Il professionista diventa creator: i ricavi di YouTube sono compensi professionali?


Un architetto monetizza i propri contenuti su YouTube, Instagram, TikTok o sul proprio sito. Deve fatturare? E soprattutto: quei ricavi appartengono alla professione oppure nasce una seconda attività? Tra Iva, ATECO, regime forfettario e previdenza, la risposta è meno scontata di quanto sembri

Un architetto apre un canale YouTube.

Parla di ristrutturazioni, progettazione, distribuzione degli spazi, materiali, interior design. I video funzionano, gli iscritti aumentano e, raggiunti i requisiti previsti dalla piattaforma, il canale viene monetizzato.

Cominciano così ad arrivare i primi accrediti derivanti dalla pubblicità visualizzata sui video.

Prima 300 euro. Poi 1.000. Poi, magari, 10.000 euro in un anno.

La prima domanda sembra relativamente semplice:

quei ricavi devono essere fatturati?

Ma è la domanda successiva ad aprire un problema molto più interessante:

che cosa sta fatturando l’architetto?

Una prestazione riconducibile alla propria professione?

Un’attività di produzione di contenuti digitali?

Un servizio reso alla piattaforma?

E se lo stesso architetto monetizzasse un secondo canale dedicato, per esempio, ai viaggi in motocicletta, potremmo ancora considerare anche quei ricavi compensi della professione di architetto?

Non è una questione puramente terminologica.

Dalla risposta possono dipendere la qualificazione fiscale dell’attività, il codice ATECO, la determinazione del reddito nel regime forfettario e, soprattutto, l’inquadramento previdenziale.

Ed è proprio per questo che occorre separare ciò che oggi possiamo affermare con ragionevole certezza da ciò che, invece, rimane ancora terreno interpretativo.

La creator economy non è più fiscalmente invisibile

Un primo punto fermo esiste.

Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 l’INPS ha dedicato un intero documento all’attività dei content creator, indicando espressamente tra queste figure youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger e vlogger.

Ma c’è un passaggio ancora più interessante.

La circolare descrive espressamente, tra le possibili forme di remunerazione del creator, il pagamento effettuato direttamente dalla piattaforma attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario collegato ai contenuti e al pubblico raggiunto.

È esattamente il modello economico della monetizzazione pubblicitaria che stiamo esaminando.

L’INPS aggiunge che, quando l’attività viene esercitata abitualmente e non è organizzata in forma d’impresa, i compensi del content creator sono, in linea generale, riconducibili al lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR. Quando invece gli elementi organizzativi e i mezzi di produzione prevalgono sull’attività personale, la stessa attività può assumere natura imprenditoriale, con le conseguenze previdenziali che ne derivano. (INPS)

Una conclusione, quindi, è difficilmente contestabile:

la monetizzazione abituale di un canale non diventa fiscalmente irrilevante perché è la piattaforma a calcolare il compenso e ad accreditarlo automaticamente sul conto del creator.

Rimane da stabilire quale attività economica abbia prodotto quel compenso.

Ed è qui che le cose si complicano.

Prima ancora del reddito bisogna capire chi paga chi

Quando diciamo genericamente che “YouTube paga il creator” stiamo semplificando un rapporto che, fiscalmente, deve essere ricostruito con maggiore precisione.

Nel caso di AdSense, ad esempio, occorre innanzitutto verificare quale sia l’entità Google con la quale il publisher ha stipulato il contratto.

Google chiarisce che, quando l’entità contraente è Google Ireland, i pagamenti provengono dalla società irlandese e i servizi resi dal publisher sono soggetti al meccanismo del reverse charge in capo a Google Ireland. La stessa Google indica come possibile descrizione della prestazione “servizi pubblicitari online”. (Support Google)

Non si deve però generalizzare: Google distingue anche il caso in cui l’entità contraente sia Google LLC. Prima di emettere qualsiasi documento occorre quindi controllare concretamente il contratto e i dati dell’account. (Support Google)

Quando il rapporto è con Google Ireland e siamo in presenza di una prestazione generica B2B resa da un soggetto passivo italiano a un soggetto passivo stabilito in Irlanda, opera la regola territoriale dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972: la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia.

Questo non significa che non debba essere fatturata.

L’articolo 21, comma 6-bis, del DPR 633/1972 prevede espressamente la fatturazione delle prestazioni rese a un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato membro, con l’annotazione “inversione contabile”.

La guida dell’Agenzia delle Entrate alla fatturazione elettronica individua per le operazioni non territorialmente rilevanti ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies il codice natura N2.1.

In altre parole, il fatto che sia la piattaforma a elaborare i dati della monetizzazione, predisporre i prospetti e determinare l’importo da accreditare non elimina gli obblighi documentali del contribuente italiano.

Ma anche questa, in fondo, è ancora la parte relativamente facile.

