Ingorgo di regole nel Decreto Aiuti Quater : criteri diversi a parità di lavori e di situazioni economiche.

sign slippery wet caution

Sia per il Decreto Aiuti Quater che per la Legge di Bilancio siamo nella fase di discussione Parlamentare: attenzione all’equità delle norme.

Nelle more della conversione in Legge del Decreto Aiuti Quater riprendiamo la lettura dell’articolo 9 commi 1 e 2 :

1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione
civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che
nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo
12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis,
allegata al presente decreto.»; 
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
    d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis  di  cui  all'
Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano: 
    a) agli interventi per i quali, alla data del 25  novembre  2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del
citato decreto-legge n. 34  del  2020,  la  comunicazione  di  inizio
lavori  asseverata  (CILA)  e,  in  caso  di  interventi  su  edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che  la  delibera  assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in  data
antecedente al 25 novembre 2022; 
    b) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25  novembre  2022,
risulti  presentata   l'istanza   per   l'acquisizione   del   titolo
abilitativo. 
  
Da questo mix del comma 1 e del comma 2 combinato alla legge originaria possiamo riassumere quanto segue con le due tabelle che si accludono come file scaricabili: 

Leggi tutto: Ingorgo di regole nel Decreto Aiuti Quater : criteri diversi a parità di lavori e di situazioni economiche.

Pare evidente che l’attuale formulazione normativa lascia aperte delle storture difficilmente comprensibili, analizziamole insieme:

PRIMA ANOMALIA:

Osservando la prima tabella rileviamo che c’è una finestra temporale nella quale SE si sono già iniziati i lavori NON si ha mai accesso al Superbonus.

Ciò accade per tutti coloro i quali hanno cominciate le loro opere dopo il 30 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022 senza aver compiuto almeno il 30% degli interventi entro il 30 settembre 2022.

Medesima condizione risulta altresì per colui che avesse dato l’avvio alle opere anche dopo il 30 settembre e sempre fino al 31 dicembre 2022 ( o almeno fino a oggi ).

L’aspetto anomalo si manifesta nel momento in cui il Decreto invece concede di nuovo il Superbonus, seppur in versione “mitigata”, ai contribuenti che si decideranno a presentare le CILAS nel 2023.

SECONDA ANOMALIA

Il comma 1 lettera a) punto 3 delimita l’accessibilità al Superbonus per il 2023 per gli interventi sulle unifamiliari a dei requisiti molto stringenti.

In sintesi si richiede :

  1. un limite massimo reddituale (i 15.000 euro)
  2. un limite riguardo all’immobile : deve essere unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  3. la condizione essenziale che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare

Fuori dal Superbonus nel 2023 , in base al Decreto Aiuti Quater per l’attuale formulazione, sono quindi tutti quegli interventi su unifamiliari i cui committenti hanno redditi maggiori ai limiti stabiliti, oppure detengono l’immobile semplicemente con contratti di locazione, comodato etc. o che intendono eseguire opere su immobili diversi dall’abitazione principale.

Le condizioni sopra descritte non valgono invece per gli interventi sugli immobili condominiali.

Quindi un condòmino potrà eseguire i propri interventi trainati sulla propria abitazione col Superbonus ( al 110 % o al 90%) nel 2023 a prescindere dal fatto che li esegua su abitazioni a disposizione, del fatto che le detenga anche e solo in comodato gratuito o che abbia redditi elevati.

Perché?

Mentre è comprensibile una rimodulazione delle percentuali e delle modalità , anche differenziate, a seconda delle complessità degli interventi, non è chiara la visione che possa esserci dietro a queste spiccate iniquità.

Quale senso può mai avere “punire” chi ha addirittura iniziato le opere nel 2022 anziché nel 2023 sulle unifamiliari ?

Perché “premiare” senza condizioni i contribuenti che faranno interventi nei condomini ?

E’ senz’altro necessaria una modifica al DL Aiuti quater su questi aspetti ma soprattutto è davvero urgente anche una riforma fiscale completa e profonda.

Continuare a aggiungere strati di aggiustamenti rende l’intero impianto delle Imposte distorsivo e sempre più soggetto a distinguo non voluti.

Intanto iniziamo a limitare i danni.

Articolo di Fabiana Nesi

Copyright2022 fabiananesicommercialista

Per info e quesiti premi il pulsante qui sotto !

Iscriviti per seguire il mio Blog!

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: