L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati e notifica gli schemi d’atto per l’Iva non versata. La notizia non cita Meta o Amazon, ma riapre il problema dei servizi acquistati dalle piattaforme estere e della partita Iva non comunicata
Le fatture del 2021 stanno riemergendo dagli archivi digitali dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo quanto riportato da ItaliaOggi il 5 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate sta notificando a contribuenti in regime forfettario alcuni schemi d’atto relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati presso soggetti intracomunitari, ai quali non sarebbero seguiti l’integrazione delle fatture e il versamento dell’Iva mediante reverse charge.
La notizia è rilevante perché dimostra che non si sta più discutendo soltanto di un obbligo teorico, spesso trascurato nella gestione quotidiana dei forfettari.
Il Fisco sta ricostruendo operazioni risalenti a cinque anni prima e sta chiedendo conto dell’imposta che, secondo gli uffici, avrebbe dovuto essere versata dal contribuente italiano.
L’articolo di ItaliaOggi non indica i nomi dei fornitori coinvolti e non cita espressamente Meta, Amazon, Google o altre piattaforme digitali. Sarebbe quindi scorretto affermare che l’Agenzia stia conducendo un controllo specifico sulle fatture emesse da questi operatori.
La vicenda, tuttavia, solleva inevitabilmente una domanda: quante delle prestazioni estere acquistate dai contribuenti forfettari possono derivare da campagne pubblicitarie online, software, servizi cloud, abbonamenti digitali e commissioni applicate da piattaforme internazionali?
La risposta non è contenuta negli atti descritti dalla stampa. Il problema fiscale, però, esiste ed è molto più diffuso di quanto normalmente si immagini.
Il forfettario non è sempre “fuori dall’Iva”
Il primo equivoco da eliminare è l’idea che il contribuente forfettario sia completamente estraneo all’Iva.
Il forfettario, nelle operazioni ordinarie, non esercita la rivalsa dell’imposta sulle fatture emesse e non detrae l’Iva assolta sugli acquisti. Il suo reddito, inoltre, non viene determinato deducendo analiticamente i costi, ma applicando ai ricavi o ai compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Tutto questo non significa, però, che il contribuente sia esonerato da qualsiasi obbligo Iva.
La legge stabilisce che i forfettari applicano le ordinarie regole sulla territorialità alle prestazioni ricevute da soggetti non residenti. Quando una prestazione è territorialmente rilevante in Italia e il prestatore estero non è stabilito nel nostro Paese, il committente italiano può essere tenuto ad assolvere l’imposta mediante inversione contabile.
Il risultato economico è particolarmente gravoso.
Il contribuente integra la fattura applicando l’Iva italiana e versa l’imposta all’Erario, ma, essendo forfettario, non può detrarla. L’Iva diventa quindi un costo definitivo.
Su una prestazione estera di 1.000 euro soggetta all’aliquota del 22%, l’esborso aggiuntivo può essere pari a 220 euro.
Non una partita di giro, ma un costo effettivo.
Servizi e beni non devono essere confusi
A onor del vero ad essere rigorosi occorre distinguere gli acquisti di servizi dagli acquisti intracomunitari di beni.
Per le prestazioni generiche ricevute nell’esercizio dell’attività da un fornitore estero, la regola B2B comporta normalmente l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano.
Per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dai contribuenti forfettari opera, invece, una disciplina specifica.
In linea generale, gli acquisti di beni non sono considerati intracomunitari quando l’ammontare complessivo previsto dalla norma non ha superato 10.000 euro nell’anno precedente e finché tale soglia non viene superata nell’anno in corso, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva in Italia e ferme restando le eccezioni previste per particolari categorie di beni.
Non sarebbe quindi corretto affermare che qualsiasi acquisto di un bene da un fornitore europeo determini automaticamente l’obbligo di integrare la fattura e versare l’Iva.
Per i servizi non esiste un’analoga soglia generale di 10.000 euro.
Questa differenza è decisiva anche nell’esame degli schemi d’atto: occorre capire se l’operazione contestata riguardi un bene o un servizio, quale disciplina fosse applicabile e se, nel caso dei beni, la soglia fosse stata superata oppure fosse stata esercitata l’opzione.
Che cosa sta controllando l’Agenzia
Dalla notizia pubblicata da ItaliaOggi emerge che gli atti derivano da attività di analisi del rischio relative alle fatture del 2021.
Secondo la ricostruzione giornalistica, negli schemi viene riportato l’ammontare delle fatture rilevate, insieme all’Iva calcolata applicando l’aliquota ritenuta corretta dall’ufficio.
La dinamica descritta fa pensare a un confronto tra le operazioni risultanti nei sistemi informativi dell’Amministrazione e l’imposta effettivamente assolta dal contribuente.
Occorre però evitare di attribuire all’Agenzia modalità di controllo che la notizia non specifica.
Non sappiamo, sulla base del solo articolo, quali banche dati siano state utilizzate, quali fornitori siano coinvolti o attraverso quale esatto percorso informativo siano state individuate le singole posizioni.