La domanda vera: reddito dell’architetto o reddito del creator?

Torniamo al nostro esempio.

L’architetto realizza esclusivamente video dedicati alla propria materia professionale.

Spiega come organizzare gli spazi di un appartamento, commenta progetti, parla di materiali, ristrutturazioni, illuminazione e progettazione.

Il pubblico lo segue evidentemente anche per la sua competenza professionale.

Quei contenuti producono visualizzazioni.

Le visualizzazioni producono pubblicità.

La pubblicità genera il compenso riconosciuto dalla piattaforma.

A questo punto si potrebbe sostenere che esista un collegamento molto forte tra il ricavo e la professione esercitata.

L’argomento trova un primo appiglio nell’attuale formulazione dell’articolo 54 del TUIR, secondo cui il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni comprende tutte le somme e i valori percepiti, “a qualunque titolo”, in relazione all’attività artistica o professionale.

La domanda diventa allora:

quei ricavi pubblicitari sono percepiti “in relazione” all’attività di architetto?

Una risposta affermativa è certamente sostenibile.

Ma non è l’unica possibile.

YouTube non sta pagando una progettazione

Guardiamo l’operazione dall’altro lato.

La piattaforma non sta pagando l’architetto per progettare un edificio, redigere una pratica urbanistica o prestare una consulenza a un cliente.

Sta remunerando un modello economico basato sulla produzione di contenuti, sulla loro diffusione e sulla capacità di attrarre un pubblico sul quale vengono mostrate inserzioni pubblicitarie.

L’attività remunerata potrebbe quindi essere considerata quella di content creator, anche se il contenuto dei video coincide con la materia professionale dell’autore.

Ed è proprio su questo passaggio che, allo stato attuale, occorre prudenza.

Per quanto risulta dalla prassi disponibile, non esiste un documento dell’Agenzia delle Entrate che affronti espressamente il caso dell’architetto, dell’avvocato, del commercialista o di altro professionista che monetizzi tramite advertising revenues contenuti dedicati alla propria materia professionale e stabilisca che quei proventi debbano essere automaticamente considerati compensi della professione originaria.

Questa conclusione può essere argomentata.

Non può però essere presentata come una soluzione già fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Ed è una differenza sostanziale.

Il confronto con i diritti d’autore è utile, ma non può essere automatico

Esiste un terreno sul quale l’Agenzia delle Entrate si è invece espressa specificamente: quello dei diritti d’autore percepiti da un professionista in regime forfettario.

La circolare n. 9/E del 2019 e la successiva risposta n. 517/2019 riconoscono rilevanza alla correlazione tra i proventi da diritto d’autore e l’attività professionale svolta: quando tale correlazione è effettiva, i proventi seguono lo specifico trattamento previsto nell’ambito del regime forfettario. (Agenzia Entrate)

Il principio è tuttora visibile persino nelle istruzioni della dichiarazione Redditi PF 2026: i proventi da diritto d’autore normalmente collocati nel quadro RL, se correlati all’attività esercitata dal contribuente forfettario, devono essere riportati nel quadro LM.

Il parallelo con il nostro architetto viene spontaneo.

Un architetto scrive un manuale di progettazione e percepisce royalties.

Un architetto realizza cento video di progettazione e percepisce ricavi pubblicitari dalla piattaforma.

In entrambi i casi la competenza professionale può avere contribuito in modo determinante alla produzione del reddito.

Ma i due rapporti economici non sono identici.

Nel primo caso abbiamo lo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno e una specifica prassi fiscale che affronta il problema della correlazione con la professione.

Nel secondo abbiamo la monetizzazione pubblicitaria di contenuti distribuiti attraverso una piattaforma.

Il criterio elaborato per i diritti d’autore costituisce quindi un riferimento interpretativo interessante, non una regola automaticamente trasferibile agli advertising revenues.

Ed è proprio qui che rimane uno spazio sul quale sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Basta cambiare il tema del canale per capire il problema

Facciamo un esperimento.

Lo stesso architetto possiede due canali.

Nel primo parla di progettazione e ristrutturazioni.

Nel secondo racconta i propri viaggi in motocicletta.

Entrambi vengono monetizzati.

Entrambi producono 10.000 euro di advertising revenues.

Il soggetto è lo stesso.

La partita Iva è la stessa.

La piattaforma potrebbe essere la stessa.

Il meccanismo attraverso il quale viene calcolato il pagamento potrebbe essere identico.

Eppure sostenere che i 10.000 euro prodotti dal canale dedicato alle motociclette rappresentino compensi derivanti dalla professione di architetto appare assai più difficile.

Questa differenza rivela il vero problema.

Qual è il punto esatto nel quale il professionista smette di monetizzare la propria competenza professionale e comincia a esercitare una distinta attività di content creator?

