Sia per il Decreto Aiuti Quater che per la Legge di Bilancio siamo nella fase di discussione Parlamentare: attenzione all’equità delle norme.
Nelle more della conversione in Legge del Decreto Aiuti Quater riprendiamo la lettura dell’articolo 9 commi 1 e 2 :
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli
interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a
15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione
civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo
12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis,
allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis di cui all'
Allegato 1 al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano:
a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data
antecedente al 25 novembre 2022;
b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022,
risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo.
Da questo mix del comma 1 e del comma 2 combinato alla legge originaria possiamo riassumere quanto segue con le due tabelle che si accludono come file scaricabili:
Leggi tutto: Ingorgo di regole nel Decreto Aiuti Quater : criteri diversi a parità di lavori e di situazioni economiche.
Pare evidente che l’attuale formulazione normativa lascia aperte delle storture difficilmente comprensibili, analizziamole insieme:
PRIMA ANOMALIA:
Osservando la prima tabella rileviamo che c’è una finestra temporale nella quale SE si sono già iniziati i lavori NON si ha mai accesso al Superbonus.
Ciò accade per tutti coloro i quali hanno cominciate le loro opere dopo il 30 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022 senza aver compiuto almeno il 30% degli interventi entro il 30 settembre 2022.
Medesima condizione risulta altresì per colui che avesse dato l’avvio alle opere anche dopo il 30 settembre e sempre fino al 31 dicembre 2022 ( o almeno fino a oggi ).
L’aspetto anomalo si manifesta nel momento in cui il Decreto invece concede di nuovo il Superbonus, seppur in versione “mitigata”, ai contribuenti che si decideranno a presentare le CILAS nel 2023.
SECONDA ANOMALIA
Il comma 1 lettera a) punto 3 delimita l’accessibilità al Superbonus per il 2023 per gli interventi sulle unifamiliari a dei requisiti molto stringenti.
In sintesi si richiede :
- un limite massimo reddituale (i 15.000 euro)
- un limite riguardo all’immobile : deve essere unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- la condizione essenziale che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
Fuori dal Superbonus nel 2023 , in base al Decreto Aiuti Quater per l’attuale formulazione, sono quindi tutti quegli interventi su unifamiliari i cui committenti hanno redditi maggiori ai limiti stabiliti, oppure detengono l’immobile semplicemente con contratti di locazione, comodato etc. o che intendono eseguire opere su immobili diversi dall’abitazione principale.
Le condizioni sopra descritte non valgono invece per gli interventi sugli immobili condominiali.
Quindi un condòmino potrà eseguire i propri interventi trainati sulla propria abitazione col Superbonus ( al 110 % o al 90%) nel 2023 a prescindere dal fatto che li esegua su abitazioni a disposizione, del fatto che le detenga anche e solo in comodato gratuito o che abbia redditi elevati.
Perché?
Mentre è comprensibile una rimodulazione delle percentuali e delle modalità , anche differenziate, a seconda delle complessità degli interventi, non è chiara la visione che possa esserci dietro a queste spiccate iniquità.
Quale senso può mai avere “punire” chi ha addirittura iniziato le opere nel 2022 anziché nel 2023 sulle unifamiliari ?
Perché “premiare” senza condizioni i contribuenti che faranno interventi nei condomini ?
E’ senz’altro necessaria una modifica al DL Aiuti quater su questi aspetti ma soprattutto è davvero urgente anche una riforma fiscale completa e profonda.
Continuare a aggiungere strati di aggiustamenti rende l’intero impianto delle Imposte distorsivo e sempre più soggetto a distinguo non voluti.
Intanto iniziamo a limitare i danni.
Articolo di Fabiana Nesi
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