chi SONO per la legge italiana i CONVIVENTI DI FATTO.

I conviventi di fatto, come stabilito dalla Legge Cirinnà 76/2016, sono 2 persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.

Ma come si può provare la coppia di fatto non registrata in Comune?

Lo si può fare attraverso i seguenti documenti:

  • il certificato di residenza;
  • il certificato di stato di famiglia;
  • il certificato di nascita dei figli;
  • contratti cointestati (mutuo, assicurazione, ecc.);
  • dichiarazioni testimoniali.

esiste ANCHE il Certificato di Residenza in Convivenza che è il certificato che attesta la convivenza di fatto tra due persone.

Si intendono per «conviventi di fatto» due persone che siano:

  • maggiorenni;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti nel medesimo Comune e coabitanti allo stesso indirizzo;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000.

Quando nella CIRCOLARE 24/E 2020 si ricorda la possibilità di usufruire dei Bonus edilizi anche per i CONVIVENTI DI FATTO

è bene aver chiaro che l’ agevolazione NON è affatto estesa a “qualsiasi convivente” bensì solo a quelli inquadrabili nella definizione della legge Cirinnà.

Non può, per esempio, beneficiare del Superbonus il convivente legato con vincoli matrimoniali con altra persona così come non avranno la possibilità di detrazione sulle eventuali spese su immobili i conviventi che utilizzano il medesimo immobile ancorché stabilmente ma per esigenze di lavoro o di studio.

Oltrepassare la problematica è comunque sempre fattibile con qualche piccola accortezza, una stipula di un contratto registrato di comodato d’uso o locazione prima di procedere ai lavori potrebbe mettere al sicuro la propria detrazione.

Come al solito, pianificare prima di agire. Per quel che si può e quando si può.

Articolo di Fabiana Nesi

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