Parcelle e notule ANTICIPATE di un anno grazie alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 192 del 2024.
L’applicazione del principio di cassa induce a porre particolare attenzione all’incasso dei compensi e al sostenimento delle spese professionali che intervengono alla fine dell’anno o all’inizio del successivo.
Nel caso di riscossione in contanti ( sempre più rara e per importi modici) non sorgono particolari questioni; il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell’incasso (da parte del percipiente) coincidono. Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente.
Invece, per i “movimenti” che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici, bancomat o carte di credito), occorre tenere presente lo sfasamento temporale che si verifica tra:
– la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
– l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.
Nell’ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell’imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall’emittente al ricevente.
Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d’imposta.
Per inciso, secondo la Cassazione (n. 20033/2017), il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra tali momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.
Nell’ipotesi di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l’accredito della somma sul conto corrente del percipiente (professionista o imprenditore).
BONIFICI
Per quanto concerne i bonifici, fino all’entrata in vigore delle modifiche del Decreto Legislativo 192/2024, rilevava la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (Si veda al riguardo la circolare n. 38/2010 ).
Nessuna importanza assumevano invece:
– la c.d. “data valuta”, rilevante esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi;
– il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
– il momento in cui la banca informa il percipiente dell’avvenuto accredito.
BONIFICI NUOVE REGOLE
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, quale criterio di imputazione temporale di proventi e oneri il NUOVO art. 54 comma 1 del TUIR conferma il principio di cassa, tuttavia,
riguardo ai compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti), le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal committente/sostituto, devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, si ricorda che la ritenuta deve essere operata “all’atto del pagamento” dell’emolumento.
A tali fini, per il committente, rileva il momento in cui detto versamento è stato effettuato, vale a dire quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
ESEMPIO:
Il 29 dicembre 2024 , una società HA impartito un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e la somma è stata accreditata sul conto corrente del professionista il 2 gennaio dell’anno 2025.
In tale ipotesi, il committente deve indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all’anno 2024, atteso che le somme sono uscite dalla propria disponibilità in tale anno.
Invece, il professionista dichiarava l’emolumento percepito e indicava la ritenuta subita nel modello REDDITI relativo all’anno 2025, posto che per lui il provento concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale anno.
Per effetto della modifica, anche per il professionista il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d’imposta in cui sussiste, per il sostituto, l’obbligo di operare la ritenuta (e, quindi, riprendendo il nostro esempio, nel 2024 e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all’anno 2024.
N.B.: Pare opportuno sottolineare che nulla cambia rispetto al passato se il cliente è un privato e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso, continuano a operare le regole consuete.
Così, se un privato paga una determinata prestazione tramite bonifico eseguito martedì 31 dicembre 2024 e la somma è accreditata sul conto del professionista giovedì 2 gennaio 2025, per quest’ultimo il compenso sarà imponibile nel 2025 e andrà dichiarato nel modello REDDITI 2026 (e non nel modello REDDITI 2025, come accadrebbe, invece, se il cliente fosse un sostituto d’imposta).
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 192/2024, tale modifica si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024
IMPORTANTE DETTAGLIO:
In via transitoria, la variazione normativa ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2023 e precedenti), se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi.
In sostanza se a fronte di un ordine di bonifico venerdì 29 dicembre 2023 di un sostituto d’imposta con accredito della somma sul conto corrente del professionista intervenuto martedì 2 gennaio 2024, qualora il professionista abbia erroneamente imputato il compenso al 2023 anziché al 2024, dichiarandolo nel modello REDDITI 2024,
alla luce della norma transitoria sopra riportata,
il suo comportamento appare corretto, a condizione che non siano intervenuti accertamenti e liquidazioni d’imposta definitivi.
Questo anche se in base alla normativa previgente, invece, il compenso avrebbe dovuto essere comunque imputato al 2024 e dichiarato nel modello REDDITI 2025 ( per l’esercizio 2024).
PERCHE’
Alle basi della modifica lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.
In precedenza, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, poteva accadere che il momento in cui il provento si considerava incassato da parte del percipiente non coincidesse con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto erogante doveva effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770.
LE DIFFICOLTA’ E CONTRADDIZIONI OPERATIVE
Una volta compreso il meccanismo e le motivazioni a monte della modifica normativa, da un punto di vista pratico la situazione ha del tragicomico:
Il professionista che ad inizio anno riceve il bonifico sul proprio conto corrente come fa a sapere quando è stato fatto l’ordine di pagamento dal suo cliente? Non può che chiederlo a lui.
Direi che oltre a telefonare, mandare una e mail o altro dovrà dotarsi di una pezza d’appoggio dimostrativa in maniera tale da precostituirsi la prova del suo corretto comportamento.
E’ importante osservare che questa modifica NON dovrebbe interessare i professionisti che sono nel regime forfettario.
Dal 1 gennaio 2024, infatti, è entrata in vigore l’esonero dalla presentazione della CU certificazione unica dei forfettari, introdotto dal Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio.
Con le novità della riforma fiscale, per i compensi erogati nel 2024, i sostituti d’imposta sono esonerati dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che si avvalgono del regime di vantaggio; per questo, se la ratio della modifica è l’allineamento delle Comunicazioni Uniche ai redditi dei percipienti, per coloro i quali si avvalgono di questi regimi, la normativa dovrebbe continuare a concedere la possibilità di fatturare gli incassi in base alla data di accredito sul conto corrente.
Dettaglio non di poco conto tenuto conto che lo spostamento da un esercizio all’altro dei compensi potrebbe addirittura far saltare la permanenza al regime premiale.
Da un punto di vista IVA, la parcella deve essere datata 2024? oppure è ammissibile emetterla nel 2025?
6, comma 3, DPR 633/72 “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, quindi solo da tale momento insorge l’obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo.
Adesso, la norma che vale per l’imputazione del reddito, vale anche ai fini IVA?
Oltre a ciò, se si parla di “principio di cassa”, il principio non dovrebbe essere qualcosa di universale e trasversale?
Qual’è il senso di lasciare le regole precedenti nel caso di incassi che provengono da clienti privati?
L’adozione di criteri contrapposti in capo allo stesso soggetto professionista non fanno altro che ingenerare una confusione del tutto inopportuna e foriera di errori.
Se la decisione è stata quella di capovolgere la regola forse valeva la pena a questo punto farlo per tutti gli incassi.
Riprendendo l’esempio di prima, stessa situazione ma invece che essere un incasso di una Società è una parcella incassata da un soggetto privato.
Supponiamo un dipendente che paga un legale per una consulenza.
In questo caso, la parcella incassata il 2 gennaio 2025, su ordine di bonifico 2024, deve essere infatti emessa nel 2025.
Scommettiamo che le sanzioni che con buona concessione sono andate a estinguersi grazie alla regola “salva errori passati” si ripresenteranno per gli anni futuri?
Intanto, cerchiamo di fare tesoro della novità e di applicarla correttamente in questi primi giorni in cui diventa cruciale, a risolvere poi i problemi che sorgeranno – e sicuramente arriveranno – toccherà alla mia categoria.
Non ci annoiamo mai.
Articolo di Fabiana Nesi
Copyright2025 fabiananesicommercialista