Non è detto che la risposta dipenda esclusivamente dall’argomento dei video.

Potrebbero assumere rilevanza la struttura dell’attività, la continuità della produzione, il rapporto contrattuale con la piattaforma, l’autonomia economica del canale, la modalità di monetizzazione e l’organizzazione utilizzata.

“Guadagna dai social” non è una categoria fiscale

Un altro errore frequente consiste nel mettere sotto un’unica etichetta tutti i ricavi provenienti dal mondo digitale.

Non è così.

Un professionista può ricevere 1.000 euro da YouTube perché la piattaforma gli riconosce una quota dei ricavi pubblicitari.

Può ricevere 1.000 euro direttamente da un produttore di arredamento per realizzare un video sponsorizzato.

Può percepire una commissione perché alcuni follower acquistano prodotti attraverso un link di affiliazione.

Oppure può utilizzare i social semplicemente per trovare clienti ai quali fatturerà successivamente una consulenza professionale.

Il denaro arriva sempre grazie a internet.

Il rapporto economico sottostante è completamente diverso.

Flusso economicoChe cosa occorre identificare
Advertising revenues della piattaformaRapporto tra creator/publisher e piattaforma e meccanismo di monetizzazione
Sponsorizzazione pagata direttamente da un brandPrestazione promozionale pattuita con un committente
AffiliazioniCommissione generata dalle vendite o dalle conversioni
Vendita di consulenze o servizi ai followerOrdinaria prestazione professionale resa al cliente
Diritti d’autoreSfruttamento economico dell’opera e sua eventuale correlazione con la professione

Prima della fattura, quindi, viene sempre la stessa domanda:

chi sta pagando chi, per fare che cosa?

ATECO 2025 conferma che “creator” e “influencer” non sono sinonimi

Anche la classificazione ATECO 2025 invita a non semplificare.

Il codice 73.11.03 – Attività di influencer marketing esiste, ma le note ufficiali ISTAT escludono espressamente da questa voce l’attività dei creatori di contenuti video digitali e rinviano questi ultimi al codice 59.11.00 – Attività di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi.

Nel 59.11.00 l’ISTAT include espressamente la produzione di vlog, video podcast e l’attività dei video content creator.

Non basta quindi dire:

“È sui social, allora è influencer.”

Ma non è corretto neppure fare il percorso inverso e ritenere che la presenza di un determinato codice ATECO risolva automaticamente il problema fiscale.

ATECO descrive l’attività economica concretamente svolta. Non decide, da solo, la natura giuridica o previdenziale del reddito.

Per un contribuente forfettario la distinzione può avere conseguenze concrete, perché la dichiarazione consente la presenza di più codici attività e richiede la corretta attribuzione dei componenti positivi alle diverse attività esercitate. Le stesse istruzioni di Redditi PF 2026 richiamano espressamente il caso della presenza di più codici attività. (Info Precompilata)

Ed è probabilmente la previdenza il punto più delicato

Nel nostro esempio l’architetto non è soltanto un contribuente.

È anche un professionista iscritto a una Cassa di categoria.

Ed è qui che la qualificazione dell’attività di creator potrebbe produrre effetti ancora più rilevanti di quelli fiscali.

Inarcassa adotta una nozione ampia di attività professionale.

Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, considera riconducibili alla professione non soltanto le attività tipicamente riservate all’ingegnere o all’architetto, ma anche attività ulteriori che presentino un nesso con la professione, nelle quali il professionista utilizzi il proprio bagaglio tecnico, formativo e culturale.

Questo principio offre evidentemente argomenti importanti nel caso dell’architetto che crea contenuti tecnici di architettura.

Ma anche qui non bisogna compiere un salto logico.

La posizione di Inarcassa riguarda l’individuazione dell’attività assoggettata alla propria contribuzione. Non costituisce automaticamente una risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla qualificazione fiscale degli advertising revenues.

Inoltre, la questione diventa ancora più delicata quando l’attività svolta sia effettivamente estranea alla professione.

In una risposta pubblicata dalla stessa Rivista Inarcassa nel 2024, relativa a un architetto che intendeva affiancare alla professione una consulenza commerciale, viene affermato che una seconda attività autonoma non riconducibile alla professione e soggetta alla Gestione separata INPS comporterebbe, secondo le regole di Inarcassa, conseguenze sulla stessa iscrizione alla Cassa, anche se l’attività fosse secondaria rispetto a quella di architetto.

Questo passaggio rende evidente perché il nostro dubbio non sia affatto accademico.

Se la monetizzazione del canale tecnico viene considerata un naturale sviluppo della professione, la prospettiva previdenziale può essere una.

Se viene invece qualificata come distinta attività di content creator, la prospettiva potrebbe cambiare radicalmente.

E se l’attività acquisisse dimensioni e caratteristiche organizzative tali da configurare un’attività d’impresa, il quadro cambierebbe ancora.