Il dato certo è più semplice e, al tempo stesso, più rilevante:
Le fatture intracomunitarie intestate ai forfettari vengono oggi utilizzate per formulare una concreta pretesa fiscale relativa al 2021.
Il controllo dimostra quanto possa essere rischioso considerare le operazioni estere come acquisti marginali o difficilmente verificabili.

La partita Iva può cambiare la traccia lasciata dall’operazione
A questo punto emerge la questione più delicata: che cosa accade quando il titolare di partita Iva acquista il servizio senza comunicare alla piattaforma il proprio numero identificativo?
Molti professionisti e piccoli imprenditori utilizzano account personali per acquistare pubblicità, software, abbonamenti o altri servizi online.
La piattaforma può quindi trattare il cliente come un consumatore, applicare l’Iva secondo le regole B2C ed emettere un documento non direttamente collegato alla partita Iva professionale.
È necessario, però, distinguere la natura sostanziale dell’acquisto dalla modalità con la quale è stato rappresentato alla piattaforma.
La circolare n. 37/E del 2011 chiarisce che, quando il committente è una persona fisica titolare di partita Iva, non è sufficiente constatare che egli svolga un’attività economica. Bisogna verificare se il servizio sia stato acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione oppure per finalità private.
La stessa circolare propone esempi molto chiari: una consulenza relativa a un problema matrimoniale resta privata anche quando l’imprenditore comunica la partita Iva; una consulenza relativa all’organizzazione dell’impresa ha invece natura professionale.
La partita Iva è quindi un elemento importante, ma non può modificare da sola la realtà economica dell’operazione.
La finalità effettiva determina la natura dell’acquisto. I dati inseriti nell’account contribuiscono invece a determinare come l’operazione viene fatturata e quale traccia lascia nei sistemi fiscali.
Se il numero non viene comunicato, il fornitore può trattare il cliente come privato
Il regolamento europeo stabilisce che, salvo informazioni contrarie, il prestatore può considerare non soggetto passivo il destinatario comunitario che non gli abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione Iva.
La regola è particolarmente significativa per i servizi elettronici, per i quali il prestatore può trattare il cliente come consumatore quando non riceve il numero Iva.
Ciò spiega perché due contribuenti possano acquistare un servizio apparentemente identico ricevendo documenti diversi:
- il primo comunica la partita Iva e riceve una fattura B2B senza imposta;
- il secondo non la comunica e riceve un documento con Iva applicata come consumatore.
Dal punto di vista del possibile controllo automatico, le due operazioni possono lasciare tracce molto differenti.
Nel primo caso la prestazione è direttamente collegata alla partita Iva italiana. Nel secondo può essere rappresentata come un’operazione B2C intestata a una persona fisica.
Questo non significa che il secondo acquisto sia automaticamente privato.
Una campagna pubblicitaria utilizzata per promuovere lo studio professionale o l’impresa non perde necessariamente la propria destinazione economica soltanto perché il titolare ha dimenticato, o scelto di non inserire, la partita Iva nell’account.
Allo stesso tempo, non è corretto concludere automaticamente che il contribuente debba versare una seconda Iva in aggiunta a quella già applicata dalla piattaforma.
Se l’operazione è stata erroneamente trattata come B2C, occorre valutare la rettifica del documento originario e ricostruire correttamente l’operazione. Non si può risolvere il problema sommando semplicemente l’Iva italiana in reverse charge a quella già addebitata dal fornitore.
Quattro situazioni profondamente diverse
Partita Iva comunicata e fattura senza Iva
È il caso più lineare e, probabilmente, quello più facilmente collegabile alla posizione fiscale italiana.
La piattaforma o il fornitore ha trattato il cliente come soggetto passivo. Se il servizio è territorialmente rilevante in Italia, il forfettario deve integrare la fattura, assolvere l’Iva e versarla senza diritto alla detrazione.
Per i servizi ricevuti da un prestatore estero il documento elettronico normalmente utilizzato è il TD17; per gli acquisti intracomunitari di beni soggetti a imposta in Italia è previsto il TD18.
Partita Iva non comunicata e Iva applicata
Il fornitore ha qualificato il destinatario come consumatore.
Documentalmente non emerge la classica fattura B2B senza Iva sulla quale applicare il reverse charge. L’operazione potrebbe quindi non rientrare nello stesso flusso informativo che ha consentito di individuare le fatture intestate alla partita Iva.
Occorre però verificare se il servizio fosse realmente privato o fosse destinato all’attività.
Una minore visibilità attraverso quello specifico canale non equivale a correttezza fiscale.
Partita Iva non comunicata e nessuna Iva applicata
È la situazione che richiede maggiore attenzione.
L’assenza dell’imposta potrebbe dipendere dalla natura della prestazione, dal Paese in cui è stabilito il fornitore, da una disposizione specifica oppure da un errore nella qualificazione del cliente.
Non è possibile determinare il trattamento corretto guardando soltanto l’importo pagato. Bisogna esaminare la fattura, il contratto, il soggetto emittente e la destinazione effettiva del servizio.
Acquisto realmente privato
Se il servizio è stato acquistato esclusivamente per esigenze personali, il titolare di partita Iva agisce come consumatore.