La stessa circolare INPS n. 44/2025 distingue infatti tra lavoro autonomo personale, attività organizzata in forma d’impresa e, in particolari rapporti pubblicitari con brand o agenzie, ipotesi che possono coinvolgere anche il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Non tutti i professionisti-creator avranno quindi la stessa risposta

Pensiamo a tre architetti.

Il primo pubblica occasionalmente alcuni video professionali ma non percepisce alcun compenso.

Il secondo costruisce attorno alla propria attività professionale un canale tecnico, pubblica regolarmente contenuti e comincia a ricevere advertising revenues.

Il terzo crea una vera struttura produttiva: pubblicazione continua, attrezzature dedicate, collaboratori, montaggio, sponsorizzazioni, affiliazioni e diversi canali di monetizzazione.

Chiamarli tutti semplicemente “architetti che hanno un canale YouTube” nasconderebbe differenze economicamente decisive.

La qualificazione dovrebbe seguire l’attività realmente esercitata, non l’etichetta professionale del soggetto e neppure il nome della piattaforma.

Le tre cose che possiamo dire oggi

A questo punto è utile distinguere tre diversi livelli di certezza.

Quello che possiamo affermare

La monetizzazione abituale di contenuti digitali costituisce un’attività economicamente rilevante. La circolare INPS n. 44/2025 prende espressamente in considerazione i compensi pubblicitari riconosciuti dalle piattaforme e colloca, in linea generale, il content creator abituale nell’ambito del lavoro autonomo quando non ricorrono gli elementi dell’attività d’impresa

Quando il rapporto di monetizzazione integra una prestazione B2B resa a una piattaforma estera, devono inoltre essere analizzati territorialità Iva e obblighi di fatturazione. Nel caso di Google Ireland, Google stessa conferma l’applicazione del reverse charge in capo alla società irlandese. (Support Google)

Quello che possiamo sostenere, ma va dimostrato nel caso concreto

Se il professionista utilizza direttamente le proprie competenze per creare contenuti strettamente attinenti alla professione e proprio quei contenuti generano il ricavo, esistono argomenti seri per sostenere un collegamento con l’attività professionale.

L’articolo 54 TUIR utilizza una nozione ampia di somme percepite “in relazione” all’attività professionale e, sul versante previdenziale, Inarcassa riconosce rilevanza anche alle attività non riservate che presentano un nesso con la professione. (Normattiva)

Ma il collegamento deve essere analizzato e motivato.

Non semplicemente presunto.

Quello che non possiamo ancora affermare come regola

Non risulta una specifica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui i ricavi pubblicitari generati da un canale dedicato alla stessa materia esercitata professionalmente debbano essere automaticamente considerati compensi della professione originaria.

Esiste una prassi specifica sulla correlazione dei diritti d’autore con l’attività professionale.

Non esiste, allo stato, un equivalente chiarimento esplicito sugli advertising revenues dei professionisti-content creator.

Ed è probabilmente proprio questo il passaggio sul quale sarebbe opportuno un intervento interpretativo.

Il professionista può avere una sola partita Iva e più di un mestiere

L’economia digitale sta rendendo sempre meno netti confini che, fino a pochi anni fa, sembravano abbastanza semplici.

Un architetto può progettare edifici.

Può fare consulenza.

Può scrivere un libro.

Può percepire diritti d’autore.

Può tenere corsi.

Può avere un canale YouTube.

Può essere pagato da un’impresa per un contenuto sponsorizzato.

Può ricevere commissioni di affiliazione.

Può incassare ogni mese advertising revenues da una piattaforma.

La persona è sempre la stessa.

La partita Iva può essere la stessa.

Ma non è detto che fiscalmente e previdenzialmente tutti quei ricavi abbiano la stessa natura.

Ed è forse questo l’errore più facile da commettere: partire dal mestiere scritto sul biglietto da visita e utilizzare quella qualifica per classificare qualsiasi somma percepita.

Il percorso corretto dovrebbe essere esattamente l’opposto.

Prima bisogna ricostruire il rapporto economico.

Capire chi paga chi, per quale attività, sulla base di quale contratto e in quale veste.

Poi si individua la natura del reddito.

Poi il corretto inquadramento dell’attività.

Poi la previdenza.

E soltanto alla fine si arriva alla fattura.

Perché non è il fatto di essere architetto a trasformare automaticamente ogni ricavo in un compenso di architettura. Ma non è neppure il fatto di essere pagati da YouTube a trasformare automaticamente un professionista in un’attività completamente diversa. Il problema sta nel nesso tra ciò che il professionista fa e ciò per cui viene effettivamente remunerato.

Ed è proprio questo confine che la creator economy renderà sempre più necessario imparare a riconoscere.

Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista

© 2026 – Tutti i diritti riservati

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