Il reverse charge B2B non si applica soltanto perché il destinatario esercita anche un’attività professionale o imprenditoriale.
Meta e Amazon sono esempi, non i destinatari dichiarati del controllo
La distinzione deve essere formulata con assoluta chiarezza.
La notizia di ItaliaOggi non afferma che l’Agenzia stia controllando specificamente le fatture di Meta, Amazon o Google.
Questi operatori possono però essere utilizzati come esempi per comprendere la portata pratica del problema.
Una campagna pubblicitaria acquistata da un soggetto estero, un software in abbonamento o un servizio cloud possono costituire prestazioni ricevute nell’esercizio dell’attività e, in presenza dei relativi presupposti, essere soggette a reverse charge.
Per Amazon la questione è ancora più articolata.
Dietro il medesimo marchio possono trovarsi:
- l’acquisto di un bene;
- una commissione del marketplace;
- un servizio pubblicitario;
- un servizio AWS;
- una prestazione logistica;
- una fattura emessa da una società italiana;
- un documento emesso da un soggetto stabilito in un altro Stato.
Non esiste, pertanto, un unico “trattamento Iva delle fatture Amazon”.
Prima di stabilire se l’Iva sia dovuta occorre identificare il soggetto che ha effettuato l’operazione, distinguere i beni dai servizi e verificare il trattamento concretamente applicato.
Il possibile paradosso del controllo
La vicenda evidenzia un paradosso.
Il contribuente che ha comunicato la propria partita Iva al fornitore ha creato una traccia fiscale più chiara: una prestazione B2B, una fattura senza Iva e un numero identificativo italiano.
Se successivamente non ha integrato il documento e non ha versato l’imposta, l’omissione può essere più facilmente ricostruita.
Chi ha acquistato lo stesso servizio attraverso un account personale potrebbe aver lasciato una traccia diversa, formalmente riconducibile a un consumatore.
Non si può concludere che il secondo contribuente sia al riparo dai controlli.
Si può soltanto osservare che:
Un controllo fondato sulle fatture B2B intestate alla partita Iva vede più facilmente le operazioni che il fornitore ha qualificato e comunicato come effettuate verso un soggetto passivo.
Pagamenti, documentazione contrattuale, conti pubblicitari, indirizzi utilizzati, contenuto delle campagne e collegamento oggettivo con l’attività potrebbero assumere rilievo nell’ambito di verifiche più ampie.
Minore visibilità non significa irrilevanza fiscale.
Che cosa verificare quando arriva lo schema d’atto
Lo schema d’atto non deve essere ignorato, ma non deve neppure essere accettato senza un esame analitico.
Nei casi in cui trova applicazione l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, lo schema apre il contraddittorio preventivo e deve riconoscere un termine complessivamente non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e chiedere l’accesso agli atti del fascicolo. L’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni presentate e motivare quelle non accolte.
La posizione deve essere ricostruita fattura per fattura, verificando:
- il soggetto che ha emesso il documento;
- il Paese nel quale era stabilito;
- la natura di bene o servizio;
- l’eventuale soglia applicabile agli acquisti di beni;
- l’indicazione o meno della partita Iva;
- l’imposta eventualmente già addebitata;
- la finalità professionale o privata dell’acquisto;
- le integrazioni o autofatture predisposte;
- i documenti TD17 o TD18 eventualmente trasmessi;
- i versamenti effettuati;
- eventuali duplicazioni o errori nell’aliquota applicata dall’ufficio.
La contestazione può essere fondata, ma potrebbe anche includere operazioni già assoggettate a imposta, acquisti privati, fatture rettificate, beni sotto soglia oppure documenti non correttamente attribuiti al contribuente.
Un controllo sul passato che parla al presente
I controlli descritti da ItaliaOggi riguardano il 2021, ma il loro significato è estremamente attuale.
Il regime forfettario semplifica la determinazione del reddito e la gestione delle operazioni interne. Non elimina, però, le regole sulla territorialità dell’Iva e non protegge il contribuente dalle conseguenze degli acquisti effettuati presso fornitori esteri.
Oggi si può diventare committenti di una prestazione internazionale con pochi clic, senza negoziare contratti complessi e, talvolta, senza neppure conoscere l’esatta società che emetterà la fattura.
Le piattaforme hanno reso invisibili i confini commerciali. I confini fiscali sono rimasti.
La partita Iva non determina da sola la natura professionale o privata dell’acquisto, ma può determinarne la rappresentazione documentale e la visibilità nei sistemi di controllo.
Ed è proprio questa la lezione più importante degli accertamenti sul 2021:
Il Fisco può tornare, anche dopo diversi anni, su operazioni che il contribuente aveva considerato semplici acquisti online. Dietro una fattura senza Iva può esserci un’imposta da versare; dietro un account personale può esserci una spesa professionale rappresentata in modo incoerente. In entrambi i casi, non è il nome della piattaforma a decidere il trattamento fiscale, ma la sostanza dell’operazione e la traccia documentale che essa ha lasciato.
Autrice
Dott.ssa Fabiana Nesi
Dottore Commercialista
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